Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/06/2022, n. 20305
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19123-2020 proposto da: L'IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA CROCE ROSSA 2/B, presso lo studio dell'avvocato R T, rappresentata e difesa dall'avvocato M I;-ricorrente - contro AQUILEIA CAPITA SERVICES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio nella sua qualità di cessionaria dei rapporti giuridici pro soluto della cedente HO APE ADRIA BANK SPA, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di EAGLE SPV SRL, cessionaria pro soluto dei crediti ceduti da HO APE ADRIA BANK SPA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G B C;-controricorrente - contro I VIGNETI COSTRUZIONI SRL;-intimata - avverso la sentenza n. 114/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/04/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. E S. Rilevato che: Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Udine I Vigneti Costruzioni s.r.l. e L’Immobiliare s.r.l. proponendo azione revocatoria della compravendita intervenuta fra i convenuti sulla base del credito vantato nei confronti della prima società a titolo di fideiussione fino alla concorrenza di Euro 1.144.000,00. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello L’Immobiliare. Intervenne nel giudizio di appello Aquileia Capital Services s.r.l., in proprio quale cessionaria dei rapporti giuridici pro soluto della cedente Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. e nella qualità di mandataria con rappresentanza di Eagle SPV s.r.l. cessionaria pro soluto dei crediti ceduti da Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.. Con sentenza di data 17 aprile 2020 la Corte d’appello di Trieste rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l’intervento di Aquileia Capital Services era ammissibile trattandosi di successione nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 comma 3 cod. proc. civ., da individuarsi nel diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto e che a seguito dell’intervento era presente nel processo il soggetto attualmente titolare sia della legittimazione ad agire che dell’interesse ad agire. Ha proposto ricorso per cassazione L’Immobiliare s.r.l. sulla base di due motivi e resiste con controricorso Aquileia Capital Services s.r.l.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi