Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2023, n. 20662

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2023, n. 20662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20662
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRINO YURI nato a AVELLINO il 14/10/1993 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
tngsentite le conclusioni del PG

LUIGI CUOMO

Il Proc. Gen. si riporta alle conclusioni scritte, conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore L'avvocato A G insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 II Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza in data 29 novembre 2022 ha annullato, in relazione ad uno dei capi di imputazione provvisori, l'ordinanza emessa il 25 ottobre 2022 dal giudice per le indagini preliminari di Avellino disponendo di conseguenza la scarcerazione di Y P e confermando nel resto 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con tre motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., la violazione dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione al capo M della provvisoria imputazione, la violazione dell'art.606 comma 1 lett.b) cod. proc. pen. per l'erronea applicazione dell'art.629 cod. pen. nonché, nuovamente, violazione dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione al capo P di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile per diversi profili. La più efficace esposizione delle doglianze impone di raggruppare i temi comuni al primo ed al secondo motivo.

2.1 Infatti, con il primo ed il secondo motivo il difensore lamenta che la motivazione del provvedimento del giudice di riesame non si confronti con le ragioni dell'appello né con il contenuto della c.d. estorsione ambientale, come definita in via ermeneutica da questa Corte, e da questa stessa Sezione in una recente sentenza (la n. 18566 del 10 aprile 2020). La motivazione, si sostiene, è totalmente silente in ordine agli indizi che compongono il quadro a carico del Perrino in relazione ai singoli episodi descritti nel capo M di imputazione. Si aggiunge che l'istanza di riesame aveva dettagliato in riferimento a ciascuno dei setti episodi menzionati nel capo di imputazione provvisorio (oltre ad un ottavo citato nel corpo della motivazione) le lacune e le carenze investigative ma che da parte del tribunale non vi era stata risposta, essendosi limitato il tribunale adito a illustrare i principi della estorsione ambientale, senza curarsi di entrare in medias res. La Corte rileva che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono rispettivamente generico e manifestamente infondato. In relazione al primo profilo, deve osservarsi che il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato il provvedimento impugnato con una prospettiva che lo pone su un piano differente da quella adottata dalla difesa dell'imputato. Dal punto di
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