Cass. civ., sez. I, sentenza 12/09/2022, n. 26800

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/09/2022, n. 26800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26800
Data del deposito : 12 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

difensiva. Con decreto del 13.10.2017 questa Suprema Corte ha fissato l'adunanza in Camera di Consiglio per il giorno 28.11.2017, ravvisando la possibilità di definire il giudizio come da proposta del Consigliere Relatore. Con ordinanza n. 600/18 del 12/01/2018 la Corte ha deciso che "considerato che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio non partecipata, giusta proposta di definizione ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., atteso l'orientamento in proposito già manifestatosi in giurisprudenza in senso contrario al principio di necessaria notifica della riassunzione del processo alla parte contumace ove si tratti di riassunzione conseguente a sospensione", ha rimesso la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile. Con provvedimento dell'1.07.2021, Codesta Suprema Corte ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 29.09.2021, comunicando la possibilità di depositare memorie, per il Pubblico Ministero, venti giorni prima dell'udienza e per le Parti, dieci giorni prima. Successivamente con ordinanza interlocutoria 36464 del 29/9/2021 depositata il 24/11/2021 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza dell'8 aprile 2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente Comune di Donori deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 292 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'Appello — dopo la sospensione del processo disposta in attesa della definizione di altro giudizio — non ha ritenuto che il ricorso per la prosecuzione della lite depositato dagli attori, dovesse essere notificato al comune rimasto in precedenza contumace. Il ricorrente rileva la violazione del contraddittorio, sul presupposto che - secondo la giurisprudenza di questa Corte — il ricorso per la riassunzione del processo deve essere notificato al contumace, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., laddove l'atto riassuntivo sia proposto da soggetti diversi dagli originari, nei cui confronti «il contumace ben può avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare ai giudizio» in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc." Pertanto secondo il Comune ricorrente la giurisprudenza secondo cui "l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nella stato in cui si trovava nel momento in cui e sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 c.p.c. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace" (Cass., sez. lav., 10.12.2002 n. 17557;Cass. sez. III, 23.5.2003 n. 8162) non può trovare applicazione quando, come nel nostro caso, sopravviene un mutamento oggettivo e/o soggettivo tra le parti originarie di un giudizio. In relazione a ciò, infatti, la Suprema Corte ha aggiunto che: "Non di meno, proprio dal combinato disposto degli art. 292 c.p.c. e art. 125 disp.att. c.p.c. devesi anche desumere che, mentre nelle ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali negli elementi costitutivi del processo - tra le quali principalmente e, nella pratica, prevalentemente, quella connessa alla cancellazione della causa dal ruolo - l'atto riassuntivo non debba essere notificato al contumace, per converso, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba di esso essere reso edotto mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza che 'egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale, pertanto, deve avere notizia rimanendone, in difetto leso il diritto di difesa". Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Risulta infatti univoco e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui, in tema di riassunzione del processo in presenza di una parte rimasta contumace, l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta appunto la notificazione al contumace (Cass. 23/05/2003, n. 8162;
Cass. 03/09/1998, n. 8728;
Cass.12/03/1994, n. 2389;
Cass. 05/03/1987, n. 2315;
Cass. 28/05/1984, n. 3262;
Cass. 06/06/1981, n. 3654;
Cass. 24/07/1975, n. 2897;
Cass. 16/06/1972, n. 1898;
Cass. 14/10/1969, n. 3304;
Cass.07/08/1967, n. 2098).Non ignora il Collegio che alcune decisioni di questa Suprema Corte, in tempi più recenti, hanno affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., si deve desumere che, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio, mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare alla lite, non consente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale deve avere notizia, rimanendone altrimenti leso il suo diritto di difesa (Cass. 24/05/2018, n. 13015;
Cass. 24/06/2011, n. 13981;
Cass. 16/03/2004, n. 5341;
Cass. 10/04/2000, n. 4523). La circostanza che l'art. 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c., a proposito dell'atto processuale con il quale il processo è riassunto, afferma testualmente che «La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente», non significa tuttavia che l'atto di riassunzione della causa, alla luce del dato normativo surrichiamato, debba sempre essere notificato — personalmente — anche alla parte rimasta contumace. Ciò deve avvenire invece solo in caso del verificarsi di circostanze che comportino un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, mentre tale non è la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi degli originari ricorrenti in quanto non vi è dubbio che questi ultimi subentrano ai loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui essi si trovavano senza alcuna sostanziale modifica delle domande ed eccezioni proposte e senza possibilità di mutare in alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius, né del resto il ricorrente ha spiegato in alcun modo quali eventuali eccezioni avrebbe inteso far valere. Infatti, nella vicenda che ci occupa, è incontroverso che il processo innanzi alla corte d'appello venne promosso con atto di citazione notificato al comune, poi rimasto contumace, da Sandro Margiotta, Mario Baccoli e Luigi Frau, mentre il ricorso in riassunzione della lite precedentemente sospesa, venne depositato innanzi alla medesima corte da Sandro Margiotta, nonché da Giuseppe Baccoli, Antonio Baccoli, Maria Daniela Baccoli, Ornella Baccoli, Efisia Baccoli e Maria Bonaria Pia, tutti eredi del defunto Mario Baccoli, e da Pietro Frau, Efisio Frau, Flavio Frau, Bruno Frau e Maria Rita Frau, tutti eredi del defunto Luigi Frau. Il ricorso è quindi infondato, alla luce delle argomentazioni che precedono, non essendosi verificata alcuna violazione delle norme dettate a tutela della posizione del contumace, non sussistendo a tale riguardo alcuna causa di nullità del procedimento o della sentenza di primo grado e conseguentemente di secondo grado, , tanto più che il ricorrente non ha minimamente riportato nel ricorso quali sarebbero le nuove posizioni processuali ed i nuovi e distinti interessi rispetto a quelli già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare al giudizio.In altre parole il ricorrente Comune di Donori avrebbe dovuto indicare quali sono le ragioni che in concreto avrebbe inteso far valere nei confronti degli eredi degli originari danti causa ed il danno che ne è derivato, in termini di preclusione, per la mancata notifica dell'atto di riassunzione, e non limitarsi a rivendicare solo in astratto e potenzialmente, in termini cioè di mera ipotesi, la possibilità di fare valere nei confronti degli eredi ragioni diverse da quelle che poteva far valere nei confronti dei loro danti causa, apparendo in mancanza il ricorso animato da motivi meramente dilatori. Il ricorrente non ha minimamente spiegato, riportandosi solo a dichiarazioni di principio generali, se e quali sono le eccezioni che avrebbe proposto a seguito della notifica dell'atto di riassunzione da parte degli eredi e perché il "radicale" mutamento della preesistente situazione processuale lo avrebbe indotto, se tempestivamente avvertito, a mutare la precedente decisione di non partecipare al giudizio e restare contumace, omettendo di precisare conseguentemente in concreto in cosa si è sostanziata la lamentata lesione del diritto di difesa. Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di difese da parte degli intimati.
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