Cass. civ., sez. II, sentenza 14/10/2013, n. 23278

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Anche nella successione "mortis causa" regolata dal codice civile del 1865, la disposizione testamentaria lesiva della legittima non è nulla, ma solo esposta a riduzione, conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario pretermesso, e, dunque, inefficace nei confronti di quest'ultimo.

In materia di testamento, la clausola "si sine liberis decesserit" non realizza una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì un'istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse stato mai chiamato, sicché la clausola è valida solo quando abbia tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre è nulla quando venga impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissaria, vietata dalla legge, occorrendo, al riguardo, un accertamento caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione.

Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 cod. civ. il giudice che, dopo aver definito illeggibile una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative, opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/10/2013, n. 23278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23278
Data del deposito : 14 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T R M - Presidente -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2830/2007 proposto da:
PINTO JULIA COLOMBA C.F. PNTJCL62B58Z404J, LEPORE ANNA MARIA LPRNMR39R60L102S VED. PINTO, PINTO CONSUELA AMALIA C.F. PNTCSL70M44Z404Q, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL GESÙ 62, presso lo studio dell'avvocato D G A, rappresentati e difesi dall'avvocato P A;

PINTO FAZIA CHIARA PNTCHR52C58F839C, PINTO SILVANA PNTSVN34C50F839L, PINTO ALFREDO PNTLRD37R24F839D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL GESÙ 62, presso lo studio dell'avvocato D G A, rappresentati e difesi dall'avvocato B G;

- ricorrenti -

contro
ROSSETTI ANGIOLINA, ROSSETTI FRANCA C.F. RSSFNC35H59I462S, GATTI ANGELA, NASI EUGENIO, NASI CARLO, NASI ALESSANDRA, QUESTI ULTIMI TRE NELLA QUALITÀ DI EREDI LEGITTIMI DI ROSSETTI CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato DI LELLA LUIGI;

- controricorrenti -

e contro
DE ROGATIS ERSILIA, GABRIELLI IVONNE, BINDI ANDREA, MASINI BRUNO CARLO, DE ROGATIS ANGELO GIOSUÈ, MONTORSI STEFANIA, NINZOLI GIORGIO, CAITI PAOLA, GIOVANARDI GIANPAOLO O GIAMPAOLA, COM TEORA, DE ROGATIS FRANCESCO NICOLA, GATTI EDVIGE, FAZIA MARIO, CAPPIELLO ROSANNA, CAITI GERMANA, CAITI GIUSEPPINA, BAGATTI GIOVANNI, MASINI MARIA AMALIA, COZZOLINA CARLOTTA, CAITI VINCENZO;

- intimati -

contro
MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente -
sul ricorso 5325/2007 proposto da:
COM TEORA P.I. 82004170641 IN PERSONA DEL SUO SINDACO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato SANDULLI EMILIO PAOLO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente ù
contro
NASI CARLO, NASI EUGENIO, NASI ALESSANDRA, GATTI ANGELA, ROSSETTI ANGIOLINA, ROSSETTI FRANCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato DI LELLA LUIGI;

PINTO ALFREDO, PINTO FAZIA CHIARA, PINTO SILVANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL GESÙ 62, presso lo studio dell'avvocato D G A, rappresentati e difesi dagli avvocati P A, B G;

- controricorrenti -

e contro
MASINI MARIA AMALIA, CAPPIELLO ROSANNA, COZZOLINO CARLOTTA, DE ROGATIS ANGELO GIOSUÈ, DE ROGATIS FRANCESCO NICOLA, DE ROGATIS ERSILIA, PINTO DIODATO, MASINI BRUNO CARLO, FAZIA MARIO;

- intimati -

contro
MIN ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente -
avverso la sentenza n. 2906/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l'Avvocato ALFONSO PALMIER, difensore della ricorrente LEPORE ANNA MARIA più altri, che si è riportato agli atti e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito l'Avvocato GUIDO BELMONTE, difensore dei signori PINTO nel ricorso R.G. 2830/07 e congiuntamente all'Avvocato A P nel ricorso R.G. 5325/07, che si è riportato agli atti depositati e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito l'Avvocato E P S difensore del ricorrente nel ricorso R.G. 5325/2007, che si è riportato agli atti depositati e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C L, che, previa riunione dei ricorsi, ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso R.G. 5325/07, e per l'assorbimento dei restanti motivi, e per l'assorbimento dei motivi del ricorso R.G. 2870/2007.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30-4-1973 I P, P A, S P, G P, M P e P R, premesso di essere eredi legittimi per una quota complessiva di 2/6 di P S, deceduto in Teora il 3-12- 1972, unitamente ad altri coeredi P e tale D R G, assumevano che il coerede P M aveva fatto redigere un anomalo inventario dei beni ereditari, e che avevano appreso che tale B C aveva promosso la pubblicazione in data 1-4-1973 di un testamento olografo del S del 7-1-1950 contenente disposizioni in suo favore;
deducevano che detto testamento era nullo per difetto dei requisiti di forma e di sostanza e, in subordine, ne chiedevano l'annullamento per incapacità di intendere e di volere del testatore all'epoca della sua redazione. Gli attori convenivano quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di San Angelo dei Lombardi l C, il M e D R G chiedendo dichiarasi aperta la successione di S P, dichiarasi nullo o comunque annullarsi il testamento del 7-1-1950 invocato dall C, e condannarsi il M ed il De Rogatis alla restituzione dei beni per la parte loro spettante, nonché alla presentazione del rendiconto ed al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio l C chiedendo il rigetto delle domande attrici e chiedendo altresì che fosse dichiarato valido ed efficace il menzionato testamento olografo e fosse riconosciuta la sua qualità di erede universale di P S. Con comparsa del 5-6-1973 intervenivano volontariamente nel processo M P e Diodato P, i quali impugnavano il testamento e chiedevano accertarsi la loro qualità di eredi legittimi del S;
chiedevano inoltre la divisione dei beni ereditari.
Successivamente il Giudice Istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede legittima Luciani Palmira e dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
Con comparsa del 12-11-1974 interveniva nel processo il Comune di Teora esponendo che il padre di P S, ovvero S V, deceduto il 16-12-1932, con testamento del 6-8-1932 aveva istituito eredi i figli nascituri del figlio Pasquale con la clausola che, qualora il figlio non avesse lasciato eredi, tutto il patrimonio sarebbe stato devoluto all'istituendo Asilo Infantile che avrebbe dovuto portare il suo nome;
dichiarava che tale condizione risolutiva si era verificata, e chiedeva quindi che detto erigendo Asilo Infantile fosse riconosciuto unico erede di tutto il patrimonio di V S, costituito dai beni oggetto di lite, e la condanna dell C e di tutti coloro che ne fossero in possesso al rilascio di tali beni.
Con comparsa del 17-12-1974 l C eccepiva la inammissibilità dell'intervento del Comune di Teora, la nullità del testamento di V S in favore dell'istituendo Asilo Infantile in quanto configurante una disposizione fedecommissoria, e l'intervenuto acquisto per usucapione dei cespiti paterni da parte di S P.
In corso di causa veniva autorizzato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità di V S.
Si costituivano poi in giudizio M Carlo Bruno ed A quali eredi di P M, E D R e D R F quali eredi di G D R e C C anche in sostituzione del figlio A D R, che aveva rinunciato in suo favore ad ogni diritto oggetto della lite. Il Tribunale adito con sentenza del 2-3-1993 rigettava ogni altra domanda e dichiarava, previa apertura della successione di S P, la validità del testamento olografo del 7-1-1950, dichiarava l C erede universale di quest'ultimo e revocava il sequestro giudiziario emesso in corso di causa.
I P, Alfredo P e S P, quali eredi di Saverio P, nonché M F e Chiara P quali eredi di Raffaella P e Diodato P, quest'ultimo anche per la quota del fratello deceduto M, erede di P Raffaello, proponevano appello.
Resisteva in giudizio il Comune di Teora proponendo altresì appello incidentale.
Si costituiva inoltre A R in proprio e quale procuratrice speciale degli altri eredi legittimi dell C, deceduta il 24-9-1991, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e spiegando a sua volta un appello incidentale.
Si costituivano in giudizio C C, D R E e F D R, aderendo all'appello principale e formulando un appello incidentale.
Veniva poi ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di M Carlo Bruno e Maria A che restavano contumaci. Con sentenza del 3-7-1998 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello principale e quelli incidentali, e dichiarava inammissibile l'appello incidentale tardivo del Comune di Teora.
Avverso tale sentenza proponevano separati ricorsi per cassazione il Comune di Teora e Deodato P cui resisteva Rossetti Angiolina.
Questa Corte con sentenza del 15-7-2003 accoglieva il primo motivo del ricorso del Comune di Teora, dichiarava assorbiti gli altri nonché l'altro ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Il Comune di Teora provvedeva alla riassunzione del giudizio, nel quale si costituivano A R in proprio e quale procuratrice di Carla Rossetti, Franca Rossetti, C Vincenzo, Giuseppina C, Giorgio Ninzoli, Bagatti Giovanni, Ivonne Gabrielli, Paol C, Edvige Gatti, Angela Gatti, Andrea Bindi, Giampaola Giovanardi e Montorsi Stefano chiedendo il rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali;
si costituivano inoltre Diodato P, P Silvana, Alfredo P e Chiara Fazia P che insistevano per l'accoglimento dell'appello principale e per il rigetto degli appelli incidentali.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 20-9-2006 ha rigettato tutti i gravami ed ha compensato interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza Alfredo P, P Silvana, Chiara P, Anna Maria Lepore, P Julia Colomba e Consuela Amalia P hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi, ed il Comune di Teora ha proposto un ricorso basato su due motivi (oltre alla trascrizione dei residui motivi dell'appello incidentale ritenuti assorbiti dal giudice di appello) cui hanno resistito con separati controricorsi Alfredo P, P Silvana e Chiara P da un lato, ed A R, Franca Rossetti, Angela Gatti, Eugenio Nasi, Nasi Carlo ed Alessandra Nasi, gli ultimi tre quali eredi legittimi di Rossetti Carla, deceduta il 10-6-2005,

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