Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2010, n. 13128
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In virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 163-bis cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla modifica di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis"), secondo il quale tra il giorno della notifica della citazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di giorni sessanta, se il luogo della notifica si trova in Italia, si applica anche al giudizio di appello. Ne consegue che, se tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a quello indicato, l'atto di citazione é nullo ai sensi del primo comma dell'art. 164 cod. proc. civ., e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. (Nella specie tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di comparizione fissata in tale atto erano intercorsi solo sette giorni, per effetto della sospensione dei termini processuali dal 31 ottobre 2002, al 31 marzo 2003, disposta dall'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 286, e prorogata dalla O.P.C.M. del 10 aprile 2003, n. 3279, per i soggetti residenti nella Regione Molise, a seguito del sisma ivi verificatosi).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5309-2005 proposto da:
IA ANNUNZIATA RMCNNZ58C65D519, DI VA UC [...], quali eredi di DI VA AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli avvocati MORGESE MARIANO, ANTONELLI CAMPOSARCUNO PAOLO;
- ricorrenti -
contro
AL NN [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISOLE EOLIE 3, presso lo studio dell'avvocato GAMBERALE PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ONOFRIO UGO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3/2004 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l'Avvocato RENDINA Simona, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MORGESE Mariano, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato D'ONOFRIO Ugo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4-9-2002 il Presidente di sezione del Tribunale di Campobasso in funzione di giudice unico, in accoglimento della domanda proposta da MA Di AL, ordinava a LO GI di rimuovere le tubazioni poste a distanza minore di quella minima di cui all'art. 889 c.c., comma 2 rispetto al solaio interpiano, tubazioni destinate a servizio di un secondo bagnetto realizzato dal convenuto nel proprio appartamento (sovrastante l'appartamento dell'attore) sito nel palazzo condominiale di via De Attelis 6 in Campobasso, e dichiarava inammissibile o comunque respingeva ogni altra domanda.
Proposta impugnazione da parte dello LO, nella contumacia di NU NI e CA Di AL quali eredi di MA Di AL nel frattempo deceduto, la Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 14-1-2004 ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e, in accoglimento del gravame, ha rigettato l'originaria domanda introdotta da MA Di AL. Avverso tale sentenza NU TO e CA Di AL nella suddetta qualità hanno proposto un ricorso articolato in quattro motivi illustrato successivamente da una memoria cui lo LO ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del controricorrente d'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.366 c.p.c., n. 3 per omessa descrizione del contenuto della sentenza
impugnata.
L'eccezione è manifestamente infondata, considerato anzitutto che nel ricorso in oggetto è riscontrabile una esauriente esposizione dei fatti di causa, e che per altro verso in esso è stata trascritta integralmente la sentenza di secondo grado.
Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.L. 4 novembre 2002, n. 245,