Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2013, n. 8842

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Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva considerato ammissibile la proposizione in appello della domanda di riconoscimento dell'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria prevista, in favore dei dirigenti medici veterinari, dall'art. 52 del c.c.n.l. 3 novembre 2005 del comparto sanità pubblica, a fronte dell'originaria domanda volta al riconoscimento dell'indennità di polizia giudiziaria prevista dall'art. 55 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, trattandosi di indennità erogate sulla base di presupposti fattuali differenti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2013, n. 8842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8842
Data del deposito : 11 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BANDINI Gianfranco - Presidente -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. D'TO Enrica - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13021-2009 proposto da:
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA 01874230343, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRÈ ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONEGATTI EUGENIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
UF TO, SC AO, TA RI GI, VA ER, AR LA, SS IE GI, PA LE, OR ZI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI N. 180, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI IEO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA ANGELA SEEBER, giusta procura speciale notarile in atti;

- resistenti con procura -
avverso la sentenza n. 862/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/02/2009 R.G.N. 1077/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l'Avvocato GIUFFRÈ ADRIANO;

udito l'Avvocato BIASIOTTI IEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma che nel resto ha confermato, ha dichiarato che la ASL di Parma era tenuta ad erogare agli appellati, tutti medici veterinari dalla stessa dipendenti, l'indennità Ufficiale di Polizia Giudiziaria prevista dall'art. 52 c.c.n.l. del 3 novembre 2005 e l'ha condannata al pagamento delle somme con tale decorrenza maggiorate di interessi legali dal trentunesimo giorno successivo al 3 novembre 2005.
La Corte, per quanto qui ancora interessa, ha evidenziato che nel ricorso di primo grado era stato chiaramente esposto che l' indennità di Polizia Giudiziaria era stata chiesta dai dirigenti medici veterinari i quali assumevano di avere espletato funzioni di P.G. ed avevano, a tal fine, prodotto, nel corso del giudizio di primo grado, documentazione attestante il possesso della qualifica di Ufficiali di P.G.. Inoltre ha sottolineato che, la tardiva produzione documentale, pur tempestivamente contestata in primo grado, era stata implicitamente ritenuta ammissibile dal Tribunale e non era stata oggetto di specifica impugnazione da parte della ASL, di tal che, sotto tale profilo, la sentenza non poteva essere riesaminata. Quanto alle altre censure, esaminate congiuntamente in considerazione della loro connessione logico giuridica, la Corte ha ritenuto che le stesse fossero fondate per il periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 52 del c.c.n.l.

3.11.2005. Al riguardo il giudice d'appello ha osservato che l'indennità, istituita della L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 43, comma 3 era, ab origine, limitata ai soli dipendenti pubblici che espletavano funzioni di polizia in considerazione dei "contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità ed al rischio connessi al servigio".
Da ciò il giudice d'appello ha desunto che la stessa era prevista in modo specifico per il personale della Polizia di Stato. Pertanto si trattava esclusivamente dei lavoratori in regime di diritto pubblico ai quali è riconosciuto questo specifico stato giuridico di funzioni di polizia (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3), che lavorano in regime contrattuale e per i quali il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi (art. 45 in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3). Analizzata quindi la normativa collettiva applicabile al personale sanitario che svolge anche funzioni di Polizia Giudiziaria (D.P.R. n.270 del 1987, art. 55, D.P.R. n. 384 del 1990, art. 46 art. 44 c.c.n.l.

1.9.1995 per i dipendenti della sanità pubblica ed art. 60 c.c.n.l. 12.9.1996 nella parte specifica relativa alla dirigenza
medica e sanitaria) ha escluso, in esito ad un'analitica ricostruzione, che l'indennità fosse dovuta anche al personale dell'area medica - veterinaria.
La Corte d'appello ha tuttavia evidenziato che lo scenario normativo descritto era mutato per effetto dell'entrata in vigore del ccnl 3.11.2005 che all'art. 52 ha previsto in favore dei dirigenti medici e veterinari l'erogazione di una indennità mensile, subordinata allo svolgimento effettivo delle funzioni ispettive e di controllo previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27 e dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art.

3
. In sostanza il giudice d'appello ha accertato che a seguito di tale disposizione contrattuale, entrata in vigore dal gennaio 2002, come previsto dall'art. 2 del c.c.n.l. citato, l'indennità introdotta dalla norma collettiva dovesse essere erogata per effetto dell'attribuzione in concreto delle funzioni ispettive e di controllo di polizia giudiziaria al personale appartenente alla dirigenza medico veterinaria.
Accertato quindi, sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del giudizio, che a decorrere dal maggio 2006 l'indennità era stata erogata e che gli arretrati sarebbero stati corrisposti sin dalla data di stipulazione del c.c.n.l. (3.11.2005), il giudice d'appello ha escluso che la domanda di erogazione dell'indennità a norma del citato art. 52 c.c.n.l. 2005, formulata in via subordinata solo nell'atto di appello, potesse essere ritenuta inammissibile perché nuova.
La Corte territoriale ha, infatti, osservato che l'azione proposta è restata immutata nei suoi termini di riferimento soggettivi ed oggettivi in quanto il fatto costitutivo della domanda restava, sempre, lo svolgimento di una attività di polizia giudiziaria da parte dei medici veterinari alle dipendenze della ASL, in aggiunta ai normali compiti di polizia veterinaria.
Che le norme richiamate in ricorso rappresentavano solo i parametri di riferimento per stabilire se e da quando la funzione di ufficiale di P.G. dovesse essere o meno retribuita.
Che il c.c.n.l. del 2005, richiamato nell'atto di appello, era stato sottoscritto il 3.11.2005, dopo il deposito della sentenza che aveva deciso il ricorso tra le parti in primo grado (depositata il 6.9.2005).
Che pertanto il primo atto utile per prospettare l'applicabilità della disposizione sopravvenuta, con richiesta di riduzione della domanda al periodo successivo il gennaio 2002, era proprio il ricorso in appello.
Quanto alla decorrenza dell'indennità riconosciuta come spettante, istituita solo con il c.c.n.l. del 2005, il giudice d'appello ha ritenuto che il tenore letterale dell'art. 52 che prevede esplicitamente che l'indennità competa "dall' entrata in vigore del presente contratto", (contenuto nella parte economica del c.c.n.l. 2005) e dell'art. 2 del contratto stesso (il quale

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