Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2022, n. 02856

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2022, n. 02856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02856
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VESCOVO CRISTIANO nato a FIRENZE il 21/09/1978 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere F DI P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale D S, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Avv. E R il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 21/11/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze in forza della quale V C era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per i reati di cui al (k{' capo D) (artt. 81, 648 c.p.), E) (art. 81, 474 c.p.) ed F) (art. 81, 110 c.p. e 1 commi 3 e 4 L. 17 Gennaio 2000 n.7).

2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed) e) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 648 c.p., mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p.;
omessa derubricazione dei fatti ex art. 712 c.p. ovvero mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv. Deduce che, quanto al reato di cui al capo D), la corte di appello non aveva accertato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, non considerando che difettava la prova che egli si fosse rappresentato ed avesse voluto porre in essere condotte sussumibili nella fattispecie di cui all' art. 648 c.p., dovendosi, semmai, inquadrare la condotta nell' ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto. Assume, ancora, che era illogica la motivazione nell' ipotesi in cui non era stata ritenuta configurabile l'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv. avendo i giudici di merito omesso di valorizzare la scarsa rilevanza economica degli oggetti, le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato, l'assenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 494 c.p., mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p. Assume, in relazione al reato di cui al capo E), che sulla scorta degli elementi emersi dal momento che gli orologi non erano confezionati né in mostra non potevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all' art. 494 c.p.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 3 e 4 L. 17 Gennaio 2000 n.7), mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all' art. 192 c.p.p. Assume, relativamente alla condotta di cui al capo F), che andava escluso il reato di esercizio di commercio professionale in assenza dei requisiti di legge, dovendosi ritenere configurabile un mero illecito amministrativo. Rileva che la corte di appello, nell' interpretare in modo erroneo le risultanze delle conversazioni captate, aveva immotivatamente escluso la fondatezza delle tesi difensiva circa l'utilizzazione da parte dell'imputato, titolare di una licenza compro oro, di altri laboratori per la fusione.

2.4 Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. Osserva che la corte di appello aveva negato la concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche con una motivazione meramente apparante.
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