Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2020, n. 36266
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP Tribunale di Forlì nei confronti di: Tribunale di Pesaro con l'ordinanza del 20/02/2020 del GIP Tribunale di Forlì udita la relazione svolta dal consigliere R B;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D M, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Pesaro;
udito l'Avvocato A B, in difesa di M P e G R, che ha concluso per l'attribuzione della competenza al Gip presso del Tribunale di Forlì. udito l'Avvocato V M, in difesa di V L e quale sostituto processuale dell'Avvocato M D in difesa di F M G e M A, dell'Avvocato G I in difesa di G R, nonché dell'Avvocato L C in difesa di G R, G M e. F.II. G & c. s.n.c. di G A e G & c., che ha concluso per l'attribuzione della competenza al Gip del Tribunale di Forlì RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza in data 11 ottobre 2019 resa in sede di trattazione nella fase del dibattimento delle questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., dichiarava la propria incompetenza in ordine al reato di associazione per delinquere (capo B) ed a quelli connessi, anche in forma tentata, di cui gli artt. 110, 515 e 517-bis cod. pen. (capi H e I) e 444 cod. pen. (capo L), rispettivamente contestati a R G, L V, R G, M G, C G S, M G F, A M, A B, P M e R G, nonché in ordine agli illeciti amministrativi contestati alla "F.11i G A e G" (capi V e Z), alla "Suolo e Salute s.r.l." (capo AA con riferimento al capo B), alla stessa "Suolo e Salute s.r.l." (capo FF e alla "Biozoo s.r.l. (capo HH limitatamente ai capi H), I) e L). Previa separazione del relativo procedimento da quello per i restanti addebiti mossi, ordinava la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, indicando tale Tribunale come territorialmente competente a giudicare le imputazioni sopra specificate.
2. A supporto della ricusazione della competenza rilevava che il luogo della commissione del reato di associazione per delinquere contestato al capo B), ossia del delitto più grave fra quelli connessi sopraelencati e, pertanto, idoneo a radicare la competenza territoriale alla stregua di quanto stabilito dell'art. 16 cod. proc. pen., doveva essere individuato in Forlì, avuto riguardo all'oggetto del programma criminoso, così come rappresentato nell'imputazione di cui trattasi: "... la realizzazione di una serie aperta di frodi in commercio di ingenti proporzioni nel settore delle importazioni comunitarie da Paesi terzi o intracom unitarie, nonché nazionali, di prodotti agroalimentari ... e conseguente commercializzazione degli stessi prodotti in ambito comunitario o nazionale: sia (e prevalentemente) immettendo sul mercato del "biologico" prodotto sfornito dei requisiti richiesti per la qualificazione ... come tale, ma anche, in taluni casi, violando la normativa posta a protezione dei prodotti cc.dd. "convenzionali". Il Tribunale di Pesaro osservava, in particolare, che a Forlì era sorta l'attività coessenziale alla costituzione e manifestazione del sodalizio, sempre secondo la descrizione dell'imputazione: "... l'associazione costituiva uno strutturato sistema che prevedeva la creazione di aziende produttrici (sotto il controllo o di diretta emanazione delle aziende importatrici) strategicamente posizionate in Paesi terzi (fra cui la società moldava Agroidea s.r.l. di proprietà al 100% della "Romagna International s.r.i.", quest'ultima holding finanziaria del gruppo), controllate da o.d.c. strettamente collegati e cointeressati nelle stesse aziende: veniva così costituita la filiera Agroidea / già Suolo e Salute Bender poi "Biozoo sri", "F.11i Grinialdi" / "Suolo e Salute" operativa in particolare negli anni 2010, 2011 e 2012;
la filiera Agroidea/SS, BZO e società moldave collegate — BBG Group s.r.l. (soci F.11i Bandini soc. agr. s.s/"CCPB" e "Ghiba" soc. agr. s.s./"SeS") socio di capitale della Romagna International Sri. e/o veniva altresì progettata ad allestita una filiera alternativa includente una società costituita in Belgio". Da tale enunciazione la sentenza desumeva che l'attività di cui al programma associativo era stata avviata, secondo la formalizzazione dell'accusa nel capo di imputazione, strumentalizzando, ai fini della consumazione dei delitti scopo, l'operatività della holding "Romagna International s.r.l." costituita nel 2007, avente sede legale - amministrativa a Forlì e nel cui ambito si collocavano i maggiori apporti associativi alla luce delle specificazioni sulle singole posizioni. Secondo quanto aggiunto dal Tribunale, la suindicata connotazione intrinseca del capo di imputazione, comportante il radicamento della competenza territoriale a Forlì, faceva ritenere invece recessiva ogni valorizzazione (da parte della pubblica accusa) del contributo che si sarebbe manifestato, con particolare riferimento alla posizione di V D L (originario coimputato per lo stesso capo B) già separatamente giudicato), attraverso la formazione di certificazioni ideologicamente false presso la sede della società "Suolo e Salute" sita a Fano. Ciò a fronte di condotte, però, non solo necessariamente posteriori rispetto a quelle di cui sopra fatte oggetto del programma descritto dal capo B), ma già considerate nell'autonomo capo A), per contestare altro reato associativo anche a taluni degli stessi imputati (C G S, Sergio Melnic e detto V D L), con indicazione dell'inizio di permanenza in data successiva e senza che fosse configurabile in tal caso alcuna connessione ex art. 12, cod. proc. pen. Con riguardo all'anzidetto reato associativo ascritto al capo A) e agli altri individuati come allo stesso connessi, il Tribunale di Pesaro riteneva invece la propria competenza territoriale, essendo stata configurata semplicemente una "connessione interprobatoria" con le imputazioni di cui ai capi B), H), I) e L).
3. Con provvedimento del 20 febbraio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, investito dalla richiesta del Procuratore della Repubblica presso tale Tribunale di sequestro preventivo dei beni già sottoposti a tale vincolo nel procedimento di cui sopra (vincolo divenuto inefficace secondo le previsioni dell'art. 27 cod. proc. pen.), sollevava conflitto ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., rilevando la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro.
4. A smentita delle considerazioni svolte nella sentenza sopra menzionata, osservava che andava in realtà considerata la configurazione di un rapporto di continenza o interferenza reciproca fra le associazioni rispettivamente descritte nei capi di imputazione A) e B), poiché, secondo la combinata lettura di tali capi, gli imputati, grazie al controllo che esercitavano su tutte le società coinvolte, assicuravano il raccordo tra le aziende produttrici dei generi agroalimentari, quelle preposte alla falsa certificazione dei prodotti come "biologici" e quelle incaricate dell'importazione, dello stoccaggio e dell'immissione sul mercato. Le aziende produttrici costituivano una diretta emanazione di quelle importatrici, mentre la concreta operatività delle strutture criminali si manifestava tramite l'attività degli organismi di controllo (o.d.g.), delegati dalle autorità di ciascuno Stato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento n. 834 del 2007. A supporto di tali osservazioni, il G.i.p. richiamava passi delle imputazioni relativi ai meccanismi associativi e alle posizioni assunte dagli imputati in tali meccanismi, sottolineando, anche in forza della considerazione di risultanze di indagini, che si coglieva in modo palese la sovrapponibilità delle associazioni in questione, la comunanza degli o.d.c. (con particolare riferimento alla figura della "Suolo e Salute") che controllavano le filiere, l'intercambiabilità degli imputati compartecipi ad entrambe le compagini e operanti in stretta sintonia con Bruno D'Aprile, al quale era ascritta la strategia certificativa e produttiva raffigurante il nucleo dell'attività riconducibile al vertice dello stesso sodalizio di cui al capo A). Tanto posto, nessuna rilevanza poteva quindi assumere il dato meramente formale costituito dalle descritte partecipazioni della "Romagna International", poiché a tale compagine l'addebito non attribuiva poteri decisionali nelle varie fasi, stante peraltro che essa non figurava come presente negli o.d.g. (in particolare nella "Suolo e Salute" avente posizione prevalente), ai quali erano assoggettate le imprese importatrici che a loro volta controllavano le produttrici. Né poteva valere richiamare l'anteriorità della data di consumazione indicata nel capo B), poiché l'operatività del gruppo risiedeva nella concertazione delle strategie certificative degli o.d.g. - create prima della Romagna International (così come documentato) - tali da controllare a monte e poi a valle l'intera filiera. E lo stesso Tribunale di Pesaro, nella separata ordinanza in data 11 ottobre 2019, nel rappresentare le ragioni del riconoscimento della propria competenza con riferimento al capo A), aveva svolto considerazioni conformi a detta lettura. Infine, il G.i.p. osservava che, trattandosi di reati transazionali per i quali non era possibile individuare il centro strategico - decisionale, avrebbe altresì potuto operare il criterio dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., che ugualmente conduceva ad attribuire la competenza al Tribunale di Pesaro, ove aveva sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo aveva iscritto la notizia di reato.
