Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 14273
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NU OR, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Stefano Sorrentino e dall'avv. Antonio De Martino, di fiducia avverso la ordinanza n. 3128/22 in data 10/08/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Stefano Sorrentino, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10/08/2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di OR NU avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 05/07/2022 che aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione aggravata (capo A) nonché la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di lesioni personali aggravate (capo B).
2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di OR NU, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 348, comma 3, 349, commi 2 e 3 e 370 cod. proc. pen. La difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità dell'accertamento antropometrico effettuato dalla polizia giudiziaria (Polizia di Stato di Castellammare di Stabia) in data 26/03/2020 in quanto il pubblico ministero che aveva assunto la direzione delle indagini (il procedimento era stato iscritto il 31/01/2020) non aveva ancora delegato la polizia giudiziaria all'effettuazione dell'atto istruttorio. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 273, 349, comma 2, cod. proc. pen. Il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria, come esposto nell'informativa del 26/03/2020, era basato sulla comparazione dei fotogrammi estrapolati dalle immagini registrate sulla scena del crimine e le figure riproducenti l'effigie di OR NU, essendo in particolare possibile determinare la piena compatibilità per conformazione fisica, fisiognomica e posturale di uno degli autori del reato con il ricorrente. Inoltre l'assistente capo di polizia Liguori ha riconosciuto nelle immagini lo NU ma non ha indicato in base a quali connotati fisici lo avesse potuto riconoscere. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha travisato la consulenza difensiva che aveva ritenuto impossibile l'effettuazione di una consulenza antropometrica per l'impossibilità di focalizzazione del volto.