Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2004, n. 14194

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La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto; pertanto, qualora sia proposta una domanda di accertamento della nullità di un brevetto per invenzione industriale e, nel corso del giudizio, sopravvenga la scadenza di detto brevetto, poiché quest'ultima fa venir meno la privativa esclusivamente per il tempo ad essa successivo, va dichiarata cessata la materia del contendere nel caso in cui l'attore non abbia proposto una domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'ostacolo alla produzione e commercializzazione del bene derivante dal brevetto ed il risarcimento degli eventuali danni subiti, ed il convenuto non abbia proposto - o comunque abbia abbandonato - eventuali domande riconvenzionali dirette ad ottenere l'inibitoria alla produzione e commercializzazione del bene per il tempo di validità del brevetto, in quanto in siffatta ipotesi una eventuale pronuncia di merito sulle domande proposte dalle parti non può avere per esse alcuna utilità, giuridicamente apprezzabile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2004, n. 14194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14194
Data del deposito : 28 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GLAXO GROUP LIMITED, in persona dell'assistant company secretary pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREA VESALIO 22, presso l'avvocato NATALINO IRTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO A. JACCHIA, MARIA CRISTINA FRANCHINI, ANTONELLA TERRANOVA, giusta procura speciale per Notaio W. BRIGNALL BENNAIR di Londra rep. G/682772 del 30.12.02;

- ricorrente -

contro
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MENDELEJEFF s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA BALDUINA 114, presso l'avvocato GIOVANNI MARRAPESE, che li rappresenta e difenda, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- intimati -

avverso la sentenza n. 3284/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2004 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

uditi per la società ricorrente, gli Avvocati IRTI E JACCHIA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per le società resistenti, l'avvocato MARRAPESE che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso, in via principale, per l'accoglimento del 2^ profilo del 1^ motivo di ricorso;
o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre del 1988 la AL ES s.p.a. (in prosieguo indicata solo come AL) citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società inglese LA RO MI (in prosieguo LA) chiedendo fosse dichiarata la nullità di un brevetto (n. 1.143.237) del quale la convenuta era titolare e che aveva ad oggetto una nuova forma cristallina del cloridato di ranitidina. In via subordinata l'attrice chiese accertarsi che il medicinale denominato KI, da essa prodotto, non implicava contraffazione di quel brevetto. Costituitasi in giudizio, la LA resistette alle domande dell'attrice ed, a propria volta, propose domande riconvenzionali per far accertare la contraffazione del brevetto ad opera della AL, far inibire a quest'ultima l'ulteriore produzione e commercializzazione del medicinale KI ed ottenere il ristoro dei danni.
Il tribunale, disposta una consulenza tecnica ed emesso in corso di causa il provvedimento d'inibitoria richiesto dalla convenuta, con sentenza del 13 febbraio 1997 rigettò le domande dell'attrice, accertò la denunciata contraffazione ed adottò le conseguenti pronunce, ivi compresa la condanna della AL al risarcimento dei danni, liquidati in L. 300.000.000.
La decisione fu però impugnata dalla AL e dalla EL s.r.l. (quest'ultima quale successiva acquirente dai diritti di sfruttamento della AL sul medicinale KI) e la Corte d'appello di Roma, dopo aver dato corvo ad una nuova consulenza tecnica, con sentenza emessa il 23 settembre 2002 riformò la pronuncia di primo grado e dichiarò la nullità del contestato brevetto.
Preliminarmente la corte disattese sia l'eccezione con cui l'appellata assumeva esser frattanto cessata la materia del contendere, in conseguenza della sopravvenuta scadenza del brevetto della LA, sia la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa concernente la validità di un precedente brevetto (brevetto n. 1.12 6.75 9, di cui era titolare la società inglese LL & NB, facente anch'essa parte del gruppo LA) che costituiva il presupposto di quello in contestazione. Ritenne infatti la corte che la scadenza della privativa non avesse fatto venir meno l'interesse all'accertamento della validità del preesistente brevetto, in relazione ai problemi che erano derivati dal suo sfruttamento in epoca anteriore;
e stimò che la questione della validità del brevetto della LL & NB - nel frattempo risolta con passaggio in giudicato di altra sentenza della stessa corte d'appello - non incidesse sulla controversia riguardante il brevetto della LA.
Quanto al merito, la corte d'appello, rifacendosi alle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti designati nel giudizio di secondo grado, escluse che il trovato in esame fosse dotato dei requisiti della novità e dell'originalità indispensabili per la valida brevettazione, e ne dedusse che il brevetto era nullo. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la LA, formulando cinque censure corredate da successiva memoria. La AL e la EL hanno resistito con un unico controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso, nel denunciare la violazione degli artt. 100 e 306 c.p.c. e 5 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, nonché vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, si sofferma su due connessi profili di carattere preliminare: l'eccepita cessazione della materia del contendere ed i riflessi sulla presente causa di giudicati formatisi in giudizi diversi.
Secondo la ricorrente, poiché il brevetto della cui validità si discute nella presente causa è giunto a scadenza nelle more del giudizio, la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere. Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, non permaneva alcun "interessa giuridicamente apprezzabile in capo ad una delle parti e tale da legittimare la pronuncia nel merito". La difesa della LA, infatti, nel richiedere al giudice di secondo grado la declaratoria di cessazione della materia del contendere, aveva manifestato la volontà di non più insistere sulle proprie domande riconvenzionali, già accolte in primo grado;
ne' poteva ipotizzarsi un qualche interesse delle appellanti a far accertare la legittimità del loro precedente comportamento, poiché tale legittimità era ormai definitivamente esclusa da altra sentenze, passate in giudicato, con cui era stata inibita alla AL ed alla EL la commercializzazione dal medicinale KI, che sfruttava il medesimo principio posto a base del contestato brevetto.

2. Nei rimanenti motivi di ricorso la difesa della LA, prospettando molteplici errori di diritto e difetti di motivazione, contesta nel merito la fondatezza della declaratoria di nullità del brevetto formulata dalla corte territoriale, imputando a questa di aver indebitamente avallato i vizi d'impostazione giuridica presenti nella relazione depositata dai consulenti tecnici nominati in grado d'appello e di non aver tenuto in alcun conto le decisive obiezioni a tale relazione sollevata dalla stessa difesa della LA.

3. Occorre, naturalmente, esaminare anzitutto il contenuto del primo e preliminare motivo di ricorso, che pone - come già accennato - l'interrogativo se la sopravvenuta scadenza del brevetto in contestazione sia circostanza tale da aver determinato la cessazione della materia del contendere. Interrogativo, va detto, che questa corte non

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