5. Con memoria in data 7 settembre 2020, l'Avv. V M, difensore dell'imputato L V, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del conflitto negando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 28 cod. proc. pen., poiché i procedimenti, davanti alle due autorità giudiziarie che avevano in tempi diversi ricusato la competenza, si trovavano in fasi diverse e la decisione del Tribunale in materia poteva esser solo recepita da quelle del Giudice per l'udienza preliminare, nella cui sostanziale veste l'autorità di Forlì - stante l'intero iter del procedimento - era intervenuta sul tema della competenza. Con la stessa memoria, in via subordinata, si chiedeva di riconoscere la competenza del Tribunale di Larino o, in ulteriore subordine, di quello di Forlì. Si osservava in proposito che la tesi della connessione ex artt. 12 e 16 cod. proc. pen. evocata dal G.i.p. di Forlì, quanto ai reati associativi contestati ai capi A) e B), trovava chiara smentita nella autonoma formulazione di tali capi. Del resto, l'ipotesi di cui alla lett. c) del citato art. 12 andava esclusa, già in ragione dall'anteriorità della condotta ascritta al capo A), che quella contemplata al capo B) avrebbe dovuto assertivamente portare concretamente a esecuzione. Tali imputazioni fotografavano in realtà condotte indipendenti aventi come tratti comuni solamente la
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D M, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Pesaro;
udito l'Avvocato A B, in difesa di M P e G R, che ha concluso per l'attribuzione della competenza al Gip presso del Tribunale di Forlì. udito l'Avvocato V M, in difesa di V L e quale sostituto processuale dell'Avvocato M D in difesa di F M G e M A, dell'Avvocato G I in difesa di G R, nonché dell'Avvocato L C in difesa di G R, G M e. F.II. G & c. s.n.c. di G A e G & c., che ha concluso per l'attribuzione della competenza al Gip del Tribunale di Forlì RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza in data 11 ottobre 2019 resa in sede di trattazione nella fase del dibattimento delle questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., dichiarava la propria incompetenza in ordine al reato di associazione per delinquere (capo B) ed a quelli connessi, anche in forma tentata, di cui gli artt. 110, 515 e 517-bis cod. pen. (capi H e I) e 444 cod. pen. (capo L), rispettivamente contestati a R G, L V, R G, M G, C G S, M G F, A M, A B, P M e R G, nonché in ordine agli illeciti amministrativi contestati alla "F.11i G A e G" (capi V e Z), alla "Suolo e Salute s.r.l." (capo AA con riferimento al capo B), alla stessa "Suolo e Salute s.r.l." (capo FF e alla "Biozoo s.r.l. (capo HH limitatamente ai capi H), I) e L). Previa separazione del relativo procedimento da quello per i restanti addebiti mossi, ordinava la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, indicando tale Tribunale come territorialmente competente a giudicare le imputazioni sopra specificate.
