Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/09/2003, n. 13480

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/09/2003, n. 13480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13480
Data del deposito : 13 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'A' 3 REPUBBLICA ITALIANA 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO / ;
0 LA CORTE SUPREMA DI CASSA E Oggetto 8 SEZIONE LAVORO Lavoro 4 Composta dagli Ill.mi Sig.ri 3 Dott. Vincenzo TRE Presidente R.G.N. 17080/99 1 Consigliere Cron.•27367 Dott. Ettore PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Mario FIGURELLI Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Donato Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA * sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente -

contro

RA SA, TA RN, TA NE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso 2003 lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li 1881 -1- rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 孿

contro

NA, elettivamente domiciliato in D'ALESSANDRO ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 394/99 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 14/07/99 R.G.N. 2061/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. A -2- INPS

contro

D'DR LU e altre SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi LU D'DR, AR AN, FE NA e LA OR convenivano in giudizio davanti al Pretore di Ravenna l'INPS, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione, che esse assumevano esser loro dovuta per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro "part.time" verticale svolto alle dipendenze della società cooperativa a r.

1. C,A,M,S.T., come addette alla refezione scolastica. L'INPS si costituiva, sollecitando il rigetto della domanda. Con sentenze in data 14 ottobre 1998, 21 ottobre 1998 e 11 novembre 1998, il Pretore adito accoglieva le domande, condannando l'INPS al pagamento delle chieste indennità di disoccupazione con rivalutazione e interessi. Disposta la riunione dei distinti procedimenti, con sentenza in data 15 aprile 1999, il Tribunale di Ravenna rigettava gli appelli dell'INPS, osservando che, sulla base della interpretazione della normativa fornita dalla sentenza n.160 della Corte Costituzionale, lo stato di disoccupazione involontaria non richiede necessariamente la risoluzione o, comunque, la cessazione del rapporto di lavoro e che il requisito della involontarietà della disoccupazione, indispensabile per l'indennizzabilità di tale stato, non può essere circoscritto ai soli casi di non previsione o non prevedibilità della disoccupazione, avuto riguardo alla funzione delle assicurazioni sociali che, in sintonia con l'art. 38 Cost., devono garantire ai lavoratori adeguati mezzi di sussistenza in tutti quei casi in cui la disoccupazione, in relazione al tipo di lavoro, sia predeterminata. Dopo tali premesse il giudice di merito osservava che le appellate avevano prestato attività lavorativa come addette al servizio di refezione scolastica, collegato ai - " Oh operture e chicesuso periodi di apertura delle scuole e a conseguenti periodi di forzata inattività. Da tale circostanza, che impediva alla lavoratrice, nell'ambito del lavoro svolto, di prestare ulteriore attività lavorativa durante le vacanze scolastiche, e dal fatto che essa, per i periodi di inattività, si fosse regolarmente iscritta nelle liste di collocamento, al fine di occuparsi durante il periodo di chiusura delle scuole, il Tribunale traeva la conseguenza che l'indennità di disoccupazione richiesta fosse dovuta. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi. Resist la lavoratrice con controricorso. e MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del regolamento approvato con R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, nonché degli artt. 45, 73, terzo comma, 76, terzo comma,e 77 R.D.L.4 ottobre 1935 n. 1827, il tutto in relazione all'art. 360, nn.3 e 5, c.p.c., deduce che l'art. 45 citato, per qualificare lo stato di disoccupazione indennizzabile, adopera l'espressione generica mancanza di lavoro", 66 mentre il citato art. 77 richiede che la domanda diretta a ottenere l'indennità di disoccupazione venga presentata con le modalità previste dal regolamento e prevede che tale regolamento possa disciplinare l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in riferimento a determinate lavorazioni industriali a turno o saltuarie interrotte da brevi periodi in modo da essere considerate come disoccupazione continuata. Inoltre, aggiunge l'Istituto ricorrente, l'art. 44 del

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