Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2019, n. 11468

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2019, n. 11468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11468
Data del deposito : 30 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20264-2015 proposto da: C S , elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Tintoretto 88, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentato e difeso dall'avvocato F C;

- ricorrente -

contro

Farmaleader s.r.l. - intimata- avverso la sentenza n. 1929/2014 della Corte d'appello di Milano, depositata il 26/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal Consigliere A C;
V? udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale C M che ha concluso per la parziale inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto;
udito l'avvocato F C per la ricorrente che ha concluso come da ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.11 presente giudizio trae origine dalla citazione notificata nel 2006 da Farmaleader s.r.l. in liquidazione ( d'ora in poi solo Farmaleader) nei confronti di Comifin s.p.a. in liquidazione (d'ora in poi Comifin) al fine di sentir dichiarare dall'adito Tribunale di Milano la risoluzione del contratto di agenzia intervenuto fra le parti il 2/5/2002 per fatto e colpa esclusivi della società preponente nonché la legittimità del recesso per giusta causa formulato da parte attrice e la condanna della preponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, di provvigioni maturate e non liquidate, di indennità di preavviso, di indennità di clientela indennità di risoluzione, nonché di indennità di non concorrenza.

2.Costituitasi la convenuta contestava la domanda di parte attrice formulando, a sua volta, domande riconvenzionali con riferimento all'indennità sostitutiva di preavviso, all'avvenuta violazione del patto di non concorrenza e chiedendo, altresì, la risoluzione di tale patto e, previa chiamata in causa di R V, socio e amministratore unico di parte attrice, la condanna in solido con quest'ultimo al risarcimento dei danni per la violazione del patto di non concorrenza.

3. All'esito dell'istruttoria, nel corso del quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea dichiarando la risoluzione del contratto di agenzia inter partes per inadempimento di parte convenuta Ric. 2015 n. 20264 sez. 52 - ud. 11-12-2018 -2- condannandola a pagare a titolo di provvigioni complessivi euro 30.846,82 oltre interessi e a titolo di indennità conseguente alla cessazione del rapporto importo complessivo di 165.524,39;
accoglieva inoltre la domanda riconvenzionale di indennità per violazione del patto di non concorrenza condannando parte attrice a pagare alla convenuta la somma di 63.834, 63. 4. Proposto appello da parte di Comifin, la Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1929 depositata il 26 maggio 2014 rigettava l'appello condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite.

4.1. In particolare, la Corte distrettuale, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante aveva ritenuto che la domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento non fosse alternativa ed incompatibile con il recesso dal contratto operato da Farmaleader .

4.2.Parimenti veniva disattesa l'argomentazione di parte appellante secondo la quale il recesso da parte di Farmaleader sarebbe sfornito di giusta causa in ragione della richiesta declaratoria di risoluzione del contratto per violazione del patto di non concorrenza in costanza di contratto, come dedotto da parte convenuta in via riconvenzionale.

4.3. La corte ambrosiana disattendeva inoltre l'impugnazione con cui si lamentava l'erronea quantificazione del danno subito per effetto della violazione del patto di non concorrenza postcontrattuale lamentato da Comifin.

4.4.11 giudice del gravame confermava, inoltre, la conclusione del giudice di prime cure con riferimento alla ravvisata giusta causa di recesso ed alla dovuta indennità sostitutiva di preavviso, così come al riconosciuto diritto di parte attrice alle Ric. 2015 n. 20264 sez. 52 - ud. 11-12-2018 -3- provvigioni per i contratti conclusi dalla convenuta in violazione del diritto di esclusiva.

4.5.La corte confermava la ricostruzione del tribunale sulle ragione del recesso, tenendo conto anche di quelle esplicitate dopo la lettera di recesso.

4.6. Veniva pure ribadita la spettanza cumulativa dell'indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità sostitutiva di clientela in applicazione analogica dell'art. 2119 cod. civ. e della previsione dell'art. 12 dell'accordo collettivo per gli agenti del 16/2/2009nonchè dell'indennità risolutiva del rapporto, in quanto derivante dalla giusta causa di recesso.

4.7.La Corte conferma pure la spettanza dell'indennità del patto di non concorrenza post-contrattuale e rigetta l'appello in relazione all'asserita corresponsabilità del terzo chiamato R V.

5. La cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Comifin con ricorso notificato il 13 luglio 2015 ed articolato sulla base di 25 motivi.

6. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.11 primo motivo censura, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata per violazione degli art. 112 e 115 cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice d'appello, pur a fronte della mancata produzione dell' accordo collettivo degli agenti, ha accolto la richiesta di parte attrice di vedersi riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela, riconoscendola dovuta sulla base di una deroga prevista dall'Accordo economico collettivo ( non prodotto) del 2009 all'art. 23 della legge 422/2000 che esclude il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1751 bis cod. civ. alle società a responsabilità limitata con due o più soci. Ric. 2015 n. 20264 sez. 52 - ud. 11-12-2018 -4- 2.11 secondo motivo censura, in via subordinata rispetto al primo motivo, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'Accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009 non applicabile ratione temporis alla fattispecie in forza di quanto dallo stesso previsto alla clausola 20 (che prevede la vigenza dell'accordo dal 1 marzo 2009 al 29 febbraio 2012) e per la conseguente violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 del predetto AEC richiamato nella sentenza impugnata mentre non avrebbe potuto essere applicato.

2.1.1 due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano la stessa statuizione della corte d'appello che viene censurata sotto due distinti profili, nessuno dei quali, però, attinge la ratio del riconoscimento dell'indennità "sostitutiva" di clientela.

2.2.Essa è infatti stata attribuita sulla scorta del pacifico e costante principio giurisprudenziale che in caso di recesso per giusta causa ha ritenuto che all'agente spettino, in applicazione analogica dell'articolo 2119 cod. civ., relativo al rapporto di lavoro subordinato, sia l'indennità sostitutiva di preavviso, sia l'indennità sostitutiva di clientela espressamente prevista dagli accordi economici collettivi per la diversa fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, ritenendo l'assimilabilità delle due fattispecie per essere in tale caso il recesso dovuto al comportamento del preponente (cfr. Cass.3221/1993;
id. 23455/2004;
id. 19508/2009).

2.3.La circostanza che l'accordo non fosse prodotto non appare in grado di inficiare la correttezza della conclusione della corte d'appello giacchè l'Accordo economico collettivo di settore è espressamente richiamato dall'art. 21 del contratto sottoscritto dalle parti ed indicato applicabile, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dal contratto. Ric. 2015 n. 20264 sez. 52 - ud. 11-12-2018 -5- 2.4.Poiché tra le previsioni applicabili dell'Accordo vigente, che al momento della pronuncia giudiziale era quello del 2009, rientra anche la suddetta indennità sostitutiva di clientela, introdotta dalla contrattazione collettiva nel 1974 e da allora sempre riconosciuta, la corte milanese si è limitata a constatare che la previsione di detta indennità non era stata derogata e che, pertanto, essa anche in questo caso è
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