2. A supporto della ricusazione della competenza rilevava che il luogo della commissione del reato di associazione per delinquere contestato al capo B), ossia del delitto più grave fra quelli connessi sopraelencati e, pertanto, idoneo a radicare la competenza territoriale alla stregua di quanto stabilito dell'art. 16 cod. proc. pen., doveva essere individuato in Forlì, avuto riguardo all'oggetto del programma criminoso, così come rappresentato nell'imputazione di cui trattasi: "... la realizzazione di una serie aperta di frodi in commercio di ingenti proporzioni nel settore delle importazioni comunitarie da Paesi terzi o intracom unitarie, nonché nazionali, di prodotti agroalimentari ... e conseguente commercializzazione degli stessi prodotti in ambito comunitario o nazionale: sia (e prevalentemente) immettendo sul mercato del "biologico" prodotto sfornito dei requisiti richiesti per la qualificazione ... come tale, ma anche, in taluni casi, violando la normativa posta a protezione dei prodotti cc.dd. "convenzionali". Il Tribunale di Pesaro osservava, in particolare, che a Forlì era sorta l'attività coessenziale alla costituzione e manifestazione del sodalizio, sempre secondo la descrizione dell'imputazione: "... l'associazione costituiva uno strutturato sistema che prevedeva la creazione di aziende produttrici (sotto il controllo o di diretta emanazione delle aziende importatrici) strategicamente posizionate in Paesi terzi (fra cui la società moldava Agroidea s.r.l. di proprietà al 100% della "Romagna International s.r.i.", quest'ultima holding finanziaria del gruppo), controllate da o.d.c. strettamente collegati e cointeressati nelle stesse aziende: veniva così costituita la filiera Agroidea / già Suolo e Salute Bender poi "Biozoo sri", "F.11i Grinialdi" / "Suolo e Salute" operativa in particolare negli anni 2010, 2011 e 2012;
la filiera Agroidea/SS, BZO e società moldave collegate — BBG Group s.r.l. (soci F.11i Bandini soc. agr. s.s/"CCPB" e "Ghiba" soc. agr. s.s./"SeS") socio di capitale della Romagna International Sri. e/o veniva altresì progettata ad allestita una filiera alternativa includente una società costituita in Belgio". Da tale enunciazione la sentenza desumeva che l'attività di cui al programma associativo era stata avviata, secondo la formalizzazione dell'accusa nel capo di imputazione, strumentalizzando, ai fini della consumazione dei delitti scopo, l'operatività della holding "Romagna International s.r.l." costituita nel 2007, avente sede legale - amministrativa a Forlì e nel cui ambito si collocavano i maggiori apporti associativi alla luce delle specificazioni sulle singole posizioni. Secondo quanto aggiunto dal Tribunale, la suindicata connotazione intrinseca del capo di imputazione, comportante il radicamento della competenza territoriale a Forlì, faceva ritenere invece recessiva ogni valorizzazione (da parte della pubblica accusa) del contributo che si sarebbe manifestato, con particolare riferimento alla posizione di V D L (originario coimputato per lo stesso capo B) già separatamente giudicato), attraverso la formazione di certificazioni ideologicamente false presso la sede della società "Suolo e Salute" sita a Fano. Ciò a fronte di condotte, però, non solo necessariamente posteriori rispetto a quelle di cui sopra fatte oggetto del programma descritto dal capo B), ma già considerate nell'autonomo capo A), per contestare altro reato associativo anche a taluni degli stessi imputati (C G S, Sergio Melnic e detto V D L), con indicazione dell'inizio di permanenza in data successiva e senza che fosse configurabile in tal caso alcuna connessione ex art. 12, cod. proc. pen. Con riguardo all'anzidetto reato associativo ascritto al capo A) e agli altri individuati come allo stesso connessi, il Tribunale di Pesaro riteneva invece la propria competenza territoriale, essendo stata configurata semplicemente una "connessione interprobatoria" con le imputazioni di cui ai capi B), H), I) e L).
3. Con provvedimento del 20 febbraio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, investito dalla richiesta del Procuratore della Repubblica presso tale Tribunale di sequestro preventivo dei beni già sottoposti a tale vincolo nel procedimento di cui sopra (vincolo divenuto inefficace secondo le previsioni dell'art. 27 cod. proc. pen.), sollevava conflitto ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., rilevando la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro.
