Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/09/2022, n. 27542

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/09/2022, n. 27542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27542
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3265/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente principale –

contro

MA.GE.A. Magazzini Generali di Aprilia Commerciale Fiduciaria Frigoriferi S.r.l. in liquidazione (C.F. 00255690596), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di Ente Fiuggi S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Oggetto: tributi – condono –diniego – atti impositivi -condono su condono -esclusione ALESSANDRO VOGLINO (C.F. VGLLSN63D24H501I) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Siacci, 4 - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 277/39/13, depositata il 13 giugno 2013. nonché sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata proposto da: GRUPPO ITALFIN ’80 S.p.A. in liquidazione (C.F. 80215590581), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ALESSANDRO VOGLINO in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo dell’Olgiata, 15 –ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- controricorrente -

avverso il provvedimento di definizione di lite pendente n. 2281/2020 del 13 luglio 2020. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 7 luglio 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso avverso il diniego di condono e per il rigetto del ricorso dell’Ufficio.

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente ENTE FIUGGI S.p.A. in liquidazione, successivamente incorporata in MA.GE.A. – Magazzini Generali di Aprilia Commerciale Fiduciaria Frigoriferi S.r.l. in liquidazione, successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, ha impugnato un provvedimento di diniego di definizione agevolata di carichi di ruolo, la cui definizione era avvenuta a termini dell’art. 12 l. 27 dicembre 2002, n. 289;
la società contribuente ha dedotto la decadenza dell’Amministrazione finanziaria, in quanto diniego avvenuto oltre il termine del 31 dicembre2008. 2. La controversia, come emerge dalla sentenza impugnata, aveva a oggetto la definizione di una cartella di pagamento, relativa al periodo di imposta 1996, che la società contribuente incorporata aveva inteso definire con la suddetta procedura, relativamente alla quale definizione il ruolo era stato consegnato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001, ragione per la quale l’Ufficio aveva ritenuto che la cartella non poteva ritenersi condonabile prima del 12 agosto 2003, ovvero successivamente all’entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2003, n. 143. 3. La CTP di Latina ha accolto il ricorso della società contribuente.

4. La CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza in data 13 giugno 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza. Ha osservato il giudice di appello che, pur non essendovi alcun termine di decadenza esplicito, deve ritenersi applicabile al caso di specie l’art. 37, comma 44, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, che prevede uno specifico termine di decadenza, anziché farsi applicazione del regime di prescrizione ordinario.
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