Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/07/2022, n. 25872

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/07/2022, n. 25872
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25872
Data del deposito : 6 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO FRESCHI NICOLA nato a FANO il 27/09/1978 avverso l'ordinanza del 08/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso, presentato avverso il provvedimento con il quale è stata disposta, nei confronti di N D L F, la revoca, con effetto ex tunc, della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, per avere egli, il 10 agosto 2021, aggredito, con un coltello, una persona presente all'interno della sua abitazione, che ha patito gravi lesioni al dorso, al gluteo e ad un rene, che hanno imposto la riserva della prognosi;
che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende, per disposto normativo, non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, D M, Rv. 256479;
Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789);
che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla 12, discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli;
che tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ed è altresì correlato all'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, i fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824, nonché, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695;
Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125;
Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368);
che il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859;
Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474;
Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844);
che, nella fattispecie in esame, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha disposto la revoca della misura alternativa sulla base di elementi comprovanti, a suo giudizio, la mancata adesione del condannato al progetto rieducativo;
che, ha, in particolare, osservato che le informazioni acquisite in ordine all'episodio del 10 agosto 2021 dimostrano che il condannato ha commesso gravi comportamenti illeciti, che integrano violazione della legge penale e rivelano la sua perdurante adesione a logiche devianti, a sua volta espressiva di totale fallimento dell'azione rieducativa, che impone la decorrenza della revoca dalla data di ammissione alla misura alternativa;
che, in effetti, la violenta e cruenta aggressione della quale, secondo quanto provvisoriamente emerso, il condannato, versando in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, si è reso autore appare in radice incompatibile con la prosecuzione della misura, avuto riguardo, specificamente, alla sua elevata offensività ed alle modalità esecutive, espressive della ferma determinazione del condannato nel reiterare gravi illeciti ed attestanti la sua indifferenza rispetto agli obiettivi di riabilitazione e reinserimento propri della misura alternativa;
che si è, quindi di fronte ad un apparato argomentativo univoco, di tangibile linearità e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, oltre che rispondente ai canoni della logica ordinaria, che testimonia della pervicace volontà del condannato di sottrarsi al rispetto degli obblighi su di lui gravanti e del radicale fallimento dell'intervento rieducativo;
che, a fronte di un apparato argomentativo lineare e coerente, ancorché sintetico, il ricorrente si pone in un'ottica sostanzialmente confutativa, volta, per un verso, a circoscrivere la reale portata dell'episodio che ha determinato la revoca e, per l'altro, a segnalare che il positivo contegno da lui serbato, sino a quel momento, in costanza di affidamento al servizio sociale avrebbe giustificato una differente soluzione in ordine alla decorrenza della revoca;
che le obiezioni del ricorrente accreditano, dunque, la plausibilità di un possibile, diverso esito del procedimento finalizzato alla revoca senza enucleare fratture razionali nel percorso sotteso alla decisione impugnata, imperniato sulla gravità del comportamento deviante e sulla sua attitudine a dimostrare l'inutilità degli sforzi sino a quel momento profusi in chiave risocializzante;
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