Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/04/2020, n. 07972

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/04/2020, n. 07972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07972
Data del deposito : 21 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21916-2014 proposto da: MARTINEZ CATALAN LOURDES, PINKS CLAIRE ANN, COTTER GRAHAM, HOIBERG NIELSEN BIRGITTE JACQUELINE, IZZI LILIANE MARIE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato L M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato L P;

- ricorrenti -

2019 contro 2089 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SIENA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,

ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;
- controrlcorrenti - avverso la sentenza n. 324/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/03/2014 R.G.N. 160/2012. ad.za 4.6.19 / r.g. n. 21916 14 La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore, R che con ricorso depositato il primo agosto 2011 l'UNIVERSITÀ degli STUDI di SIENA, difesa dagli avvocati Ilaria D'Amelio e A B, propose opposizione avverso il decreto n. 432 in data 13 luglio 2011, emesso dal giudice del lavoro di Siena, che ingiungeva alla stessa Università il pagamento di determinate somme di danaro a favore di CLAIRE ANN PINKS e di altri litisconsorti, chiedendo accertarsi l'insussistenza dei crediti vantati dai predetti, i quali si costituivano nel giudizio di opposizione contestando, invece, la fondatezza delle pretese avversarie, delle quali chiedevano il rigetto;
la controversia si inseriva nell'ambito del contenzioso relativo al trattamento economico integrativo riconosciuto dalla contrattazione di ateneo e previsto a livello nazionale, concernente la posizione sia di ex lettori di lingua straniera e di collaboratori ed esperti linguistici, a favore dei quali, fino al mese di aprile dell'anno 2010 l'Università senese, oltre al trattamento economico fondamentale previsto dal c.c.n.l. relativo al personale del comparto Università per il quadriennio 2006 2009 e biennio economico 2006 - 2007, era stato riconosciuto e corrisposto un trattamento integrativo. Infatti, successivamente con appositi atti il Consiglio di Amministrazione dell'Università aveva disposto di corrispondere agli ex lettori e ai collaboratori ed esperti linguistici, a partire dal mese di maggio dell'anno 2010 e sino all'esistenza dei presupposti per la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo integrativo, il solo trattamento fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il suddetto decreto ingiuntivo riguardava, in particolare, i ratei non corrisposti dall'Università per i mesi da gennaio a maggio dell'anno 2011, in quanto per gli altri precedenti ratei mensili gli interessati si erano attivati con separate procedure monitorie, da cui erano scaturiti altrettanti giudizi di opposizione instaurati dall'anzidetta Università e definiti con distinte pronunce giudiziali;
ad.za 4.6.19 / r.g. n. 21916-14 nel caso di specie, il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 13 gennaio 2012, notificata il successivo giorno 23, rigettava l'opposizione proposta dalla locale Università degli Studi avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo n. 432/11. In seguito, detta pronuncia era appellata dall'Università, il cui gravame veniva quindi accolto dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 324 del 20 marzo 2014, con la conseguente revoca del decreto opposto n. 432/11, notificato il 18 2011, confermando peraltro la compensazione delle spese relative al primo grado del giudizio, compensate altresì quelle d'appello;
la succitata pronuncia n. 324/2014 è stata, quindi, impugnata mediante ricorso per cassazione del 18 settembre 2014, affidato sei motivi, da LOURDES MARTINEZ CATALAN, CLAIRE ANN PINKS, GRAHAM COTTER, LILIANE MARIE IZZI e da BRIGITTE JACQUELINE HOIBERG NIELSEN, ricorso cui ha resistito l'UNIVERSITÀ degli Studi di Siena con l'Avvocatura Generale dello Stato mediante controricorso del 21 ottobre 2014;
fissata l'adunanza del collegio, in camera di consiglio, alla data del 4 giugno 2019, previe tempestive comunicazioni di rito, per le sole ricorrenti è stata depositata memoria illustrativa.

CONSIDERATO che

con il primo motivo di ricorso è stata denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della L. n. 168 del 1989, dell'articolo 1 comma due del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dell'art. 56 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, in relazione all'articolo 360, comma I, n. 3, facendosi presente che nel costituirsi nel giudizio di secondo grado le appellate avevano eccepito l'inammissibilità dell'interposto gravame per difetto di rappresentanza e di autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Università ad esercitare la relativa attività decisionale. A tal riguardo avevano in particolare rilevato, preliminarmente, l'assenza di qualsivoglia delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università relativa al conferimento del mandato alle ad.za 4.6.19 r. n. 21916-14 liti a favore delle avvocatesse Ilaria D'Amelio e A B per la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 10 agosto 2011, essendovi esclusivamente a supporto un decreto del Rettore, che aveva individualmente conferito l'anzidetto mandato. A tale eccezione, quindi, le appellate avevano aggiunto l'ulteriore ed autonoma contestazione relativa alla fase d'appello, in cui la difesa dell'Università era stata invece assunta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, deducendo che una rappresentanza ex lege di detta Avvocatura, addirittura a proporre l'appello, senza qualsivoglia atto di delibera dell'Università in proposito, escludeva che vi fosse stato qualsiasi conferimento della rappresentanza, e comunque una manifestazione della volontà della parte di proporre l'impugnazione, oltre che di essere difesa dall'avvocatura dello Stato, e comunque di farsi rappresentare per un atto dispositivo come quello introduttivo del giudizio d'appello, donde l'inammissibilità anche di tale impugnazione;
con il secondo motivo è stata denunciata violazione dell'art. 2697, II co., c.c., dell'articolo 45 TFUE e dei principi di cui alle sentenze della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi