Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2021, n. 13771

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2021, n. 13771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13771
Data del deposito : 13 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FULLE FEDERICA nato a ZEVIO il 25/06/1973 avverso l'ordinanza del 19/02/2020 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO A M;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.ssa L O, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di F F, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti giudicati irrevocabilmente oggetto dei provvedimenti di seguito indicati: a) ordinanza emessa dal Tribunale di Lodi in funzione di giudice dell'esecuzione il 26-27 settembre 2016, con la quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra un reato di furto tentato in abitazione commesso dalla Fulle il 23 settembre 2014 in Garlasco, un reato di furto in abitazione aggravato commesso dalla prevenuta il 23 marzo 2016 a Ponte Nizza, due reati, uno consumato e uno tentato, di furto in abitazione commessi dalla predetta il 30 marzo" 2014 a Castiglione d'Adda;
b) sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 27 novembre 2018, con la quale la prevenuta era stata condannata per il reato di furto aggravato commesso il giorno 8 ottobre 2015 a Torricella Verzate;
c) sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 25 luglio 2018, con la quale la prevenuta era stata condannata per il reato di furto tentato in abitazione commesso il 23 febbraio 2016 a Stradella;
d) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia il 6 settembre 2018, con la quale la prevenuta era stata condannata per il reato di rapina impropria aggravata commesso il 6 maggio 2018 a Trovo.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, con ordinanza del 19 febbraio 2020. 3. La difesa di F F ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di applicare la disciplina del reato continuato. L'odierna ricorrente è stata condannata per sette reati contro il patrimonio commessi a distanza ravvicinata tra loro. Anche la rapina impropria commessa il 6 maggio 2018, apparentemente in epoca lontana rispetto ai precedenti delittuosi, risulta collegata a questi ultimi, considerato che F F fu privata della libertà personale per oltre due anni, dal marzo 2016 all'aprile 2018. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che si tratta di reati omogenei, con simili modalità esecutive, alcuni dei quali già avvinti dal vincolo della continuazione, commessi in un lasso di tempo breve e in parte coincidente. La commissione dei reati in luoghi distinti conferma la loro programmazione unitaria. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto eccessiva la distanza temporale, quando è pacifico che i reati commessi dalla prevenuta il giorno 8 ottobre 2015 e il 23 febbraio 2016 furono posti in essere nello stesso lasso di tempo di quelli oggetto della precedente ordinanza di riconoscimento del vincolo emessa dal Tribunale di Lodi il 26-27 settembre 2016.
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