Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/01/2019, n. 01921

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In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/01/2019, n. 01921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1921
Data del deposito : 24 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

IN CALCE № 192 1/19 ANNOTAZIONE E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E S E SESTA SEZIONE CIVILE - 2 ем Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere rel. Ud. 14/11/2018 - CC Dott. GUIDO FEDERICO - Consigliere - R.G.N. 28691/2017 - Consigliere est. Dott. ALDO CARRATO Car 1921 Rep. Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28691-2017 proposto da: NE NE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA f PASUBIO, 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PAPARO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PREFETTO della PROVINCIA di ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 8342/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/4/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2018 dal ConsigliereConsigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

FATTI DI CAUSA

E RAGIONI DELLA DECISIONE Il sig. ON NE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8342/2017 (pubblicata il 27 aprile 2017 e non notificata) del Tribunale di Roma, con la quale era stato rigettato l'appello formulato dallo stesso NE contro la sentenza n. 11663/2015 del Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale era stata proposta opposizione avverso apposito verbale di accertamento della Polstrada con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), c.d.s. (in quanto risultato positivo all'alcoltest). A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale capitolino rilevava l'infondatezza del motivo di appello circa l'inattendibilità dell'alcoltest a cui era stato sottoposto il NE, il quale aveva contestato l'illegittimità del controllo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle verifiche del CSRPAD, nonché per il mancato riscontro dell'avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dell'apparecchio di rilevazione (c.d. etilometro). In particolare, il giudice di appello riteneva che la prova contraria in ordine alla legittimità dell'accertamento in discorso doveva fornirla il contravventore e che sulla base della sentenza della - Cassazione penale n. 17463/2011 l'art. 379 del regolamento di - esecuzione del c.d.s. 1992 si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, senza prevedere alcuna ulteriore prescrizione la cui violazione avrebbe potuto determinare l'inutilizzabilità delle prove acquisite. Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova, nonché degli artt. 3, 22 e 23 della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. . In particolare, la difesa del NE ha denunciato detta violazione sul presupposto che il giudice di secondo grado aveva illegittimamente accollato allo stesso l'onere della prova relativo all'inattendibilità delle misurazioni effettuate per accertare il 2 tasso alcolemico che era stato riscontrato e alla (pur contestata) necessaria verifica del valido compimento delle preventive operazioni dell'omologazione e della taratura dell'apparecchio (con matricola ARXN-0023) con il quale era stato eseguito l'accertamento. - con riferimento Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e delall'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - procedimento per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. in dipendenza dell'omessa pronuncia su un'eccezione dallo stesso sollevata in sede di appello, avuto riguardo alla mancata valutazione della questione riguardante l'omessa costituzione dell'opposta Amministrazione e della mancata trasmissione degli atti concernenti il procedimento amministrativo sanzionatorio. L'intimato Prefetto di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi del ricorso - così come articolati potessero essere ritenuti inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che, ad un esame più approfondito della questione prospettata, ricorrono le condizioni per pervenire all'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo. Occorre procedere prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio. L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma 3 (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, -dal punto di vista sostanziale che viene a rivestire la posizione di - attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti 0 sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005;
Cass. n. 5277/2007;
Cass. n. 12231/2007;
Cass. n. 27596/3008;
Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015). 4 In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si

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