Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/05/2018, n. 11533
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3915/2012 R.G. proposto da Milana S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore G P, rappresentato e difeso dagli Avv.ti L C e N L D R, con domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo, n. 107, presso lo studio dell'Avv. R L L T;- ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 219/1/10 depositata il 16 dicembre 2010. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2018 dal Consigliere E L B;uditi gli Avv. L C e N L D R, nonché l'Avvocato dello Stato G D S;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R F G, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze respingeva il ricorso promosso da Milana S.r.l. avverso tre avvisi di accertamento anni d'imposta 2003 2004 2005 con i quali veniva recuperata sia IVA ritenuta indebitamente detratta - in relazione a spese di ristrutturazione di un importante complesso immobiliare in locazione destinato a residence per vacanze di proprietà della controllante Milana LLC di diritto statunitense - sia IRES 2005 in quest'ultimo caso sulla scorta delle sfavorevoli presunzioni stabilite per le società cosiddette non operative dall'art. 30 I. 23 dicembre 1994 n. 724 nella formulazione applicabile ratione temporis. In parziale riforma della prima decisione la Commissione Tributaria Regionale della Toscana riteneva legittima la ripresa IVA ed invece infondata quella IRES. Con riguardo all'IVA la CTR «confermava l'orientamento dei primi giudici» sia perché al momento della sua ristrutturazione il complesso immobiliare era in categoria catastale A/2 abitativa - quando invece l'art. 19 bisl, lett. i), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 ammetteva la detrazione unicamente per le società con oggetto esclusivo o principale la costruzione o la vendita di immobili essendo irrilevante il successivo accatastamento in D/2 - sia perché l'art. 30, comma 2, lett. c) d.p.r. n. 633 cit. applicabile ratione temporis non consentiva la detrazione d'imposta per le spese di ristrutturazione di immobili non ammortizzabili in quanto di «proprietà di un terzo soggetto Milana LLC>>. Con riferimento all'IRES la CTR riteneva illegittima la ripresa per aver la contribuente superato la ricordata sfavorevole presunzione prevista dall'art. 30 I. n. 724 cit. dimostrando - a mezzo degli «allegati documenti» - che l'esercizio dell'attività alberghiera era stata «di fatto» impedita dall'impossibilità di utilizzare il piccolo locale destinato agli impianti elettrico ecc. per mancanza della «certificazione antincendi» il cui rilascio sarebbe stato consentito solo «a avvenuta sanatoria». La CTR respingeva infine la domanda di disapplicazione delle sanzioni formulata dalla contribuente ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 perché - oltre che «essere sfornita di specifica motivazione e non essere assistita da elementi probatori» - non erano ravvisabili difficoltà che avessero dato luogo ad una obbiettiva incertezza interpretativa. La contribuente ricorreva per cassazione per undici motivi, ai quali resisteva l'ufficio proponendo a sua volta ricorso incidentale per due motivi. Chiamata dapprima in camera di consiglio, la controversia veniva in seguito rimessa davanti a queste Sezioni Unite per decidere la contrastata questione di massima di particolare importanza circa il diritto alla detrazione d'imposta delle spese di ristrutturazione di immobili non di proprietà, bensì soltanto detenuti dal soggetto passivo d'imposta a titolo di locazione, peraltro in una concreta fattispecie connotata dalla circostanza che la contribuente aveva detratto VIVA senza aver mai esercitato attività d'impresa e poi venduto il complesso turistico, appena dopo aver incorporato la controllante estera, ad una terza Società la cui compagine sociale era per l'essenziale la stessa delle altre. Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.
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