Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/03/2020, n. 05768

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/03/2020, n. 05768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05768
Data del deposito : 3 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29436-2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

S M;

- intimato -

avverso la sentenza n. 711/05/2018 della Commissione tributaria regionale dell'ABRUZZO, depositata il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2019 dal Consigliere L L.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art.

1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una iscrizione ipotecaria effettuata su beni immobili che il contribuente sosteneva essere stati conferiti in un fondo patrimoniale, la CTR con la sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, rigettava l'appello dell'agente della riscossione sostenendo che «risulta accertato che il debito fiscale non è sorto per la soddisfazione dei beni della famiglia, il fondo costituito dal ricorrente non [è] aggredibile e la iscrizione ipotecaria non è legittima». Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate - Riscossione con due motivi, cui non replica l'intimato. La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 170 cod. civ. e 77 d.P.R. n. 602 del 1973 (primo motivo) e per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. (secondo motivo). Tale ultimo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per vizio assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, da esaminarsi preliminarmente per evidenti ragioni logico-giuridiche, è fondato e va accolto. Invero, la motivazione posta a sostegno della decisione deve ritenersi gravemente carente e al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01), in quanto i giudici di merito si sono limitati ad indicare soltanto il risultato conclusivo del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, evidenziare le premesse logiche ed il discorso argomentativo attraverso il quale è stato possibile pervenire a tali conclusioni. Nel formulare una statuizione meramente assertiva, in cui si risolve l'affermazione secondo cui «il debito fiscale non è sorto per la soddisfazione dei beni della famiglia», i giudici di appello omettono di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. In definitiva quello in esame è un tipico esempio di abdicazione all'obbligo imposto al Giudice di rappresentare compiutamente gli elementi di fatto e le ragioni sui quali si è formato il proprio convincimento. Se, infatti, non appare dubbio che spetti in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova - dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni -, tale attività di giudizio deve, tuttavia, trovare supporto in argomenti la cui esternazione, nell'apparato motivazionale che sorregge il decisum, indispensabile ai fini del controllo giurisdizionale, deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, segnati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (anche dopo la riforma del 2012 e nei limiti individuati dalla già citata pronuncia di Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), non potendosi di contro risolvere in un'affermazione apodittica e immotivata sulle risultanze istruttorie (v. Cass. n. 21801 del 2019). E' noto peraltro che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014;
conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che, come nel caso in esame, contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass.cit.;
v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01;
conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). Da quanto detto consegue l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'assorbimento del primo e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR perché riesamini la vicenda fornendo adeguata e congrua motivazione e perché provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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