Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 32574
Sentenza
21 aprile 2023
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21 aprile 2023
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Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità, deve consistere in una smentita non equivoca della precedente dichiarazione, non essendo sufficiente una parziale ammissione di fatti veri.
Sul provvedimento
Testo completo
32574-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO - Presidente - Sent. n. sez. 527/2023 UP 21/04/2023 VINCENZO SIANI - Relatore - R.G.N. 41689/2022 DOMENICO DA RA NT GI POSCIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AI IM nato a [...] il [...] LL CO nato a [...] il [...] NN DOMENICO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi i difensori: l'avvocato LUIGI CORVAGLIA, difensore delle parti civili, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso di AI e ha deposita le conclusioni e le corrispondenti note spese;
l'avvocato GIUSEPPE MAGLIOCA, per delega dell'avvocato CARLO FIORIO, per il ricorrente AI, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 21 aprile 2022, la Corte di assise di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 9 giugno 2020 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva giudicato, fra gli altri, NE AI, RC CA e OM TU, imputati dei seguenti reati: 1) AI, in ordine al reato di omicidio volontario in danno TT LL, da lui attinto con un colpo di pistola al collo, in regione sovragiugulare, in Maglie e poi deceduto in Scorrano, in data 25 aprile 2019, e al reato di esplosione pericolosa (artt. 575 e 703 cod. pen.: capo A); ai reati di detenzione e di porto illegali aggravati della pistola calibro 6,35 con cui aveva compiuto la condotta indicata al capo precedente nel tempo e nel luogo suddetti (artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 61, n. 2, cod. pen.: capo B); con la recidiva reiterata;
2) CA, in ordine al concorso con TT LL, AT AR, ND EL e IO US nei reati di sequestro di persona aggravato in danno di ND AI e di porto ingiustificato in luogo pubblico di un machete (artt. 112, n.1, 605, 61, nn. 1 e 5, cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 416-bis.1 cod. pen.: capo B- bis), al concorso nel reato di lesioni personali aggravate in danno dello stesso ND AI, attinto con un coltello al cuoio capelluto, in guisa tale da cagionargli una ferita lacero-contusa, guaribile in giorni 15 (artt. 112, n. 1, 582, 585, 61, nn. 1 e 5, 416-bis.1 cod. pen.: capo C), nonché al concorso nel reato di lesioni personali aggravate in danno di NE AI, attinto con coltelli e strumenti atti ad offendere in quattro diverse parti del corpo, in guisa tale da provocargli ferite guaribili in giorni 15 (artt. 112, n. 1, 582, 585, 61, nn. 1 e 5, 416-bis.1 cod. pen.: capo D), in Maglie, il 25 aprile 2019; 3) TU, in ordine al reato di favoreggiamento personale, per avere aiutato tutti i suddetti imputati a eludere le investigazioni dell'Autorità nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese il 25 aprile 2019, ore 5:50, ai Carabinieri di Maglie il 25 aprile 2019 (capo F); con la recidiva reiterata.
1.1. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato NE AI colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la contestata recidiva, applicata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni sedici, mesi cinque, giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 575 cod. pen., alla pena di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione per i reati in materia di armi di cui al 2 capo B) e alla pena di euro 60,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 703 cod. pen. con le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, a pena espiata, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili UC LL, nella misura di euro 300.000,00, ZI CI, nella misura di euro 300.000,00, e DO LL, nella misura di euro 150,000,00, oltre interessi legali, dalla liquidazione al soddisfo;
inoltre aveva dichiarato, fra gli altri, CA colpevole dei reati ascrittigli, unificati in continuazione, escluse le aggravanti di cui all'art. 112, n. 1, e 61, n. 1, cod. pen., e, computata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore di ND AI, nella misura di euro 10.000,00, oltre interessi legali, dalla liquidazione al soddisfo;
infine, aveva dichiarato TU colpevole del reato ascrittogli e, computata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.
