Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2005, n. 5971

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L'art. 2055 cod. civ. non richiede, ai fini della responsabilita solidale dei coautori del fatto illecito, la partecipazione di tutti i coautori all'esecuzione materiale del fatto contrario alla legge; pertanto si ha solidarietà passiva tra l'autore immediato del danno e colui che risponde per il fatto di detto autore (cosiddetto responsabile indiretto per fatto altrui).

Con riguardo allo svolgimento del servizio aereo mediante elicotteri da parte di una ditta specializzata, l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., sulla presunzione di responsabilità per l'esercizio d'attività pericolosa, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti connotati di pericolosità in quanto non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza o d'ordinarie condizioni atmosferiche, ma, eccedendo il livello normale del rischio, richieda particolari cautele preventive. (Nella specie, sussistendo il rapporto di preposizione tra società convenuta e pilota del velivolo, ancorchè sulla base di rapporto di tipo collaborativo e non di lavoro subordinato, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicabilità della normativa sul contratto di trasporto aereo e ritenuto pericoloso l'attività svolta dal pilota dell'elicottero, inabissatosi mentre effettuava evoluzioni a bassa quota sul mare, pure in presenza di raffiche di vento e di una regata velica).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2005, n. 5971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5971
Data del deposito : 18 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V M - Presidente -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z L, quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale AERONIKE SERVIZI AEREI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDOINA 59 INT 2, presso lo studio dell'avvocato C F, difeso dall'avvocato D S, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
ARTEVIDEO SCARL, BENONI MARCO, CAREDDA FELICE;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 04362/02 proposto da:
ARTEVIDEO SC ARL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata " in ROMA VIA GIULIO CESARE 14/7 SC B, presso lo studio dell'avvocato M T B, che la difende unitamente all'avvocato C M, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
ZANCHELLO O Z L, BENONI MARCO, CAREDDA
FELICE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 290/01 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa il 19/7/2001, depositata il 11/09/01;
RG. 207/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/05 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l'Avvocato SIMONETTA BELLETTI (per delega Avv. Salvatore Deplano);

udito l'Avvocato MEDINA CORRADO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso principale, inammissibilità dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'11 e 12 marzo 1996 la s. coop. r.l. Artevideo conveniva davanti al tribunale di Cagliari la ditta Aeronike servizi aerei di Zonchello Lelio ed il pilota Felice Cdda, richiedendo il pagamento dei danni subiti in conseguenza del danneggiamento delle sue attrezzature per riprese televisive e cinematografiche, che venivano trasportate - sull'elicottero della Aerenike pilotato dal Cdda - dall'operatore Benoni Marco, nel corso di riprese di una regata velica, allorché l'elicottero precipitò in mare e si inabissò.
Si costituivano i convenuti, che chiedevano il rigetto della domanda. Con sentenza pubblicata il 9.5.2 000, il tribunale di Cagliari accoglieva la domanda dell'Artevideo nei confronti del Cdda, che condannava a risarcire i danni riportati dall'attrezzatura, liquidati in L. 61 milioni, oltre al danno da ritardo, liquidato in L. 13.250.000, mentre rigettava la domanda contro l'Aeronike. Proponeva appello l'Artevideo.
Si costituivano l'Aeronike ed il Cdda, che proponevano appello incidentale.
La corte di appello di Cagliari, con sentenza depositata l'11.9.2001, per la parte che ancora interessa, condannava la Aeronike in solido con il Cdda al pagamento nei confronti dell'Artevideo, della somma liquidata dal tribunale. La Corte territoriale riteneva, per la parte che ancora interessa, che nella specie non potesse accogliersi la domanda di responsabilità contrattuale dell'Artevideo nei confronti di Aeronike, in quanto non risultava provato ne' il contratto di noleggio ne' di locazione dell'elicottero, per entrambi i quali essendo necessaria la forma scritta ad probationem, non prodotta;
che tuttavia andava accolta la domanda di responsabilità extracontrattuale della Aeronike, da ritenersi proposta con l'atto di citazione, in cui era invocata espressamente la responsabilità di entrambi i convenuti ex artt. 2049 e 2050 c.c.;
che nella fattispecie l'attività svolta dal Cdda, di portarsi a basso livello rispetto al mare, pure in presenza di raffiche di vento e di una regata velica, costituiva attività pericolosa ex art. 2050 c.c.;
che dei danni conseguenti, relativi alla perdita del bagaglio del Benoni, di proprietà dell'Artevideo, doveva rispondere non solo il Cdda, ma anche l'Aeronike, a norma dell'art. 878 cod. nav. e dell'art. 2049 c.c., in quanto, nonostante non fosse provata l'esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato di questi con Aeronike, era però provata una collaborazione continuativa, nella qualità di pilota dell'elicottero in questione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Zonchello Lelio, quale titolare della ditta individuale Aeronike servizi aerei. Resiste con controricorso Artevideo s.coop. r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.

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