Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2023, n. 03990
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile R LA nato a MIRANDOLA il 04/05/1964 nel procedimento a carico di: SANGIORGI ROBERTA nato a RIMINI il 10/12/1964 D'A CO nato a COLLESALVETTI il 20/02/1949 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE D M;udito il Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio ai soli effetti civili al giudice competente per valore in grado di appello riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore L'avvocato N V deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta insistendo, in via principale, per il rinvio ad altra sezione penale della Corte d'Appello di Bologna e, in subordine, al giudice civile, riportandosi anche alla memoria di replica depositata via PEC. L'avvocato V V insiste per la conferma della sentenza impugnata. L'avvocato M G si associa alla richiesta dell'avvocato V. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 aprile 2021 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto: a) R S, perché il fatto non sussiste, dal reato di diffamazione in danno di L R, ascrittole in relazione all'articolo pubblicato in data 22 ottobre 2014 nel sito www.controcorrente.globalist.it;b) Carlo D'Adamo, perché il fatto non costituisce reato, dal reato di diffamazione in danno del medesimo R, ascrittogli con riguardo al altro articolo pubblicato lo stesso giorno nel medesimo sito. 2. Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge processuale, per avere la Corte d'appello celebrato in presenza l'udienza di discussione dell'impugnazione proposta dagli imputati, senza che l'istanza di trattazione orale fosse stata portata a conoscenza del difensore della parte civile, che, anzi, aveva ricevuto, a conferma dell'applicazione del cd. rito cartolare, le conclusioni scritte del Procuratore generale. In subordine, si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 -bis del d.l. n. 137 del 2020, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla pronuncia assolutoria, rilevando, quanto al ream contestato alla Sangiorgi, che era stata dimostrata in giudizio la falsità dell'affermazione per la quale il R: al) sarebbe stato condannato più volte;a2) avrebbe beneficiato della prescrizione in relazione all'imputazione di traffico per rifiuti pericolosi con riguardo ai cantieri della TAV;a:3) non avrebbe pagato nulla per gli illeciti che gli venivano attribuiti;a4) avrebbe fatto fallire varie imprese. Quanto al reato contestato al D'Adamo, si contesta la sussistenza della scriminante del diritto di critica, dal momento che: a) l'imputato aveva falsamente affermato che il R avesse "messo su" una vera e propria organizzazione a delinquere, richiamando un articolo inattuale e superato da successive decisioni giudiziarie e senza considerare che la parte civile era stata ammessa nella white list della prefettura di Modena;b) in tale contesto, andava colto il significato del ruolo di boss attribuito al R;c) del tutto gratuite erano le insinuazioni tese a far credere al lettore che il R avesse intrattenuto rapporti illeciti con funzionari pubblici. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. T E, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, nonché memoria nell'interesse della parte civile, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo di ricorso, è fondato. Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenzia le pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01). Nel caso di specie, non risulta essere intervenuta alcuna comunicazione alla parte civile e il fatto, sottolineato nel corso dell'udienza di discussione dinanzi a questa Corte, che all'udienza del 1 aprile 2021, secondo quanto risulta dal processo verbale del dibattimento, non fossero presenti neppure i difensori degli imputati (che sono stati sostituiti da difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) è un dato privo di qualunque rilievo, rispetto al diritto della parte civile di interloquire nel processo. 2. Sorge a questo punto la questione, poiché l'impugnazione è stata proposta ai soli effetti civili e la doglianza non è inammissibile, di decidere se vada pronunciato l'annullamento ai sensi dell'art. 622 cod. proc. peri., norma tuttora vigente, o si debba fare applicazione dell'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. La soluzione del problema richiede una riflessione sulla portata della norma della quale si tratta, a mente della quale, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Ora, indiscussa la natura processuale della norma, osserva il Collegio che, la previsione, sebbene sembri non riguardare direttamente i modi di esercizio del diritto di impugnazione ma i meccanismi processuali di esame della stessa, in realtà, ad una lettura più approfondita, incide in termini concreti sul modo in cui la parte che impugna può essere interessata a redigere l'atto di impugnazione, al fine di ridurre le numerose incertezze applicative che si accompagnano alla nuova disciplina. Il punto merita di essere approfondito poiché rivela le ragioni della lettura da privilegiarsi, in relazione al caso in esame, degli approdi di Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 - 01, e che il Collegio, in difetto di una disciplina transitoria specifica, intende seguire.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi