Cass. civ., sez. II, sentenza 14/10/2013, n. 23278

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Massime3

Anche nella successione "mortis causa" regolata dal codice civile del 1865, la disposizione testamentaria lesiva della legittima non è nulla, ma solo esposta a riduzione, conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario pretermesso, e, dunque, inefficace nei confronti di quest'ultimo.

In materia di testamento, la clausola "si sine liberis decesserit" non realizza una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì un'istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse stato mai chiamato, sicché la clausola è valida solo quando abbia tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre è nulla quando venga impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissaria, vietata dalla legge, occorrendo, al riguardo, un accertamento caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione.

Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 cod. civ. il giudice che, dopo aver definito illeggibile una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative, opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/10/2013, n. 23278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23278
Data del deposito : 14 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T R M - Presidente -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2830/2007 proposto da:
PINTO JULIA COLOMBA C.F. PNTJCL62B58Z404J, LEPORE ANNA MARIA LPRNMR39R60L102S VED. PINTO, PINTO CONSUELA AMALIA C.F. PNTCSL70M44Z404Q, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL GESÙ 62, presso lo studio dell'avvocato D G A, rappresentati e difesi dall'avvocato P A;

PINTO FAZIA CHIARA PNTCHR52C58F839C, PINTO SILVANA PNTSVN34C50F839L, PINTO ALFREDO PNTLRD37R24F839D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL GESÙ 62, presso lo studio dell'avvocato D G A, rappresentati e difesi dall'avvocato B G;



- ricorrenti -


contro
ROSSETTI ANGIOLINA, ROSSETTI FRANCA C.F. RSSFNC35H59I462S, GATTI ANGELA, NASI EUGENIO, NASI CARLO, NASI ALESSANDRA, QUESTI ULTIMI TRE NELLA QUALITÀ DI EREDI LEGITTIMI DI ROSSETTI CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FONTANELLA BORGHESE

72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato DI LELLA LUIGI;



- controricorrenti -


e contro
DE ROGATIS ERSILIA, GABRIELLI IVONNE, BINDI ANDREA, MASINI BRUNO CARLO, DE ROGATIS ANGELO GIOSUÈ, MONTORSI STEFANIA, NINZOLI GIORGIO, CAITI PAOLA, GIOVANARDI GIANPAOLO O GIAMPAOLA, COM TEORA, DE ROGATIS FRANCESCO NICOLA, GATTI EDVIGE, FAZIA MARIO, CAPPIELLO ROSANNA, CAITI GERMANA, CAITI GIUSEPPINA, BAGATTI GIOVANNI, MASINI MARIA AMALIA, COZZOLINA CARLOTTA, CAITI VINCENZO;



- intimati -


contro
MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente -
sul ricorso 5325/2007 proposto da:
COM TEORA P.I. 82004170641 IN PERSONA DEL SUO SINDACO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

59, presso lo studio dell'avvocato SANDULLI EMILIO PAOLO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente ù
contro
NASI CARLO, NASI EUGENIO, NASI ALESSANDRA, GATTI ANGELA, ROSSETTI ANGIOLINA, ROSSETTI FRANCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FONTANELLA BORGHESE

72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato DI LELLA LUIGI;

PINTO ALFREDO, PINTO FAZIA CHIARA, PINTO SILVANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL GESÙ 62, presso lo studio dell'avvocato D G A, rappresentati e difesi dagli avvocati P A, B G;



- controricorrenti -


e contro
MASINI MARIA AMALIA, CAPPIELLO ROSANNA, COZZOLINO CARLOTTA, DE ROGATIS ANGELO GIOSUÈ, DE ROGATIS FRANCESCO NICOLA, DE ROGATIS ERSILIA, PINTO DIODATO, MASINI BRUNO CARLO, FAZIA MARIO;



- intimati -


contro
MIN ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente -
avverso la sentenza n. 2906/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l'Avvocato ALFONSO PALMIER, difensore della ricorrente LEPORE ANNA MARIA più altri, che si è riportato agli atti e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito l'Avvocato GUIDO BELMONTE, difensore dei signori PINTO nel ricorso R.G. 2830/07 e congiuntamente all'Avvocato A P nel ricorso R.G. 5325/07, che si è riportato agli atti depositati e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito l'Avvocato E P S difensore del ricorrente nel ricorso R.G. 5325/2007, che si è riportato agli atti depositati e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C L, che, previa riunione dei ricorsi, ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso R.G. 5325/07, e per l'assorbimento dei restanti motivi, e per l'assorbimento dei motivi del ricorso R.G. 2870/2007.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30-4-1973 I P, P A, S P, G P, M P e P R, premesso di essere eredi legittimi per una quota complessiva di 2/6 di P S, deceduto in Teora il 3-12- 1972, unitamente ad altri coeredi P e tale D R G, assumevano che il coerede P M aveva fatto redigere un anomalo inventario dei beni ereditari, e che avevano appreso che tale B C aveva promosso la pubblicazione in data 1-4-1973 di un testamento olografo del S del 7-1-1950 contenente disposizioni in suo favore;
deducevano che detto testamento era nullo per difetto dei requisiti di forma e di sostanza e, in subordine, ne chiedevano l'annullamento per incapacità di intendere e di volere del testatore all'epoca della sua redazione. Gli attori convenivano quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di San Angelo dei Lombardi l C, il M e D R G chiedendo dichiarasi aperta la successione di S P, dichiarasi nullo o comunque annullarsi il testamento del 7-1-1950 invocato dall C, e condannarsi il M ed il De Rogatis alla restituzione dei beni per la parte loro spettante, nonché alla presentazione del rendiconto ed al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio l C chiedendo il rigetto delle domande attrici e chiedendo altresì che fosse dichiarato valido ed efficace il menzionato testamento olografo e fosse riconosciuta la sua qualità di erede universale di P S. Con comparsa del 5-6-1973 intervenivano volontariamente nel processo M P e Diodato P, i quali impugnavano il testamento e chiedevano accertarsi la loro qualità di eredi legittimi del S;
chiedevano inoltre la divisione dei beni ereditari.
Successivamente il Giudice Istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede legittima Luciani Palmira e dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
Con comparsa del 12-11-1974 interveniva nel processo il Comune di Teora esponendo che il padre di P S, ovvero S V, deceduto il 16-12-1932, con testamento del 6-8-1932 aveva istituito eredi i figli nascituri del figlio Pasquale con la clausola che, qualora il figlio non avesse lasciato eredi, tutto il patrimonio sarebbe stato devoluto all'istituendo Asilo Infantile che avrebbe dovuto portare il suo nome;
dichiarava che tale condizione risolutiva si era verificata, e chiedeva quindi che detto erigendo Asilo Infantile fosse riconosciuto unico erede di tutto il patrimonio di V S, costituito dai beni oggetto di lite, e la condanna dell C e di tutti coloro che ne fossero in possesso al rilascio di tali beni.
Con comparsa del 17-12-1974 l C eccepiva la inammissibilità dell'intervento del Comune di Teora, la nullità del testamento di V S in favore dell'istituendo Asilo Infantile in quanto configurante una disposizione fedecommissoria, e l'intervenuto acquisto per usucapione dei cespiti paterni da parte di S P.
In corso di causa veniva autorizzato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità di V S.
Si costituivano poi in giudizio M Carlo Bruno ed A quali eredi di P M, E D R e D R F quali eredi di G D R e C C anche in sostituzione del figlio A D R, che aveva rinunciato in suo favore ad ogni diritto oggetto della lite. Il Tribunale adito con sentenza del 2-3-1993 rigettava ogni altra domanda e dichiarava, previa apertura della successione di S P, la validità del testamento olografo del 7-1-1950, dichiarava l C erede universale di quest'ultimo e revocava il sequestro giudiziario emesso in corso di causa.
I P, Alfredo P e S P, quali eredi di Saverio P, nonché M F e Chiara P quali eredi di Raffaella P e Diodato P, quest'ultimo anche per la quota del fratello deceduto M, erede di P Raffaello, proponevano appello.
Resisteva in giudizio il Comune di Teora proponendo altresì appello incidentale.
Si costituiva inoltre A R in proprio e quale procuratrice speciale degli altri eredi legittimi dell C, deceduta il 24-9-1991, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e spiegando a sua volta un appello incidentale.
Si costituivano in giudizio C C, D R E e F D R, aderendo all'appello principale e formulando un appello incidentale.
Veniva poi ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di M Carlo Bruno e Maria A che restavano contumaci. Con sentenza del 3-7-1998 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello principale e quelli incidentali, e dichiarava inammissibile l'appello incidentale tardivo del Comune di Teora.
Avverso tale sentenza proponevano separati ricorsi per cassazione il Comune di Teora e Deodato P cui resisteva Rossetti Angiolina.
Questa Corte con sentenza del 15-7-2003 accoglieva il primo motivo del ricorso del Comune di Teora, dichiarava assorbiti gli altri nonché l'altro ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Il Comune di Teora provvedeva alla riassunzione del giudizio, nel quale si costituivano A R in proprio e quale procuratrice di Carla Rossetti, Franca Rossetti, C Vincenzo, Giuseppina C, Giorgio Ninzoli, Bagatti Giovanni, Ivonne Gabrielli, Paol C, Edvige Gatti, Angela Gatti, Andrea Bindi, Giampaola Giovanardi e Montorsi Stefano chiedendo il rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali;
si costituivano inoltre Diodato P, P Silvana, Alfredo P e Chiara Fazia P che insistevano per l'accoglimento dell'appello principale e per il rigetto degli appelli incidentali.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 20-9-2006 ha rigettato tutti i gravami ed ha compensato interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza Alfredo P, P Silvana, Chiara P, Anna Maria Lepore, P Julia Colomba e Consuela Amalia P hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi, ed il Comune di Teora ha proposto un ricorso basato su due motivi (oltre alla trascrizione dei residui motivi dell'appello incidentale ritenuti assorbiti dal giudice di appello) cui hanno resistito con separati controricorsi Alfredo P, P Silvana e Chiara P da un lato, ed A R, Franca Rossetti, Angela Gatti, Eugenio Nasi, Nasi Carlo ed Alessandra Nasi, gli ultimi tre quali eredi legittimi di Rossetti Carla, deceduta il 10-6-2005, dall'altro;
costoro con altro controricorso hanno resistito anche al ricorso proposto da P A e dagli altri cinque ricorrenti;
tutte le parti hanno successivamente depositato delle memorie.
Questa Corte con ordinanza del 20-9-2012 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di D R E e D R F Nicola;
alla suddetta ordinanza è stata data puntuale esecuzione;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
I ricorrenti P hanno depositato successivamente una ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
In relazione alle rispettive date di notifica dei ricorsi, 12-1-2007 quello proposto da Alfredo P più altri, 14-2-2007 quello proposto dal Comune di Teora, deve ritenersi principale il primo ed incidentale il secondo.
Per ragioni di priorità sotto il profilo logico - giuridico occorre anzitutto esaminare il ricorso del Comune di Teora che con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362- 1367 e 1369 c.c. e dei corrispondenti artt. 1132 e 1133 del c.c. del 1865 nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il testamento di V S doveva essere interpretato come una chiamata all'eredità dei nipoti nascituri del testatore limitatamente alla sola quota disponibile, corrispondente alla metà del patrimonio relitto;
da tale premessa conseguirebbe, secondo l'assunto del giudice di appello, la devoluzione secondo legge, ai sensi dell'art. 805 c.c. del 1865, comma 2, in favore dell'unico figlio del testatore S P dell'altra metà del patrimonio relitto, corrispondente alla quota di legittima;
tale devoluzione comporterebbe la nullità della disposizione testamentaria secondo la quale "nell'ipotesi che mio figlio non dovesse lasciare prole, in questo caso, e dopo il suo decesso, di qui a cento anni, tutto il mio patrimonio andrà a favore dell'istituendo asilo infantile, che dovrà portare il mio nome" in quanto la riportata clausola "si sine liberis decesserit", accompagnata dalla devoluzione testamentaria dell'intero patrimonio relitto in favore dell'istituendo Asilo Infantile, concreterebbe l'ipotesi della sostituzione fedecommissoria vietata o, comunque, sancita da nullità sia dall'art. 899 del c.c. del 1865 sia dall'art. 692 c.c., u.c., vigente.
Il ricorrente rileva invece che l'inciso "nomino ed istituisco miei eredi i figli nascituri di mio figlio Sibilio Pasquale di Vito" ha il solo significato di attribuire ai figli nascituri di Pasquale l'intero suo patrimonio senza operare alcuna distinzione tra legittima e disponibile;
la successiva specificazione "con spiega che ai figli maschi spetterà la metà della disponibile e l'altra metà, come per legge, spetterà ai maschi ed alle femmine" rafforza l'intenzione del testatore di regolare per testamento la devoluzione dell'intero suo patrimonio e l'istituzione, come suoi eredi universali, di tutti i figli nascituri di Pasquale, nominati espressamente "miei eredi", e chiarisce la volontà di privilegiare, nell'ambito della medesima chiamata all'intero suo patrimonio dei nipoti nascituri, i nipoti maschi.
Il Comune di Teora evidenzia che l'interpretazione del testamento di V S offerta dalla Corte territoriale è priva di ogni conforto letterale, posto che il testatore, utilizzando l'espressione "miei eredi", ha inteso regolare per testamento l'intero suo patrimonio;
quindi il giudice di appello non solo ha disatteso l'applicazione del criterio letterale, da ritenere primario nell'interpretazione del testamento, e nella fattispecie del tutto esauriente, ma ha anche omesso di esporre le ragioni per le quali il testatore avrebbe inteso manifestare una volontà diversa, avrebbe cioè omesso di testare in ordine alla quota di legittima, lasciando in questo modo che potesse essere devoluta secondo legge, ed avrebbe inteso chiamare all'eredità i suoi nipoti nascituri solo nella quota disponibile;
in realtà i motivi che avevano indotto S V a pretermettere dal testamento il figlio Pasquale erano chiaramente evincibili dalla stessa scheda testamentaria laddove, pur esprimendo il suo affetto paterno per quest'ultimo, esprimeva la sua scarsa fiducia nelle sue capacità di realizzarsi nella vita e di amministrare e conservare il patrimonio di famiglia. Il Comune di Teora aggiunge che ogni eventuale incertezza sulla interpretazione del testamento in questione avrebbe dovuto essere superata facendo prevalere l'ipotesi interpretativa che consentiva alla scheda testamentaria di conservare l'integrale efficacia rispetto a quella che ne determinava la nullità, o comunque si sarebbe dovuto attribuire all'espressione "nomino ed istituisco miei eredi i figli nascituri..." il significato più consono alla natura ed all'oggetto dell'atto di ultima volontà.
Il ricorrente poi censura la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, qualora il testatore avesse voluto istituire "eredi in prima persona" sotto condizione i nascituri del figlio, soltanto la disponibile, in caso di inoperatività della condizione, sarebbe potuta passare all'erigendo ente, mentre, nel caso di clausola contente il disegno conservativo - trasmissivo illecito, detta clausola sarebbe stata nulla quantomeno relativamente alla lesione della legittima del figlio, e laddove ha concluso per la totale illeggibilità di tale disposizione in mancanza di idonee istruzioni impartite dal testatore per far prevalere l'una o l'altra eventualità;
il Comune di Teora invero afferma che in entrambe dette ipotesi l'istituendo Asilo Infantile sarebbe stato validamente chiamato all'eredità, quantomeno limitatamente alla quota disponibile del patrimonio relitto. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1367 e 1369 c.c., e degli artt. 1131, 1132, 1133 e 899 c.c. del 1865, nonché vizio di motivazione, afferma che nella fattispecie ricorreva la condizione "si sine liberis decesserit", funzionante come condizione risolutiva per la chiamata all'eredità dei primi istituiti nel caso non fossero stati procreati, e come condizione sospensiva per la chiamata all'eredità per il secondo istituito (ovvero l'istituendo Asilo Infantile), destinata a divenire efficace solo con l'avveramento della condizione;
si trattava quindi di una clausola che non concretava una sostituzione fedecommissoria;
d'altra parte lo stesso giudice di appello ha ritenuto la natura fedecommissoria di essa non già sulla base dell'interpretazione del testamento, bensì relazione agli effetti giuridici che la pretesa mancata attribuzione della quota di legittima avrebbe comportato, in quanto la devoluzione della legittima secondo legge in favore dell'unico erede legittimo del testatore sarebbe stata in contrasto con la clausola in esame che, contemplando invece il suo decesso senza figli, avrebbe previsto la devoluzione dell'intero patrimonio in favore dell'istituendo Asilo Infantile.
Il Comune di Teora osserva in senso contrario che il testatore aveva validamente disposto dell'intero suo patrimonio, con la conseguenza che non era affatto configurabile una devoluzione secondo legge in favore del figlio Pasquale della legittima, così come non aveva imposto alcun obbligo di conservazione del suo patrimonio ai fini della sua trasmissione in favore dell'istituendo Asilo Infantile;
la violazione delle norme in materia di fedecommesso sussisteva quindi sotto un duplice profilo;
anzitutto il testatore, avendo nominato ed istituito suoi eredi i suoi nipoti nascituri, aveva inteso devolvere ad essi l'intero suo patrimonio, comprensivo cioè di legittima e di disponibile;
inoltre ed in via subordinata il ricorrente sostiene che la sostituzione fedecommissaria è stata ravvisata con esclusivo riferimento alla devoluzione secondo legge della quota di legittima del patrimonio relitto in favore del figlio Pasquale, e non anche con riferimento alla devoluzione testamentaria della quota disponibile del patrimonio relitto, che non si contestava essere stata validamente effettuata in favore dei nipoti nascituri e, in loro sostituzione, dell'istituendo Asilo Infantile;
pertanto la disposizione testamentaria in esame era valida ed efficace quantomeno limitatamente alla quota disponibile del patrimonio relitto, pacificamente non devoluta secondo legge al figlio Pasquale e, quindi, non divenuta oggetto di alcun obbligo di conservazione a suo carico.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate.
La Corte territoriale, premesso che il Tribunale aveva ravvisato nella clausola secondo cui, qualora P S fosse deceduto senza prole, i beni della successione paterna sarebbero stati devoluti all'ente istituendo, una sostituzione fedecommissoria vietata in quanto concernente l'intero patrimonio del testatore, compresa quindi la quota di legittima (essendo insito in essa l'intento di conservare l'intero patrimonio con inalienabilità anche dei beni della quota legittima, onde farlo pervenire all'ente erigendo), ha affermato che l'assunto del Comune di Teora per il quale, essendosi verificato l'effetto retroattivo della condizione risolutiva, essendo P S morto senza lascare figli, l'istituzione sarebbe andata a vantaggio del soggetto sostituito, avrebbe potuto semmai riguardare la quota disponibile, sempre che ciò fosse stato chiaramente previsto, e non pure la quota legittima dei figli, sulla quale in effetti la disposizione in esame non era chiara;
infatti il testatore avrebbe istituito per la disponibile i nascituri del figlio imponendo a quest'ultimo, nell'ipotesi che fosse morto senza prole, di conservare per trasmettere "tutto il patrimonio", e quindi anche la legittima, al soggetto sostituito, per cui in tal caso tale contraddittoria conseguenza avrebbe evidenziato il disegno adombrato dal Tribunale, ovvero il fatto che S V, non confidando nelle attitudini e nelle determinazioni del figlio, avesse mirato in realtà a fare di questi, sotto la copertura dell'istituzione di discendenti virtuali del medesimo, uno strumento passivo di trasmissione delle proprie sostanze all'erigendo ente. Il giudice di appello ha quindi evidenziato che la disposizione testamentaria si rivelava contorta in quanto, qualora S V avesse inteso istituire "eredi in prima persona" sotto condizione i nascituri del figlio, soltanto la disponibile, semmai, in caso di inoperatività della condizione, avrebbe potuto essere devoluta all'erigendo ente, mentre, nel caso di clausola contenente il disegno conservativo - trasmissivo illecito, essa sarebbe nulla quantomeno relativamente alla lesione della legittima del figlio;
non essendo pertanto possibile, in mancanza di idonee istruzioni impartite dal testatore, far prevalere l'una oppure l'altra eventualità, ne conseguiva la totale illeggibilità della incongruente disposizione, fermo restando quanto deciso dal Tribunale in quanto conforme ad esigenze generali di chiarezza e di rispetto della legge. Tale convincimento non può essere condiviso sotto diversi profili. Anzitutto la Corte territoriale, cui spettava quale giudice di merito l'interpretazione della volontà del testatore, non ha sostanzialmente assolto a tale incombente, concludendo per "la totale illeggibilità della incongruente disposizione", e confermando comunque la statuizione del Tribunale di Napoli che aveva ravvisato nella disposizione testamentaria redatta da V S una sostituzione fedecommissoria.
In proposito è opportuno rilevare che nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (vedi "ex multis" Cass. 21-2-2007 n. 4022), dovendo quindi interpretare l'atto nel senso in cui esso possa avere un qualche effetto giuridico piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe alcuno (Cass. 28-8-1986 n. 5278;
Cass. 30-/

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