Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/08/2017, n. 20590

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La natura transattiva di un accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore può essere esclusa quando, oltre al dato formale della mancata esplicitazione dei presupposti del negozio transattivo, sia riscontrabile, sulla base di una complessiva valutazione del medesimo, nonché della condotta tenuta dalle parti, una carenza assoluta degli elementi tipici del negozio stesso, quali la “res litigiosa”, le reciproche concessioni, la volontà di porre fine a una lite. (Nella specie, la S.C., dando applicazione al principio, ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la natura transattiva di un negozio in cui non erano enunciate le diverse posizioni contrapposte, né la specifica pretesa economica del lavoratore, risultando solo una sua generica dichiarazione di non avere nulla a pretendere e di accettazione di una somma di denaro “in via transattiva”, a fronte di un rapporto lavorativo durato circa quattordici anni, di cui dieci non formalizzati).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/08/2017, n. 20590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20590
Data del deposito : 30 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

DIPITT) ESENTS DO TE 20590/17 ESEN REGISTRAZIONE AULA 'A' 30 AGO, 2017 ESENTE Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 8242/2012 Presidente Cron. 20590 Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere Rep. Dott. FEDERICO BALESTRIERI Ud. 16/05/2017 Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO CC Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI Dott. ANTONELLA PAGETTA Rel Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8242-2012 proposto da: [...], elettivamente IO IO C.F. domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

RO SS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2017 TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO 2160 CANONACO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTO DALMAZIO TARANTINO, giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
avverso la sentenza n. 243/2011 depositata il di CATANZARO, 908/2009. controricorrente della CORTE D'APPELLO 21/03/2011 R.G.N. Rilevato 1. che la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado la quale, in accoglimento della domanda di MO BA, aveva condannato il convenuto IO LA al pagamento della somma in dispositivo indicata a titolo di differenze retributive dovute in relazione al rapporto di lavoro inter partes riconosciuto di natura subordinata in relazione all'intero periodo dedotto (12.4.1986/31.7.2000) in domanda;

1.1. che, in particolare, il giudice di appello ha respinto la eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale, fondata sulla preclusione scaturente da precedente accordo transattivo, avendo escluso la configurabilità di un negozio transattivo, nel documento con il quale il BA aveva dichiarato "di non avere nulla a pretendere al fine di tutte le mie spettanze - tanto anche in via transattiva-" 1.2. che in relazione al periodo 1991/2000, per il quale il LA aveva sostenuto l'esistenza di un rapporto di consulenza, a fronte del pacifico nonché documentato rapporto di lavoro subordinato relativo al periodo precedente, il giudice di appello, pur riconoscendo la genericità e non univocità della prova orale sul punto, ha rilevato che il LA non aveva assolto all'obbligo su di lui gravante di dimostrare la intervenuta modifica della natura della prestazione e neppure offerto elementi di specificazione in relazione al dedotto sopravvenuto incarico di consulenza conferito al BA ;

1.3. che il giudice di appello ha altresì respinto la censura attinente alla corretta individuazione del contratto collettivo applicabile al fine della determinazione delle differenze spettanti, sul rilievo che, pur dovendosi convenire con l'appellante in merito all'inapplicabilità del contratto collettivo studi professionali, richiedente imprescindibilmente l'iscrizione del titolare ad un albo professionale, e con l'applicabilità, invece, del contratto collettivo settore commercio e, quindi, a partire dal momento in cui è stata configurata una disciplina separata, del contratto collettivo previsto per i centri di elaborazione dati, la mancata allegazione degli stessi da parte del LA precludeva ogni verifica in ordine all'eventuale minor importo delle differenze retributive cnseguente all'applicazione della corretta disciplina collettiva;
ha evidenziato che il primo giudice aveva, comunque, fatto riferimento all'art. 36 Cost. ritenendo congrua la disciplina prevista per il III livello dal contratto collettivo studi professionali ;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso IO LA sulla base di quattro motivi ;

3. che l'intimato ha resistito con tempestivo controricorso, 4. che parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha preliminarmente eccepito la tardività del controricorso;
Considerato 1. che preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di tardività del ricorso formulata dalla parte controricorrente sul rilievo che, essendo la sentenza di appello stata depositata il 21.3.2011, al momento della spedizione del

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