Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/07/2020, n. 14550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/07/2020, n. 14550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14550
Data del deposito : 9 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 14645 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

- ricorrente -

contro

Enipower s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. G M per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, n. 30, presso lo studio dell'Avv. F G;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 59/34/2012, depositata il giorno 11 giugno 2012;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2019 novembre 2019 dal Consigliere G T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. E P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi per l'Agenzia delle dogane l'Avvocato dello Stato F U N e per la società l'Avv. F G.

Fatti di causa

Dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di Enipower s.p.a. un avviso di pagamento dell'accisa per addizionale provinciale, da essa non versata, in relazione alla fornitura di energica elettrica in favore di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. per gli anni 2001/2006;
in particolare, la pretesa era fondata sulla circostanza che, una volta fornita l'energia elettrica in favore di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., questi, a sua volta, aveva locato parte dei propri locali a terzi, sicchè, ai fini del calcolo dei consumi globali sostenuti per la corretta applicazione dell'addizionale provinciale, non poteva cumularsi il consumo di energia elettrica di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. con quello dei soggetti locatari, superando, in tal modo, il limite massimo di consumo mensile di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 511/1988, sicchè Enipower s.p.a. era da considerarsi responsabile solidale con Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., avverso il suddetto atto impositivo aveva proposto ricorso la società contribuente, contestando, fra l'altro, il fondamento delle pretesa a suo carico, basata su una applicazione, ritenuta illegittima, del principio di solidarietà;
la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso;
avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle dogane aveva proposto appello, nel contraddittorio con la contribuente. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello, in particolare, ha precisato: in primo luogo, che la pretesa fatta valere nei confronti della contribuente trovava ragione nella ritenuta responsabilità solidale della medesima con Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., essendo quest'ultima società obbligata in via principale al pagamento della maggiore imposta in esame;
in secondo luogo, che, avverso la pretesa già fatta valere nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., era stato proposto, da questa società, ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di Milano che lo aveva accolto, con successiva conferma della sentenza dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accertato che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. non vendeva, a propria volta, energia elettrica nei confronti dei soggetti terzi ai quali locava alcuni spazi immobiliari. Inoltre, con riferimento alla controversia in esame, il giudice di appello ha ritenuto che: non poteva essere fatta valere, nei confronti della contribuente, alcuna responsabilità in via solidale con Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., sia perché, nel diverso giudizio, era stata esclusa la responsabilità in via principale di quest'ultima, sia perché, nei confronti dell'amministrazione doganale, il rapporto tra questa e la contribuente era da considerarsi distinto rispetto a quello esistente tra la medesima e Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.;
erano, infine, da considerarsi infondate le ulteriori ragioni di censura proposte dall'Agenzia delle dogane. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle dogane affidato a cinque motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito Enipower s.p.a. depositando controricorso, illustrato con successiva memoria. Il procedimento in esame era pervenuto all'attenzione di questa Corte all'udienza pubblica del 12 novembre 2018 nella quale si era disposto il rinvio per trattazione congiunta con il procedimento R.G.n. 20709/2011. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112, 163, 183 e 189, cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 18, 21 e 24, decreto legislativo n. 546/1992, e all'art. 24, Cost., per avere il giudice del gravame pronunciato su una questione, relativa alla insussistenza, nella fattispecie, del vincolo di solidarietà passiva tra Enipower s.p.a. e Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., che non era stata prospettata né in sede di ricorso introduttivo né mediante motivi aggiunti, rilevando, quindi, di propria iniziativa (così come aveva fatto il giudice di primo grado), la mancanza dei presupposti della solidarietà e rigettando il motivo di appello con il quale l'Agenzia delle dogane aveva impugnato per ultrapetizione la sentenza del giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per le medesime ragioni prospettate con il primo motivo, qui riproposte sotto il diverso profilo della nullità della sentenza.

2.1. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla medesima questione dell'esatta individuazione dei limiti entro cui il giudice del gravame poteva pronunciare, sono infondati. In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice di appello ha espresso una propria valutazione in ordine al contenuto del ricorso di primo grado ed ha ritenuto che non erano state introdotte domande nuove in appello né che vi fosse stata ultrapetizione della pronuncia impugnata e, a tal proposito, ha precisato che il giudice di primo grado si era pronunciato nei limiti del thema decidendum. Sotto tale profilo, la pronuncia censurata ha motivato in ordine alla infondatezza della pretesa e, sebbene abbia posto a premessa la ritenuta sussistenza del vincolo di solidarietà, ha comunque ragionato, ponendolo come motivo centrale del ragionamento, in ordine alla autonomia dei rapporti esistenti, da un lato, tra Enipower s.p.a. e Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., e, dall'altro, tra quest'ultima e i terzi, evidenziando che, una cosa è l'assolvimento degli obblighi gravanti su Enipower s.p.a., profilo non messo in discussione, ed altra è l'eventuale diverso profilo attinente alle obbligazioni gravanti su Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., profilo autonomo e diverso, su cui si innesta, eventualmente, una diversa ragione di pretesa nei confronti della stessa, come avvenuto nel separato giudizio. Si tratta di una questione che (stando al contenuto del ricorso di primo grado, come riprodotto a pag. 10 e 11 del presente ricorso) era stata espressamente prospettata dalla contribuente che, invero, aveva evidenziato che non sussisteva altro rapporto di fornitura di energia elettrica oltre a quello che legava Enipower a Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., dovendosi quindi considerare autonomamente il successivo e distinto rapporto di locazione tra quest'ultima e i locatari, sicchè solo in relazione al primo doveva essere compiuto il calcolo della relativa addizionale. In ogni caso, va evidenziato che, secondo questa Corte (Cass. civ., 11 marzo 2011, n. 5876), l'apprezzamento sulla sufficienza degli elementi ricavabili dalla domanda ai fini dell'individuazione dell'oggetto della stessa si basa su di una indagine di fatto riservata al giudice del merito e il giudice di legittimità è abilitato all'espletamento di indagini dirette al riguardo solo quando il giudice del merito abbia omesso l'indagine interpretativa sulla domanda, ma non quando l'abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all'esito dell'indagine. Peraltro, qualora il giudice del gravame, come nel caso di specie, ha dato la sua interpretazione sul contenuto della domanda proposta, la decisione è censurabile esclusivamente sotto i profili della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e della correttezza della motivazione, secondo i limiti di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., posto che l'interpretazione del contenuto e della portata della domanda integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 1292, cod. civ., dell'art. 64 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. da 52 a 55, decreto legislativo n. 504/1995, dell'art. 6, decreto-legge n. 511/1988, anche in relazione all'art. 64 del d.P.R. n. 600/1973 e ai principi generali delle imposte di consumo nonché all'art. 12, comma primo, delle disposizioni sulla legge in generale, per non avere ritenuto sussistente la responsabilità di Enipower s.p.a. nel mancato pagamento dell'addizionale provinciale per l'energia elettrica da essa fornita a Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., in parte utilizzata da terzi per effetto dei contratti di locazione di parte degli immobili.
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