Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 15457
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LV CH, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 02-08-2022 del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora;
uditi gli avvocati Simone Moffa e Angelo Pasquale Masucci, difensori di fiducia del ricorrente, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 agosto 2022, il Tribunale del Riesame di Foggia confermava il decreto emesso il 12 luglio 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto, all'esito di perquisizioni locali e personali, il sequestro preventivo, in funzione impeditiva, dell'importo di 46.800 euro nei confronti di CH LV, indagato, quale legale rappresentante della "Finance 2008", dei reati di cui agli art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B), 640 commi 1 e 2 cod. pen. (capo C) e 416 cod. pen. (capo D), reati a lui contestati per aver preso parte a un'associazione a delinquere finalizzata a creare fittiziamente, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ai lavori edili da compiere in almeno 246 cantieri, crediti di imposta fittizi in materia di bonus edilizi, crediti ceduti o a intermediari finanziari o a società di grandi dimensioni;
fatti commessi in San Severo, Lucera e Roma negli anni 2020 e 2021. Il provvedimento del G.I.P. aveva disposto altresì il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato, ovvero del valore dei crediti di imposta fittiziamente conseguiti dagli indagati. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, LV, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la inosservanza degli art. 125 comma 3, 292 comma 2 lett. C), 324 comma 7 e 329 comma 9 cod. proc. pen. e il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato: si osserva in primo luogo che dinanzi al Tribunale del Riesame era stata eccepita l'assenza radicale di motivazione del provvedimento del G.I.P., che aveva omesso l'autonoma valutazione della richiesta del P.M., che a sua volta era riproduttiva delle informative della P.G. e della comunicazione della notizia di reato dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2021. Il Tribunale ha invece inspiegabilmente ritenuto assolto l'onere motivazionale da parte del G.I.P., incorrendo in una svista clamorosa: sono state infatti riportate non le parole del G.I.P. ma quelle del P.M., che sono state trasfuse integralmente nel provvedimento di sequestro senza alcun vaglio critico. Peraltro, rispetto alla posizione di LV, alcun cenno vi era né nella richiesta del P.M. né nel decreto del Giudice, non potendo tale silenzio motivazionale essere compensato dallo sforzo argomentativo profuso dal Tribunale per dimostrare la sussistenza di elementi indiziari a carico dell'indagato. Da ultimo, rispetto al giudizio sulla configurabilità del periculum in mora, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima l'omissione motivazionale del G.I.P. in ragione della natura obbligatoria della confisca, non avendo i giudici dell'impugnazione cautelare correttamente applicato il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la cd. sentenza LL (sentenza n. 36959 del 24 giugno 2021), secondo cui, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, occorre comunque un'espressa motivazione sul periculum in mora che giustifichi l'apposizione del vincolo, posto che la natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro ad essa funzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondate le sole censure relative alla valutazione del periculum in mora, mentre il ricorso è infondato nel resto.
1. Iniziando dalle doglianze circa l'asserito difetto di autonoma valutazione, deve ritenersi che, come ben argomentato dal Tribunale, il G.I.P. abbia compiuto, nell'ordinanza applicativa della misura, una sufficiente valutazione critica rispetto alla richiesta del P.M. Al riguardo occorre premettere che, secondo la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272939, Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Rv. 269648 e Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 266336), in tema di