Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/08/2022, n. 31707
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di
LEPERA
Marcello, n. a Monza il 23/9/1971, avverso la sentenza in data 3/8/2022 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame, sottoscritto di pugno dal difensore su supporto cartaceo, è stato tempestivamente inviato alla cancelleria della Corte di appello di Venezia, in allegato, a mezzo posta elettronica certificata.
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza della legge processuale, giacché la Corte veneziana ha ritenuto che l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 5 bis, legge n. 69 del 2005 (informazione al destinatario di mandato di arresto europeo della facoltà di nominare un difensore anche nel Paese che ha emesso il MAE, ove il procedimento pende), non essendo accompagnata da esplicita sanzione processuale, non produca nullità dell'atto e della sentenza emessa all'esito del procedimento in cui la questione di nullità era stata