Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2022, n. 20902

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In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente convenuta dinanzi al giudice contabile, per rispondere del danno subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell'Ambiente, una società che aveva svolto senza titolo un'attività nell'interesse del Commissario Straordinario delegato per l'emergenza ambientale, sull'erroneo presupposto che avesse natura di società specializzata a totale capitale pubblico).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2022, n. 20902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20902
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 30406/2021 Numero sezionale 323/2022 Numero di raccolta generale 20902/2022 Data pubblicazione 30/06/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI FELICE MANNA - Presidente di Sezione - Ud. 21/06/2022 - LORENZO ORILIA - Consigliere - CC GIACOMO M SLA - Consigliere - R.G.N. 30406/2021 MASSIMO FERRO - Consigliere - Rep. ENRICO SCODITTI - Rel. Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - M DI MIO - Consigliere - A G - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30406-2021 proposto da: CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO - C.G.I.A.M., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell'avvocato G T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F P;

- ricorrente -

contro

Numero registro generale 30406/2021 Numero sezionale 323/2022 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO Numero di raccolta generale 20902/2022 MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente Data pubblicazione 30/06/2022 domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
INVITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato GIULIO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOMMASO DI NITTO ed ALFREDO VITALE;

- controricorrenti -

nonchè

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURUSDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CALABRIA, PERCOLLA DOMENICO, CROCE MAURIZIO, VAZZANA FRANCESCO CARMELO, MINISTERO DEL TERRITORIO DEL MARE E DELL'AMBIENTE (ora MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA);

- intimati -

avverso la sentenza n. 290/2021 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 20/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere ENRICO SCODITTI. Rilevato che: il Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria citò innanzi alla detta Sezione Giurisdizionale il Centro di Geomorfologia Itegrata per l'Area del Mediterraneo (C.G.I.A.M.), Ivitalia – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., Domenico P, Maurizio Croce e F C V, chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 5.761.116,50 subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell'Ambiente con riferimento all'attività di gestione, da parte del 2 di 8 Numero registro generale 30406/2021 Numero sezionale 323/2022 Numero di raccolta generale 20902/2022 Commissario Straordinario delegato per l'emergenza ambientale e Data pubblicazione 30/06/2022 per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria, dei fondi previsti dall'accordo di programma stipulato fra la Regione ed il Ministero per gli interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari e per la realizzazione di nuove opere di manutenzione. I particolare, la Procura regionale individuò il danno erariale nelle corresponsioni effettuate in favore di C.G.I.A.M. per la sproporzione dei costi dei servizi resi rispetto a quelli di mercato e comunque per l'inutilità di attività duplicative di rilevazioni già disponibili presso il Ministero, ed in favore di Ivitalia per il superamento da parte dei corrispettivi del limite del 2% degli interventi realizzati. La Sezione Giurisdizionale adita dichiarò il difetto di giurisdizione nei confronti di C.G.I.A.M., accolse la domanda nei confronti del P, che aveva ricoperto la carica di Commissario straordinario, nella misura di Euro 2.164.089,00 e nei confronti del V, responsabile per il Commissariato dei rapporti con C.G.I.A.M., nella misura di Euro 687.800,00;
rigettò infine la domanda nei confronti di Ivitalia e del Croce. Avverso detta sentenza proposero appello principale F C V ed appelli incidentali il Procuratore Regionale della Corte dei conti, Domenico P e Ivitalia, quest'ultima quale impugnazione condizionata. Con sentenza di data 20 luglio 2021 la Corte dei conti centrale d'appello dichiarò la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di C.G.I.A.M. riguardo all'azione risarcitoria promossa nei suoi confronti, rimettendo l'intera causa riguardante tale partita di danno erariale alla Sezione Giurisdizione per la Regione Calabria per la necessità di valutare

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