Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/2021, n. 29320
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 15936-2017 proposto da: C A, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato R V, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro C S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato C R C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A P giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente - avverso la sentenza n. 13665/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/07/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. M C;Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. L D R, che ha chiesto, previo accoglimento della revocazione, l'accoglimento del ricorso in via rescissoria;Lette le memorie della ricorrente;MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. C S citava in giudizio T R chiedendo che il giudice adito, il Tribunale di Firenze, pronunciasse sentenza costitutiva ex art. 2932, disponendo in suo favore il trasferimento della proprietà di due appartamenti siti in Ancona, e oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti. Assumeva di aver saldato l'intero prezzo convenuto, pari a Lire 250.000.000, di cui Lire 140.000.000 corrisposti all'atto della conclusione del preliminare e per la parte restante mediante assegni di cui produceva fotocopia. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava di aver ricevuto il saldo del prezzo a mezzo dei titoli versati in atti, rilevando come gli assegni, per l'importo di Lire 134.100.000, costituivano la maggior parte dell'acconto ricevuto al momento della stipula del contratto preliminare, il quale era integrato per il residuo con un versamento in contanti di Lire 5.900.000. Il Tribunale deferiva al Colligiani giuramento suppletorio e l'attore all'udienza del 20 maggio 2004 giurava di aver versato il saldo del prezzo con gli assegni prodotti in copia. Precisate le conclusioni, il Tribunale accoglieva la domanda attrice. Ric. 2017 n. 15936 sez. 52 - ud. 10-06-2021 -2- Proponeva appello il convenuto e, nel contraddittorio con l'attore, vittorioso in primo grado, la Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata I'll maggio 2011, dichiarava inammissibile l'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 345 c.p.c. Il giudice del gravame rilevava che successivamente alla prestazione del giuramento i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate all'udienza del 29 ottobre 2003 e osservava che dopo detta udienza il difensore dell'appellante aveva depositato una memoria in cui si era limitato a richiedere la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale vertente sulla falsità del giuramento prestato, e a contestare la veridicità delle dichiarazioni rese dal giurante. Ne aveva tratto la conclusione che il proponente l'impugnazione avesse prestato acquiescenza all'ammissione della prova, avendo mancato di sollevare contestazioni a tale riguardo sia all'udienza di precisazione delle conclusioni che nella successiva memoria conclusionale. Aggiungeva la Corte di merito che, anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, l'appello si manifestava infondato, dal momento che il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la consegna del denaro, ma non adeguatamente dimostrata l'imputazione del versamento, che poteva quindi provarsi mediante il giuramento suppletorio deferito. 2. Contro questa sentenza ricorreva per cassazione T R con un'impugnazione affidata a due motivi cui resisteva con controricorso C S. Questa Corte con la sentenza n. 13665 del 5 luglio 2016 dichiarava il ricorso improcedibile, in quanto il ricorrente non aveva provveduto a depositare, in ottemperanza a quanto Ric. 2017 n. 15936 sez. 52 - ud. 10-06-2021 -3- prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. 3. Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso C A, quale erede di T R, deceduto in data 4/2/2015, sulla base di un motivo. C S ha resistito con controricorso. 3.1 Con ordinanza interlocutoria n. 8717 del 29 marzo 2019 la causa è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto in ordine all'applicabilità della riduzione del termine per proporre revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione come disposta dalla legge n. 197/2016, ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della novella ovvero a tutti i ricorsi depositati in data successiva all'entrata in vigore della legge in esame. 3.2 Le Sezioni Unite con la sentenza n. 8091 del 23 aprile 2020, hanno affermato il principio di diritto per cui il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla I. n. 197 del 2016 - si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi, e per l'effetto atteso che il ricorso era stato proposto in data 20 giugno 2017 avverso sentenza della Corte depositata il 5 luglio 2016, hanno rilevato la sua tempestività, rimettendo gli atti alla Sezione Sesta - 2 per il seguito, ex art. 142 disp. att. c.p.c. Con ordinanza interlocutoria n. 23603 del 27 ottobre 2020 la Sesta Sezione ha rimesso la causa alla pubblica udienza. La ricorrente ha depositato memoria.in prossimità dell'udienza. Ric. 2017 n. 15936 sez. 52 - ud. 10-06-2021 -4- 4. L'unico articolato motivo di ricorso per revocazione denuncia ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. l'errore di fatto commesso dalla Corte, con la conseguente violazione degli artt. 369 c.p.c., laddove è stata riscontrata l'improcedibilità del ricorso, per l'omessa produzione della copia notificata della sentenza con relativa relata di notificazione. Si evidenzia che il foglio recante la relata di notificazione della sentenza impugnata era stato spillato alla sentenza, dopo la penultima pagina (che contiene il dispositivo), con la conseguenza che la declaratoria di improcedibilità è frutto di un'erronea percezione del dato processuale, essendo incontrovertibilmente vero che nell'atto depositato era presente anche la relata di notifica. 4.1 Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato. Ed, invero, "La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone che la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare" (SU Cass. 13863/2015), e che, ove invece esattamente percepito, "avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale" (Cass. 10466/2011). Nel caso in esame, emerge dal fascicolo di parte ricorrente, che la sentenza impugnata prodotta in copia conforme recava effettivamente, spillata dopo la penultima pagina, la relata di notificazione della sentenza stessa, risultando soddisfatto quindi il requisito imposto dalla legge a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c. In tal modo deve reputarsi che il Collegio che ha deciso la controversia con la sentenza oggi gravata, è incorso in un'"errata percezione del fatto", perché ha creduto mancante Ric. 2017 n. 15936 sez. 52 - ud. 10-06-2021 -5- la relata di notificazione che invece era presente nel fascicolo di cassazione del ricorrente. Trattasi di un errore connotato dalla evidenza e della obiettività, oltre che della "decisività" (ex multis Cass.2425/2006;Cass. n. 3264/2007). Inoltre, costituisce un errore attinente ad un atto "interno" al giudizio di legittimità, percepibile con estrema immediatezza e semplicità, posto che la decisione oggi gravata afferma in maniera radicale la assenza di un elemento, imposto a pena di improcedibilità che è invece presente in atti, di tal che la sentenza risulta basata, per errore materiale del Collegio, sulla omessa verifica della presenza in atti della detta relata. Il ricorso per revocazione deve quindi essere accolto, e per l'effetto in attuazione dell'effetto rescindente, va dichiarata la nullità della sentenza di questa Corte n. 13665/2016. 5. Deve quindi procedersi alla fase rescissoria, conseguente all'accoglimento della revocazione, addivenendosi per l'effetto alla disamina dei motivi di ricorso che la precedente sentenza ha omesso di valutare, avendo erroneamente reputato sussistere una preliminare causa di improcedibilità.
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