Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 17/03/2022, n. 08778

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 17/03/2022, n. 08778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08778
Data del deposito : 17 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6896-2015 proposto da: P A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO Q. VISCONTI n. 11 presso lo studio dell'avvocato A F (ABV & PARTNERS), rappresentato e difeso dall'avvocato F P;

- ricorrente -

contro 2021 AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA S.ANNA E S.

SEBASTIANO

2534 DI CASERTA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE N.

22, presso lo studio dell'avvocato A R, rappresentata e difesa dall'avvocato I M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1932/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2014 R.G.N. 1816/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. P NRI DELLA TORRE. R.G. 6896/2015 Premesso che 1. Con sentenza n. 1932/2014, depositata il 25 marzo 2014, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale erano state respinte le domande proposte dal dott. A P nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato quale medico specialista ambulatoriale in regime di convenzionamento, ai sensi del d.p.c.m. 8 marzo 2001, e per il conseguente ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità;
nonché per ottenere il riconoscimento dei benefici economici di cui alla I. 24 maggio 1970, n. 336 in qualità di orfano di persona caduta in servizio.

1.1. La Corte di appello ha ritenuto a sostegno della propria decisione, quanto alla prima di tali domande, che il d.p.c.m. 8 marzo 2001 aveva inteso garantire la continuità nello svolgimento delle medesime prestazioni professionali, evitando che i medici potessero subire un peggioramento del proprio trattamento economico nel caso in cui avessero continuato a prestare la medesima attività ma in forma di rapporto di impiego e non di rapporto convenzionale: principio peraltro non applicabile al rapporto dedotto in causa, poiché - come già rilevato dal primo giudice - l'appellante era stato immesso in ruolo a seguito di superamento di un concorso e non in forza della procedura di cui all'art. 34 I. 27 dicembre 1997, n. 449, la quale soltanto avrebbe potuto fondare la domanda.

1.2. Quanto alla seconda, la Corte ha ritenuto che i benefici previsti dalla I. n. 336/1970 potevano spettare, per il carattere eccezionale della normativa, soltanto ai soggetti ivi contemplati, e cioè agli ex combattenti, agli invalidi di guerra ed alle categorie equiparate in cui l'appellante, come orfano per causa di servizio, non rientrava;
né - ha osservato ancora la Corte - erano rilevanti nella specie le previsioni dell'art. 1 I. n. 539/1950, che aveva operato un'estensione dei benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati, invalidi di guerra e congiunti dei caduti in guerra anche ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio, non potendo tale norma riferirsi ai benefici previsti da una legge successivamente intervenuta, quale la I. n. 336/1970, su cui l'attore aveva basato la propria richiesta.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Passaretta con tre motivi, cui ha resistito l'Azienda Ospedaliera con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che 4. Con il primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, c.

2-bis, d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 1 d.p.c.m. 8 marzo 2001, in correlazione con l'art. 12 delle •Disposizioni sulla legge in generale, il ricorrente censura la sentenza di appello per non avere letto e interpretato il d.p.c.m. come una disciplina immediatamente precettiva da applicare a tutti i rapporti di lavoro subordinato costituiti con medici specialisti a rapporto convenzionale, indipendentemente dalle modalità di assunzione (concorso o procedura di riassorbimento prevista dalla I. n. 449/1997).
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