Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/10/2021, n. 36267

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/10/2021, n. 36267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36267
Data del deposito : 6 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANANASSO MARIA CONCETTA nato a TROINA il 13/10/1962 LONGHITANO ANTONINO GIUSEPPE nato a TROINA il 16/06/1957 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A A;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIP del TRIBUNALE di RAVENNA, con sentenza in data 25/11/2020, applicava nei confronti di ANANASSO MARIA CONCETTA e LONGHITANO ANTONINO GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p., 2, d.lgs. n. 74/2000. Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentando la mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 175, c.p., benché gli stessi ne avessero diritto e il giudice avesse concesso la sospensione condizionale della pena. I ricorsi sono inammissibili per mancanza di interesse. Costituisce insegnamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Rv. 272481 - 01;
Sez. 3, n. 5040 del 17/01/2012, Rv. 252130 - 01;
Sez. 4, n. 22951 del 23/04/2001, Rv. 219111 - 01). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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