Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/03/2019, n. 08873
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10804-2012-8d2e-b853128132b8::LR60B6E1B5360EFE9074C8::2007-10-16" href="/norms/laws/itatextwpbijxavegvc8ry/articles/itaartlmfw4nxhcluw5ag?version=47063d9a-2be4-5312-8d2e-b853128132b8::LR60B6E1B5360EFE9074C8::2007-10-16">1c85::LR6FD945312DAC521FA5EF::1940-10-28" href="/norms/codes/itatextvmafbz6e29423q/articles/itaartoxvfxsiy8qk4pit?version=873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LR6FD945312DAC521FA5EF::1940-10-28">17 proposto da: R IA elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato N R;- ricorrente -contro G R in proprio e nella qualità di Curatore e legale rappresentante pro tempore del l'Al i ,IMINTO E MICROSTINT SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato T C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S T G;- controricorrenti -contro VAN't \N CLAUDIO, N1ODA nURO, RENI STITANO;- intimati - avverso la sentenza n. 535/2017 della CORTE D'APPELLO di Vl depositata il 10/03/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. L T. RITENUTO CHE: I R ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi corredati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia, in epigrafe indicata, che ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della E-Microstint SRL in liquidazione, cancellata dal Registro delle imprese sin dall'11/3/2016, pronunciata dal Tribunale di Rovigo il 16/11/2016. La Corte di appello ha respinto il motivo di impugnazione, che prospettava il vizio della sentenza di primo grado per avere il Tribunale, in luogo della pronuncia di estinzione del giudizio a seguito della mancata rinnovazione della notifica del ricorso fallimentare disposta dal G.D., deciso il ricorso, e ciò avendo acceduto ad una valutazione della notifica stessa, eseguita tramite posta certificata alla casella PEC della società cancellata ai sensi del novellato art.15, comma 3, della legge fall., diversa da quella compiuta dal G.D. ed averla ritenuta valida, in applicazione dei principi espressi da Cass.n.17946/2016, sulla premessa che era stato correttamente assicurato l'esercizio del diritto di difesa della fallenda, senza ravvisare alcun overruling processuale. La Corte di appello ha anche escluso che potesse ravvisarvi un abuso dei creditori istanti, rilevando la mancata produzione di documenti a Ric. 2017 n. 10804 sez. M1 - ud. 22-02-2019 -2- sostegno di tale tesi da parte della reclamante, ed ha altresì respinto la doglianza relativa alla mancanza del presupposto dell'insolvenza, sull'osservazione che la società, in liquidazione e già cancellata, avrebbe dovuto provare, ma non lo aveva fatto, che il patrimonio era sufficiente a fronteggiare i debiti, mentre ciò non emergeva dal bilancio 2015. Il Fallimento ha resistito con controricorso e memoria. Sono rimasti intimati i creditori istanti in fase prefallimentare Claudio Vanzan, Lauro Moda e Stefano Renesto. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE:1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla, parti costituita, nel presente procedimento, anche tenuto conto delle osservazioni critiche svolte nella memoria della ricorrente.
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