Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7014
Sentenza
6 luglio 1999
Sentenza
6 luglio 1999
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Massime • 1
A carico degli enti pubblici legalmente riconosciuti - quale è l'Università Cattolica del Sacro Cuore, a seguito del R.D. n. 1661 del 1924 - sussiste l'obbligo di provvedere, mediante ritenuta diretta, a prelevare il contributo obbligatorio dagli emolumenti erogati ai sanitari dipendenti, riversandolo all'O.N.A.O.S.I (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani). L'importo della somma da versare viene quantificato in base all'estratto esecutivo del ruolo dei sanitari, il cui invio ha l'effetto di costituire l'ente pubblico debitore dell'intero ammontare nei confronti della menzionata Opera, nonché di legittimare la ritenuta nei confronti dei sanitari iscritti. In conseguenza, senza che sussista alcun rapporto diretto tra contribuente e destinatario, per un verso l'ente pubblico può contestare il ruolo e chiedere lo sgravio delle quote non recuperabili, per altro verso, il sanitario può ricorrere contro il provvedimento di ritenuta, ossia contro l'iscrizione nel ruolo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Consigliere
Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Rettore p.t. prof. Adriano Bausola, elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio 3, presso l'avv. prof. Vito Bellini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza orfani Sanitari Italiani, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina 8 (studio legale Gobbi), preso l'avv. Alarico Mariani marini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n.172 dell'11/28.6.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Relatore Cons. dr. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Vito Bellini per la ricorrente e l'avv. Alarico Marini Marini per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Perugia, investita del gravame proposto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma avverso la sentenza non definitiva, in data 30.10.92/15.3.93, con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato le eccezioni preliminari sollevate avverso la domanda con cui l'O.N.A.O.S.I. rivendicava i contributi obbligatori a decorrere dal 1980, confermava la decisione impugnata con sentenza 11/28.6.97. Esclusa la sussistenza di un litisconsorzio tra l'Università ed i singoli sanitari, perché l'O.N.A.O.S.I. non aveva rapporti diretti con i sanitari obbligati, contribuenti in forza di un meccanismo analogo a quello del sostituto d'imposta, affermata la competenza del foro di Perugia quale luogo di adempimento dell'obbligazione e del giudice ordinano perché la causa non la Corte territoriale rigettava anche l'eccezione di prescrizione, rilevando la sussistenza di una serie di atti interruttivi, costituiti da raccomandate la cui ricezione era in parte documentata dalle risposte ed in parte eccepita senza alcun supporto probatorio da parte dell'Università, a cui incombeva la prova del mancato ricevimento. Spese a carico dell'appellante università.
Contro tale sentenza, notificata il 22.9.97, ha proposto ricorso per Cassazione l'Università Cattolica del Sacro Cuore sollevando, con atto notificato il 14.11.97, quattro motivi di censura, illustrati anche con memoria.
Si è costituita, con controricorso, l'O.N.A.O.S.I.. Motivi della decisione
Col primo, complesso, motivo del ricorso si deduce la violazione, l'errata interpretazione ed applicazione di legge relativa all'art. 4 legge 306/1901, al dlgs 1058/1917, agli artt. 113 e 114 dpr 616/77,
alla legge 167/91;
la violazione dell'art. 442 cpc e dell'art. 102 cpc;
la violazione delle norme processuali in materia di competenza,
di legittimazione passiva e di litisconsorzio necessario;
il difetto di motivazione;
l'insufficienza di motivazione;
la nullità del procedimento.
L'Università contesta la sussistenza dell'obbligo contributivo, sia perché l'O.N.A.O.S.I. per oltre un decennio era rimasta nella situazione di ente destinato allo scioglimento, sia perché, per lo stesso periodo, era mancato l'atto costitutivo dell'obbligo, perché non era stato compilato dagli organi sanitari, reso esecutivo dal Prefetto ed inviato all'Università il ruolo dei medici obbligati che sono quindi i veri legittimati passivi della prestazione, di natura previdenziale.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva viene riproposta col secondo motivo di censura, con cui si deduce, ancora, la violazione ed errata applicazione di legge in relazione agli artt. 113 e 114 dpr 616/77 ed alla legge 167/91;
il difetto assoluto di motivazione, la nullità del procedimento in funzione del difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'O.N.A.O.S.I., sottratta alla procedura di scioglimento solo dalla legge 167/91, successiva alla notifica dell'atto di citazione (7.5.91). I due motivi dovranno perciò essere esaminati congiuntamente.
Natura delle prestazioni. Quando, nell'allegato B del dpr 616/77, l'O.N.A.O.S.I. fu indicata tra gli enti da sopprimere in quanto esercente, in tutto od in parte, funzioni di beneficenza pubblica, sorse q.l.c. sollevata dalle S.U. con ordinanza 506/80 che la Corte Costituzionale (decisione n. 174/81) respinse, nel rilievo che la distinzione tra assistenza sociale e beneficenza ed assistenza pubbliche,