4. A smentita delle considerazioni svolte nella sentenza sopra menzionata, osservava che andava in realtà considerata la configurazione di un rapporto di continenza o interferenza reciproca fra le associazioni rispettivamente descritte nei capi di imputazione A) e B), poiché, secondo la combinata lettura di tali capi, gli imputati, grazie al controllo che esercitavano su tutte le società coinvolte, assicuravano il raccordo tra le aziende produttrici dei generi agroalimentari, quelle preposte alla falsa certificazione dei prodotti come "biologici" e quelle incaricate dell'importazione, dello stoccaggio e dell'immissione sul mercato. Le aziende produttrici costituivano una diretta emanazione di quelle importatrici, mentre la concreta operatività delle strutture criminali si manifestava tramite l'attività degli organismi di controllo (o.d.g.), delegati dalle autorità di ciascuno Stato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento n. 834 del 2007. A supporto di tali osservazioni, il G.i.p. richiamava passi delle imputazioni relativi ai meccanismi associativi e alle posizioni assunte dagli imputati in tali meccanismi, sottolineando, anche in forza della considerazione di risultanze di indagini, che si coglieva in modo palese la sovrapponibilità delle associazioni in questione, la comunanza degli o.d.c. (con particolare riferimento alla figura della "Suolo e Salute") che controllavano le filiere, l'intercambiabilità degli imputati compartecipi ad entrambe le compagini e operanti in stretta sintonia con Bruno D'Aprile, al quale era ascritta la strategia certificativa e produttiva raffigurante il nucleo dell'attività riconducibile al vertice dello stesso sodalizio di cui al capo A). Tanto posto, nessuna rilevanza poteva quindi assumere il dato meramente formale costituito dalle descritte partecipazioni della "Romagna International", poiché a tale compagine l'addebito non attribuiva poteri decisionali nelle varie fasi, stante peraltro che essa non figurava come presente negli o.d.g. (in particolare nella "Suolo e Salute" avente posizione prevalente), ai quali erano assoggettate le imprese importatrici che a loro volta controllavano le produttrici. Né poteva valere richiamare l'anteriorità della data di consumazione indicata nel capo B), poiché l'operatività del gruppo risiedeva nella concertazione delle strategie certificative degli o.d.g. - create prima della Romagna International (così come documentato) - tali da controllare a monte e poi a valle l'intera filiera. E lo stesso Tribunale di Pesaro, nella separata ordinanza in data 11 ottobre 2019, nel rappresentare le ragioni del riconoscimento della propria competenza con riferimento al capo A), aveva svolto considerazioni conformi a detta lettura. Infine, il G.i.p. osservava che, trattandosi di reati transazionali per i quali non era possibile individuare il centro strategico - decisionale, avrebbe altresì potuto operare il criterio dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., che ugualmente conduceva ad attribuire la competenza al Tribunale di Pesaro, ove aveva sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo aveva iscritto la notizia di reato.
5. Con memoria in data 7 settembre 2020, l'Avv. V M, difensore dell'imputato L V, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del conflitto negando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 28 cod. proc. pen., poiché i procedimenti, davanti alle due autorità giudiziarie che avevano in tempi diversi ricusato la competenza, si trovavano in fasi diverse e la decisione del Tribunale in materia poteva esser solo recepita da quelle del Giudice per l'udienza preliminare, nella cui sostanziale veste l'autorità di Forlì - stante l'intero iter del procedimento - era intervenuta sul tema della competenza. Con la stessa memoria, in via subordinata, si chiedeva di riconoscere la competenza del Tribunale di Larino o, in ulteriore subordine, di quello di Forlì. Si osservava in proposito che la tesi della connessione ex artt. 12 e 16 cod. proc. pen. evocata dal G.i.p. di Forlì, quanto ai reati associativi contestati ai capi A) e B), trovava chiara smentita nella autonoma formulazione di tali capi. Del resto, l'ipotesi di cui alla lett. c) del citato art. 12 andava esclusa, già in ragione dall'anteriorità della condotta ascritta al capo A), che quella contemplata al capo B) avrebbe dovuto assertivamente portare concretamente a esecuzione. Tali imputazioni fotografavano in realtà condotte indipendenti aventi come tratti comuni solamente la
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