Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/1989, n. 746

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Con riguardo alle tariffe previste, in favore dei medici, dalle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici, il disposto dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito dalla legge n. 103 del 1985) - che, nel dettare l'interpretazione autentica degli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 ed 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito dalla legge n. 386 del 1974), ha stabilito che sono irripetibili le somme già corrisposte dagli enti mutualistici ai medici convenzionati sulla base di diverse interpretazioni delle Disposizioni predette - riguarda unicamente le somme erogate spontaneamente e non anche quelle pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva. ( Conf 8299/87, mass n 455895).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/1989, n. 746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 746
Data del deposito : 7 febbraio 1989

Testo completo

Con riguardo alle tariffe previste, in favore dei medici, dalle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici, il disposto dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito dalla legge n. 103 del 1985) - che, nel
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