1.2. La Corte di assise di appello, in virtù della parziale riforma, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. contestata ai reati ascritti (anche) a CA, ha eliminato il relativo aumento di pena e ha rideterminato la pena inflitta (anche) a CA in quella di anni uno, mesi quattro di reclusione, mentre ha confermato nel reato l'impugnata sentenza. Le conformi, sul punto delle responsabilità, conclusioni raggiunte dalle sentenze di merito hanno ascritto alla consapevole e volontaria condotta di NE AI l'uccisione di TT LL, non avendo formato, nel corso del giudizio di secondo grado, oggetto di contestazione l'esplosione da parte del suddetto imputato del colpo di pistola che aveva attinto la vittima e si era rivelato mortale. La Corte territoriale, vagliata l'impugnazione del suddetto NE AI, ha escluso di poter riconoscere la causa di giustificazione della legittima difesa, reale o putativa, o anche l'eccesso colposo di tale esimente, avendo reputato preminente e ostativa l'accettazione dello scontro con gli avversari deliberata dall'imputato alla base della sua condotta antigiuridica. Sono state anche escluse le circostanze attenuanti dei motivi di particolare valore morale e sociale e della provocazione. L'appello del suddetto imputato non è stato accolto neanche in punto di chiesta esclusione della recidiva e di negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'accoglimento del gravame interposto dal medesimo imputato è stato circoscritto alla sola riduzione della pena irrogatagli dal primo giudice. Quanto alla posizione di RC CA, i giudici di appello hanno considerato incensurabile la qualificazione come sequestro di persona dell'azione 3 con cui questo imputato e i suoi concorrenti avevano privato della libertà di movimento per un tempo stimato apprezzabile ND AI. Il motivo di appello avente ad oggetto la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stato ritenuto inammissibile. È stato, poi, condiviso l'approdo raggiunto dal primo giudice là dove aveva ascritto anche a CA i reati di lesioni personali, non soltanto in danno di NE AI, ma anche in danno di ND AI, essendosi evidenziato, al riguardo, il rilievo di specifiche e peculiari condotte messe in essere personalmente da CA in riferimento al rafforzamento della determinazione dei complici e all'apprestamento degli strumenti lesivi che avevano cagionato le ferite alle persone offese, nonché là dove aveva negato pure a questo imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto all'imputato TU, i giudici di appello hanno considerato sussistente la sua penale responsabilità in merito al favoreggiamento contestatogli e hanno escluso che la ritrattazione dibattimentale, soltanto parziale, potesse reputarsi idonea a escluderne la punibilità. Neanche per questo imputato si sono stimate sussistenti dalla Corte di assise di appello le condizioni per l'esclusione della recidiva.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di NE AI chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a più motivi, di seguito richiamati.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. pen., la cui osservanza si prospetta stabilita a pena di inutilizzabilità. Per individuare il movente della condotta di NE AI la Corte di merito si è riferita alla volontà dell'imputato di regolare i conti con coloro i quali si opponevano alla sue mire espansionistiche nel mercato degli stupefacenti e, in tale prospettiva, ha fatto leva sulla conversazione intercorsa tra TE ES e AT US, captata il 27 aprile 2019 nella Fiat Punto del primo, con riguardo alla cerimonia di affiliazione di AI: tuttavia, non è stato considerato che si trattava di una mera dichiarazione de relato da parte di soggetto esterno alla criminalità brindisina, basata esclusivamente su voci correnti e non circostanziate;
né il riferimento fatto dai giudici di appello alle conoscenze degli intranei in materia relativa a settori vitali del gruppo criminale era dotato di fondamento giuridico, essendo i conversanti soggetti aderenti al diverso clan MA, sicché l'affiliazione di AI non costituiva questione vitale per quel clan. Lo stesso discorso vale, secondo la difesa, per la conversazione del 26 aprile 2019 in cui ES aveva riferito di una frase attribuita a NE AI e posta 4 a fondamento del movente omicidiario, anche in questo caso ES affermando cose per sentito dire senza indicare la fonte diretta, sempre su argomenti non riguardanti settori vitali del gruppo criminale.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità. Dalla valutazione delle risultanze esposte dal consulente tecnico del Pubblico ministero (dott. Tortorella) circa l'obliquità del tramite di ingresso del proiettile nel collo della vittima e la conseguente collocazione di LL in posizione fronteggiante l'aggressore e con il tronco flesso in avanti doveva trarsi, secondo la difesa, la conclusione che la posizione della vittima era ben compatibile con il suo atto di sferrare un colpo di machete ai danni di AI: la sentenza di primo grado, che aveva ascritto invece quella traccia alla lieve