Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/02/2023, n. 08636
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASAGRANDE SENNI nato a PIETRASANTA il 10/02/1977 CATTER CATUJA nato a LEGNAGO il 27/09/1977 TRUZZI ALEX nato a VIAREGGIO il 28/02/1976 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova del 7 aprile 2017 emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di C S e di T A ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicentoquattordici di multa e nei confronti di Catter Cattuja ad anni due di reclusione ed euro quattrocen- tosessanta di multa, in relazione ai reati ex artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro (capi 1 e 2).
2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
3. CATTER e TRUZZI:
3.1. Violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità nei con- fronti della Catter. Si rileva che a suo carico sussistevano solo due indizi (riconoscimento solo al 90% e proprietà dell'autovettura utilizzata dagli autori del reato) e che non era ipo- tizzabile la scelta di una ladra professionista di recarsi sul posto a volto scoperto e con la propria autovettura. La persona anziana non aveva riconosciuto con certezza l'imputata e la foto mo- strata non era contemporanea e non era stata tratta da una carta d'identità.
3.2. Violazione degli artt. 625, comma primo, nn. 2 e 4, cod. pen.. Si deduce l'insussistenza delle aggravanti in questione, in quanto la finzione di essere dottoressa non integrava gli estremi del mezzo fraudolento, in quanto si trat- tava di condotta non caratterizzata da efficienza offensiva, insidiosità ed astuzia.
3.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla sola Catter. Si sottolinea l'assoluta irrilevanza dei precedenti penali della Catter, per cui la recidiva doveva essere esclusa.
3.4. Violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla sola Catter. Si deduce che l'entità della pena irrogata era assolutamente sproporzionata ed irragionevole rispetto alla gravità del fatto. CASAGRANDE:
4.1. Violazione dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 4, cod. pen., e vizio di moti- vazione. Si deduce l'insussistenza dell'aggravante in questione, in quanto la Casagrande non aveva esibito nessun documento identificativo o altro atto attestante l'effettivo svolgimento della professione medica.La condotta non era caratterizzata da particolare astuzia o avvedutezza né era idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore della res.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen. non è configurabile, qualora l'agente si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo senza il suo consenso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. In ordine al primo motivo del ricorso della Catter, va rilevato che la Corte di appello ha operato un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro con- fluenza verso un significato univoco. La Corte territoriale ha ritenuto identificata la Catter con certezza, alla luce dei seguenti convergenti elementi: a) l'appartenenza alla medesima dell'autovettura adoperata per i furti;
b) il riconoscimento fotografico al 90% ad opera di Ferrari Na- talina;
c) la dimostrazione dell'utilizzazione del veicolo in plurime occasioni da parte della Catter (anche nell'aprile 2020 unitamente alla Casagrande);
d) la mancata in- dicazione da parte della difesa di elementi utili a provare il dedotto mancato uso. Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di responsabilità della Catter, la quale non forniva neanche un'ipotesi ricostruttiva dei fatti alternativa a quella accu- satoria e si confrontava solo parzialmente con l'apparato
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova del 7 aprile 2017 emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di C S e di T A ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicentoquattordici di multa e nei confronti di Catter Cattuja ad anni due di reclusione ed euro quattrocen- tosessanta di multa, in relazione ai reati ex artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro (capi 1 e 2).
2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
3. CATTER e TRUZZI:
3.1. Violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità nei con- fronti della Catter. Si rileva che a suo carico sussistevano solo due indizi (riconoscimento solo al 90% e proprietà dell'autovettura utilizzata dagli autori del reato) e che non era ipo- tizzabile la scelta di una ladra professionista di recarsi sul posto a volto scoperto e con la propria autovettura. La persona anziana non aveva riconosciuto con certezza l'imputata e la foto mo- strata non era contemporanea e non era stata tratta da una carta d'identità.
3.2. Violazione degli artt. 625, comma primo, nn. 2 e 4, cod. pen.. Si deduce l'insussistenza delle aggravanti in questione, in quanto la finzione di essere dottoressa non integrava gli estremi del mezzo fraudolento, in quanto si trat- tava di condotta non caratterizzata da efficienza offensiva, insidiosità ed astuzia.
3.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla sola Catter. Si sottolinea l'assoluta irrilevanza dei precedenti penali della Catter, per cui la recidiva doveva essere esclusa.
3.4. Violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla sola Catter. Si deduce che l'entità della pena irrogata era assolutamente sproporzionata ed irragionevole rispetto alla gravità del fatto. CASAGRANDE:
4.1. Violazione dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 4, cod. pen., e vizio di moti- vazione. Si deduce l'insussistenza dell'aggravante in questione, in quanto la Casagrande non aveva esibito nessun documento identificativo o altro atto attestante l'effettivo svolgimento della professione medica.La condotta non era caratterizzata da particolare astuzia o avvedutezza né era idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore della res.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen. non è configurabile, qualora l'agente si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo senza il suo consenso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. In ordine al primo motivo del ricorso della Catter, va rilevato che la Corte di appello ha operato un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro con- fluenza verso un significato univoco. La Corte territoriale ha ritenuto identificata la Catter con certezza, alla luce dei seguenti convergenti elementi: a) l'appartenenza alla medesima dell'autovettura adoperata per i furti;
b) il riconoscimento fotografico al 90% ad opera di Ferrari Na- talina;
c) la dimostrazione dell'utilizzazione del veicolo in plurime occasioni da parte della Catter (anche nell'aprile 2020 unitamente alla Casagrande);
d) la mancata in- dicazione da parte della difesa di elementi utili a provare il dedotto mancato uso. Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di responsabilità della Catter, la quale non forniva neanche un'ipotesi ricostruttiva dei fatti alternativa a quella accu- satoria e si confrontava solo parzialmente con l'apparato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi