Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18046
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GROSU VASILE nato il 01/02/1983 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 19 novembre 2021, riformava solo quanto alla pena, riducendola ad anni tre e mesi quattro di reclusione, la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di V G, in relazione al delitto di lesioni aggravate dall'uso delle armi, consistenti in un bastone e in un coltello.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di V G consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 526, comma 1, cod. pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nel non censurare l'utilizzo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, contestate nel corso dell'incidente probatorio alla persona offesa. Tale utilizzo indebito risultava decisivo, in quanto sullo stesso veniva a fondarsi la verifica di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per non aver la Corte di appello dato risposta ai motivi di censura, a cominciare da quelli relativi alla attendibilità della persona offesa Delcea.
5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da parte della persona offesa Delcea risulterebbero utilizzate in violazione del dettato normativo, che le limita solo alla verifica di attendibilità del dichiarante.
6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 19 novembre 2021, riformava solo quanto alla pena, riducendola ad anni tre e mesi quattro di reclusione, la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di V G, in relazione al delitto di lesioni aggravate dall'uso delle armi, consistenti in un bastone e in un coltello.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di V G consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 526, comma 1, cod. pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nel non censurare l'utilizzo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, contestate nel corso dell'incidente probatorio alla persona offesa. Tale utilizzo indebito risultava decisivo, in quanto sullo stesso veniva a fondarsi la verifica di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per non aver la Corte di appello dato risposta ai motivi di censura, a cominciare da quelli relativi alla attendibilità della persona offesa Delcea.
5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da parte della persona offesa Delcea risulterebbero utilizzate in violazione del dettato normativo, che le limita solo alla verifica di attendibilità del dichiarante.
6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e
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