Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 45215

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 45215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45215
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA EN OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO c he ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Salerno, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, ha integrato il dispositivo della pronuncia emessa in data 13 aprile 2018 nel procedimento a carico di VI ZO PA, con l'inserimento, dopo la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, della frase "conferma nel resto l'impugnata sentenza", al dichiarato effetto di far rivivere la declaratoria di falsità parziale della perizia oggetto di giudizio, contenuta nella decisione appellata in applicazione dell'art. 537 cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza ricorre PA, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 666, 675 e 178 cod. proc. pen. Lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta in quanto emesso in assenza di atto idoneo a promuovere il procedimento di esecuzione, che, come ripetutamente affermato alla richiamata giurisprudenza di legittimità, non ammette iniziative di ufficio, ma esige l'impulso di parte o del pubblico ministero o dell'interessato. L'iniziativa della parte legittimata non è surrogabile da richieste provenienti da terzi, come la cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza divenuta irrevocabile.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce nullità del procedimento e del provvedimento che lo ha definito per la mancata osservanza dello schema tipico previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., applicabile anche all'ipotesi prevista dall'art.675 cod. proc. pen. di dichiarazione di falsità di documenti in fase

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