Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2022, n. 05016

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2022, n. 05016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05016
Data del deposito : 16 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2816/2015 R.G. proposto da: SORGENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall' Avv. A V, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Slacci, n. 4;
- ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3766/01/2014, depositata il 9 giugno 2014. r.g.n. 2816/2015 1 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'Il gennaio 2022 dal Consigliere dott. M C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. M V, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. M P, per delega dell'Avv. A V, per la parte ricorrente;

FATTI DI CAUSA

1.Sti s.r.l. impugnò, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, la cartella di pagamento, relativa all'Ires di cui all'anno d'imposta 2007, derivante dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, del modello Unico 2008 presentato dalla società contribuente che, senza indicare contestualmente cause oggettive che giustificassero la disapplicazione delle presunzioni dettate per le c.d. società di comodo dall'art. 30 legge 23 dicembre 1994, n. 724, aveva omesso di riportare il reddito imponibile minimo, ai fini Ires, per essere ritenuta operativa ed aveva dichiarato ricavi pari a zero euro. Pertanto l'Ufficio, con la cartella in questione, aveva richiesto alla società di pagare l'imposta in relazione all' imponibile minimo determinato ex lege per le società di comodo, considerati i beni posseduti e dichiarati dalla stessa contribuente. L'adita CTP rigettò il ricorso. Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3766/01/2014, depositata il 9 giugno 2014, lo ha rigettato. La contribuente ha allora proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della predetta sentenza d'appello. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria. r.g.n. 2816/2015 2

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione e la falsa applicazione dell' art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 30 della legge n. 724 del 1997. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie potesse emettersi, senza un preventivo accertamento, la cartella di pagamento per effetto del mero controllo automatizzato di cui all' art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, poiché la procedura prevista da quest'ultima disposizione può applicarsi solo se la pretesa tributaria, sia fondata su un controllo meramente cartolare della dichiarazione del contribuente, ma non è ammissibile nel caso in cui essa si basi sul reddito minimo presunto, salva la prova contraria, derivante dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 30 legge n. 724 del 1994. Aggiunge la contribuente che, nel caso di specie, essa (anche in conformità alle istruzioni dell'Amministrazione finanziaria per la compilazione del modello Unico 2008) ha volutamente scelto di non adeguare il proprio reddito effettivo, pari a zero, a quello meramente presunto, ritenendo di poter fornire la prova contraria prevista dallo stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994 nell'ambito, o all'esito, dell' avviso di accertamento che l'Amministrazione avesse eventualmente emesso, non fungibile con la mera cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, riservata ai casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vedenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria ed in mancanza di ogni valutazione giuridica), che l'Amministrazione finanziaria ha il potere- dovere di correggere anche a vantaggio del Contribuente stesso. r.g.n. 2816/2015 3 Il motivo è ammissibile (non comportando la rivalutazione di fatti, che risultano pacificamente accertati, ma la loro sussunzione nelle richiamate fattispecie legali astratte e l'interpretazione di queste ultime) e fondato. Infatti, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dal controricorso erariale, la contribuente ha indicato ricavi effettivi pari a zero e non ha riportato il reddito minimo presunto derivante dalla disciplina sulle società di comodo, non adeguandosi quindi a quest'ultimo nella dichiarazione. Tanto premesso, come questa Corte ha già ritenuto, « In materia di società di comodo, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l'importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all'art. 30 della I. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società.» (Cass.12/12/2016, n. 25472 conformi Cass. 29/12/2020, n. 29734;
Cass.29/12/2021, n. 41840). Tale orientamento trova conforto anche nella prassi operativa della stessa Amministrazione, atteso che in altro giudizio di legittimità sulla medesima questione, l' Agenzia delle entrate aveva posto in rilievo che « con la Direttiva n. 8 del 12 febbraio 2013 ha sollecitato "l'abbandono delle controversie instaurate avverso cartelle di pagamento emesse dagli uffici a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni per recuperare le imposte dovute sul reddito minimo delle società non operative", affermando che "la contestazione relativa all'omesso adeguamento al reddito minimo deve trovare la sua naturale sede nella fase di accertamento e non in quella r.g.n. 2816/2015 4 di liquidazione della dichiarazione" » (Cass. 29/12/2020, n. 29734, cit., in motivazione). Giova peraltro precisare che non contrastano con il principio appena espresso altri precedenti di questa Corte, nei quali la legittimità della cartella ex art. 36.bis d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di reddito delle società di comodo, era stata affermata perché, a differenza del caso di specie, l'Amministrazione non aveva calcolato l'imposta autonomamente ( utilizzando e qualificando come effettivo il reddito risultato dal test di operatività e determinato secondo i parametri presuntivi previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo applicabile ratione temporis), ma si era limitata a procedere alla liquidazione nella misura dichiarata come dovuta dalla stessa società contribuente (adeguatasi nella dichiarazione al reddito minimo derivante dalla disciplina sulle società di comodo) , poi non versata (cfr, Cass. 06/02/2019, n. 3394;
Cass. 15/09/2021, n. 24811). La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto nel merito il ricorso introduttivo della contribuente.
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