Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 49714
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da E G, nato in Germania il 7/1/1979 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 7/2/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. R P in sostituzione dell'Avv. S S, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/2/2018, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di revoca di misura cautelare proposta da G E e, per l'effetto, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone a data 2/1/2018, con il quale era stata disposta - a carico dello stesso indagato - la misura cautelare dell'obbligo di dimora in ordine al delitto di cui all'art. 461 cod. pen., contestato sub capo e) della rubrica.
2. Propone ricorso per cassazione l'E, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con distinti motivi - la carenza od apparenza di motivazione, in uno con la contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato la misura in atto con argomenti del tutto carenti, da qualificare come mero "copia/incolla" del precedente provvedimento del G.i.p.;
ciò emergerebbe con riguardo: a) alla fattispecie contestata, di cui all'art. 416 cod. pen., per la quale difetterebbe ogni elemento indiziario di consapevole partecipazione;
b) quanto alle esigenze cautelari, indicate con affermazioni apparenti che non terrebbero conto, tra l'altro, dell'incensuratezza del ricorrente. Sul punto, inoltre, risulterebbe evidente anche la illogicità manifesta del provvedimento, che confermerebbe l'obbligo di dimora quale misura idonea ad evitare contatti con i presunti promotori ed organizzatori dell'associazione, quando questi - contrariamente a quel che si legge nell'ordinanza - dimorerebbero nello stesso Comune. Si chiede, pertanto, l'annullamento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Osserva innanzitutto il Collegio che, per consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed all'adeguatezza della misura cautelare, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. R P in sostituzione dell'Avv. S S, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/2/2018, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di revoca di misura cautelare proposta da G E e, per l'effetto, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone a data 2/1/2018, con il quale era stata disposta - a carico dello stesso indagato - la misura cautelare dell'obbligo di dimora in ordine al delitto di cui all'art. 461 cod. pen., contestato sub capo e) della rubrica.
2. Propone ricorso per cassazione l'E, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con distinti motivi - la carenza od apparenza di motivazione, in uno con la contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato la misura in atto con argomenti del tutto carenti, da qualificare come mero "copia/incolla" del precedente provvedimento del G.i.p.;
ciò emergerebbe con riguardo: a) alla fattispecie contestata, di cui all'art. 416 cod. pen., per la quale difetterebbe ogni elemento indiziario di consapevole partecipazione;
b) quanto alle esigenze cautelari, indicate con affermazioni apparenti che non terrebbero conto, tra l'altro, dell'incensuratezza del ricorrente. Sul punto, inoltre, risulterebbe evidente anche la illogicità manifesta del provvedimento, che confermerebbe l'obbligo di dimora quale misura idonea ad evitare contatti con i presunti promotori ed organizzatori dell'associazione, quando questi - contrariamente a quel che si legge nell'ordinanza - dimorerebbero nello stesso Comune. Si chiede, pertanto, l'annullamento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Osserva innanzitutto il Collegio che, per consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed all'adeguatezza della misura cautelare, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del
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