Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 22641
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Le disposizioni in materia di condominio possono ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo il consorzio alla categoria delle associazioni, in quanto non esistono schemi obbligati per la costituzione di tale ente, assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, e potendo, peraltro, l'intenzione di aderire al consorzio rivelarsi anche tacitamente, a meno che la legge o - come nella specie - lo statuto richiedano la forma espressa. Ne consegue, altresì, che solo l'adesione al consorzio può far sorgere l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell'ente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA R M - Presidente -
Dott. B G A - rel. Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. P C A - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14830/2007 proposto da:
C M T S LORENZO IN PERSONA DEL PRESIDENTE, P.I. 969160582, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato P M, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
G A;
- intimata -
sul ricorso 19209/2007 proposto da:
G A C.F. GZZNBL48L49H501X, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.VICO 22, presso lo studio dell'avvocato V G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R N;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C M T S LORENZO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1728/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. G A B;
udito l'Avvocato Vecchione Giorgio difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 20.10.95 Annabella Gozzo proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 8616/95 con il quale il Consorzio Marina di Tor San Lorenzo le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 1.600.041 a titolo di mancato pagamento di oneri consortili. A motivazione dell'opposizione la Gozzo assumeva di non far parte del Consorzio, del quale contestava la natura obbligatoria, deducendo inoltre l'improponibilità della procedura monitoria ai fini della riscossione dei contributi consortili. Si costituiva il Consorzio contestando la proposta opposizione, in quanto l'attrice doveva ritenersi consorziata, trattandosi di consorzio di urbanizzazione, con riferimento alla convenzione di lottizzazione stipulata suo tempo con il comune di Pomezia.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1947/2002 rigettava l'opposizione avverso il provvedimento monitorio condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni ex 96 c.p.c.. Avverso la sentenza proponeva appello Annabella Gozzo richiamandosi in sostanza alle proprie precedenti eccezioni e domande;resisteva il Consorzio e l'adita Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1728/06 depositata in data 6.4.2006,accoglieva l'appello e, in riforma della precedente decisione, revocava il decreto ingiuntivo opposto. Riteneva la Corte Capitolina che doveva escludersi l'obbligatorietà del Consorzio in questione, nel senso che ogni singolo proprietario fosse obbligato a parteciparvi a prescindere dalla sua volontà, non sussistendovi al riguardo alcuna atto autoritativo che ne prevedesse la costituzione e la partecipazione al consorzio stesso, ne' era possibile ipotizzare una manifestazione tacita di volontà di partecipazione da parte dell'appellante, visto che l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente prevedevano per l'iscrizione al consorzio, la forma scritta. Era comunque onere del Consorzio stesso dimostrare l'adesione della Gozzo, in quanto solo la sua partecipazione al Consorzio poteva determinare l'obbligazione della medesima di versare la quota stabilita per l'uso dei servizi consortili. Infine la domande subordinata d' indebito arricchimento, non era stata formulata in primo grado, mentre non erano utilmente invocabili nella fattispecie neppure le norme sulla comunione.
Avverso la pronuncia propone il Consorzio Marina di Tor San Lorenzo propone ricorso per cassazione, sulla base di 4 mezzi. L'intimata resiste con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre procedere alla riunione del ricorso principale con quello incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 1 - Passando all'esame del ricorso principale,con il 1 motivo il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.920, 1110, 1102, 1104 e 1121 c.c.. Deduce che la corte territoriale
ha erroneamente escluso il carattere obbligatorio della partecipazione al Consorzio della Gozzo, accogliendo l'appello da essa proposto. A tal fine ha omesso di considerare la natura atipica del consorzio ricorrente in quanto, trattandosi di un consorzio di urbanizzazione, reca in sè i connotati di natura associativa e quelli di natura comunista, che si rivelano con la costruzione e con la successiva gestione di vari manufatti d'interesse comune (come:
impianti di depurazione, fognature, strade, servizio guardiania, illuminazione ecc.). Inoltre non ha valutato che l'art. 21 dello Statuto consortile, rinvia alle norme del c.c. per la disciplina delle parti comuni;ha omesso di considerare del tutto la ratio da cui è scaturito il Consorzio e che la partecipazione allo stesso può avvenire anche tacitamente;ha trascurato inoltre che anche dall'atto di acquisto dell'unità immobiliari della Gozzo, si evince chiaramente la natura obbligatoria del consorzio stesso e che l'appartenenza ad esso può ben essere dedotta per facta concludentia.
Il motivo non è fondato.
Ciò posto, occorre premettere che questa S.C. si è già pronunciata circa la natura non obbligatoria del Consorzio di Marina di Tor San Lorenzo in altra controversia proposta dallo stesso Consorzio contro altri proprietari di immobili (Cass. n. 5889/2010 del 19.11.2009) e le ragioni poste a base della decisione non possono che essere totalmente condivise.
Tanto rilevato, giova ancora sottolineare che, la giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato altresì, che, "le disposizioni in materia di condominio possono legittimamente ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo indiscutibilmente il consorzio alla categoria delle associazioni, non esistendo schemi obbligati per la costituzione di tali enti, ed assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione contenuta nelle norme statutarie. Salvo che la legge o lo statuto richiedano la forma espressa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del consorzio o di aderire al consorzio già costituito può essere manifestata anche tacitamente e desumersi da presunzioni o fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio oppure l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei consorziati. Solo la partecipazione al consorzio può determinare l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento (Cass. n. 13537 del 15/09/2003). Ciò posto,nella fattispecie intanto va esclusa l'ipotesi di adesione tacita al consorzio, in quanto - come ha osservato la Corte capitolina - l'art. 4 dello Statuto che prevede espressamente la domanda scritta per l'ingresso del consorzio in qualità di soci per tutti coloro che non hanno partecipato all'atto costitutivo del consorzio, ciò che fa ritenere che la partecipazione al consorzio non possa essere automatica, per facta concludentia, essendo invece subordinata ad una specifica e formale manifestazione di volontà. Va pure ricordata con l'occasione, una pronuncia di questa S.C.,secondo la quale inoltre, "In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d'immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacché altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall'ari 18 Cost." (Cass. n. 6666 del 30/03/2005). D'altra parte anche il riferimento alle norme sul condominio appare inconferente, atteso che l'obbligatorietà del consorzio non potrebbe desumersi per l'avvenuta costituzione di una communio incidens, in quanto tale circostanza non terrebbe conto del fatto che i proprietari che si trovino in un medesimo comprensorio possono - ma non debbono - unirsi per gestire in comune alcuni servizi, con facoltà di scegliere liberamente lo strumento contrattuale (associazione di fatto, cooperativa, consorzio) ritenuto più idoneo allo scopo (v. Cass. n. 5889/2010 del 19.11.2009 cit.). Si rileva infine che il quesito di diritto riguardante tale motivo è del tutto generico.