Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2010, n. 5107
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Al lavoratore che non abbia tempestivamente impugnato il licenziamento è precluso l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e, conseguentemente, la tutela risarcitoria in base alle leggi speciali, né il giudice può conoscere dell'illegittimità del licenziamento per ricollegare al recesso illegittimo le conseguenze risarcitorie di diritto comune, in quanto l'ordinamento prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro, una disciplina speciale, con un termine breve di decadenza (sessanta giorni) all'evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 32377-2006 proposto da:
OS IA IE, CA IO, nella qualità di erede di IR NE: ET CE;
DI TO, DE LU NO, AL RA, AR ST, ON DR, MP LD, DI OM RA, MB EP, AN AN, AO TO, BI LA, IN NG, LM EP, DI ES EP, TI TO, ZA EP, nella qualità di eredI di NI RM: VE IA, NI MI, NI HE;
IC DR, SI LO, DI IA AB, IN IO, ID IC, PA IO, ON ER, TI EL, AL UN, RR OV, GU IO, AL SO, AN TO, LU OM, AS LT, LL ER, DE OR RO, ER MA, NI UN, CA NO, NI NG, NI ST, TT AN, CO OV, LO MA, BA MO,. DE RI EP, AP TO, OI ET RT, PU LL, NC SA, nella qualità di eredi di DO RI: EL TT, RI NZ, RI AR, RI NO, RI FA;
DE IS DA, FO MA, SP NZ, NO ET, DI CE GI, DE IS UA, OR NO, PR RA, DNGSANTE UN, SS RO, IP MA, RI RI, ON NZ, AN TO, DO NO, DI CO, DE RI GE, MA RA, D'AM RT, DI IO AN, ME LA, GR IO, IN MA, TRIAR CE, CO TI RD, LO AR, MP OB, DI UA TT, IO TEOBLD, NC TO, VI NZ, RA ET, RI RL, RI EP, CO LL, nella qualità di erede di IG EC:
EL UL;
CC GIANRL, NI NR, OR NZ, SS CE, OG RA, nella qualità di eredi di SACCO ER: IF LA IA, SACCO SI, SACCO IR, SACCO IO;
CA TO, RT RA, US EN, CC LM, nella qualità di erede di IR NE: IR FA;
FA GIANRL, ER IZ, ID DO, TI AMICTO, OC ET, ME LO#, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER IG, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
LI NE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV N. 99 INT. 14, presso lo studio dell'avvocato FERZI RL, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIELLO NG EP;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 789/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2005 R.G.N. 74/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. ET CURZIO;
udito l'Avvocato PANICI PIER IG;
udito l'Avvocato FERZI RL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
I lavoratori ricorrenti indicati in epigrafe chiedono l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 30 novembre 2005, che ha respinto l'appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la loro domanda nei confronti di IR EU (poi divenuta IR YR spa). I ricorrenti, insieme ad altri lavoratori, furono licenziati il 9 dicembre 1992, all'esito di procedura per riduzione del personale conclusasi con accordo del 5 dicembre di quello stesso anno. Proposero ricorso al giudice del lavoro in data 20 ottobre 2003. IL Tribunale di Milano respinse il ricorso, ritenendo che fosse da più di un decennio intervenuta decadenza dell'azione di impugnativa di licenziamento e condannando i ricorrenti anche a rifondere le spese.
La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello dei lavoratori, condannando al pagamento delle spese.
Una parte dei lavoratori che promossero il giudizio di appello hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, concludendo per la cassazione della sentenza, senza o con rinvio ad altro giudice.
La società intimata ha depositato controricorso,