Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2019, n. 04022
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da O M F nato a Roccascalegna il 07/02/1951 avverso la sentenza del 28/05/2015 del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale D S, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 maggio 2015 il Tribunale di Vasto, in riforma della decisione resa il 07/07/2014 dal Giudice di Pace di Vasto, - che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di ingiuria aggravata, condannandolo alla pena di euro 516,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento deducendo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e instando per la relativa declaratoria, con revoca dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è fondato.
1.1. In caso di sentenza di condanna per un reato successivamente
udita la relazione svolta dal consigliere M T B ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale D S, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 maggio 2015 il Tribunale di Vasto, in riforma della decisione resa il 07/07/2014 dal Giudice di Pace di Vasto, - che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di ingiuria aggravata, condannandolo alla pena di euro 516,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento deducendo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e instando per la relativa declaratoria, con revoca dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è fondato.
1.1. In caso di sentenza di condanna per un reato successivamente
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