Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/08/2018, n. 20725

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/08/2018, n. 20725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20725
Data del deposito : 13 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 12323-2014 proposto da: S L, domiciliato in ROMA ex lege, P.ZZA CAVOUR presso La CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;

- ricorrente -

contro

S V -elettivamente domiciliatou in ROMA,

VIA POMPEO MAGNO

3, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO• GIANNI, che los, rappresenta e difende unitamente all'avvocato P F;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 532/2013 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 13/02/2013;
udita la relazione della causa svolUa nella camera di consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere A C.Rilevato: che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 532/2013, ha rigettato la domanda, proposta dal signor L S avverso il signor V S, avente ad oggetto la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio e di presa d'acqua, gravante sul fondo di proprietà di parte resistente, sito in agro di Samassi - località "Sa Mandara";
servitù del cui possesso L S lamentava di essere stato spogliato nel luglio 2003, mediante l'apposizione di una rete metallica;
che il Tribunale ha ritenuto che, di fronte all'eccezione di decadenza sollevata dal resistente, il ricorrente non avesse soddisfatto l'onere probatorio circa la tempestività della domanda possessoria, soggetta al termine di decadenza di un anno dallo spoglio o dalla sua scoperta, poiché dalle dichiarazioni degli informatori ascoltati nella fase cautelare l'apposizione della rete veniva fatta risalire al più tardi al luglio 2002;
che la corte d'appello di Cagliari, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ha dichiarato manifestamente infondato l'appello proposto da L S;
che per la cassazione della sentenza n. 532/2013 del tribunale di Cagliari ricorre il signor L S sulla scorta di cinque motivi;
che il signor V S si è costituito con controricorso;
che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 24 gennaio 2018, per la quale solo il ricorrente ha depositato una memoria;
considerato: che nella parte del ricorso intitolata "Premesso in fatto" non è contenuta alcuna esposizione di fatti di causa, ma la mera riproduzione fotostatica integrale degli atti dei due gradi del giudizio di merito;
che nell'illustrazione dei motivi di ricorso, per contro, non è rinvenibile alcuna esposizione dei fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi, cosicché la relativa formulazione non risulta sufficiente per cogliere gli aspetti funzionalmente necessari alla intelligenza della vicenda sottostante al ricorso stesso;
che quindi, in definitiva, questa Corte non è stata messa in condizione - a meno di non ricostruire i termini fattuali della vicenda mediante la diretta lettura del corpus di atti processuali trascritti nel ricorso - di procedere allo scrutinio delle censure sviluppate dal ricorrente;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte (tra le tante, Cass.22185/15), deve giudicarsi inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione confezionato mediante l'assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa quando ciò renda incomprensibile il mezzo processuale, perché privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché dell'illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere;
che pertanto il ricorso va giudicato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza;
che non deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, risultando il medesimo ricorrente ammesso al gratuito patrocinio;
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