Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/12/2019, n. 34185

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/12/2019, n. 34185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34185
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7621-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MRINI FILIPPO, MRINI GUIDO, MRINI MARIA TERESA;

- intimati -

Nonché da: MRINI GUIDO, MRINI FILIPPO, MRINI MARIA TERESA, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato GUIDO MRINI;
- controricorrenti incidentali -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata - avverso la sentenza n. 1487/2014 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 28/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. A M. Premesso che:

1.con atto in data 30 novembre 2007, F, M T e G M vendevano parte di un terreno alla società Sviluppo 77 srl, poi divenuta Parco delle Stelle srl, dichiarandone il valore in euro 3.352.400,00;

2.11Ufficio sottoponeva il terreno a valutazione ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, elevava il valore ad euro 5.200.000,00 e notificava ai cedenti un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro;

3.I'ufficio motivava la rettifica sulla base del riferimento comparativo alle risultanze di un contratto di acquisto di un terreno limitrofo ed in tutto assimilabile a quello in questione, concluso in data 24 dicembre 2007 dalla stessa società Sviluppo 77;

4.I'avviso, impugnato dai contribuenti di fronte alla commissione tributaria provinciale di Bologna, giudicato da questa illegictimo, veniva considerato parimenti illegittimo dalla commissione tributaria regionale della Emilia Romagna con sentenza 28 luglio 2014, n.1478;

5.con tale sentenza, la commissione affermava che l'avviso, in quanto fondato sul menzionato unico riferimento comparativo, era illegittimo per contrasto con le previsioni dell'art.51, comma
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