Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2022, n. 22989
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EO IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG
VINCENZO SENATORE
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. udito il difensore L'avvocato MARCONE CLAUDIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di riesame presentata da RE EL avverso il provvedimento emesso in data 17.03.2021, con il quale il G.I.P. di Pescara aveva disposto la misura del sequestro diretto a carico delle società gestite pll'istante e, in via subordinata, il sequestro per equivalente delle disponibilità liquide, mobili ed immobili nella disponibilità di RE EL, fino alla concorrenza di euro 5.309.537,39. 2. Avverso la predetta ordinanza, si propone ricorso per cassazione nell'interesse dell'indagato, da parte del difensore di fiducia, allegando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 324, c. 7, 309 c. 9 e 10 cod. proc. pen. nonché della L. n. 162/2014 e dell'art. 2 L. n. 742/1969. A fronte della presentazione dell'istanza di riesame in data 17.07.2021, in assenza della immediata e non procrastinabile richiesta di trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente, avvenuta solamente i primi giorni di settembre, la difesa assume l'inefficacia della misura con conseguente richiesta di annullamento del relativo provvedimento ablativo e restituzione di tutti i beni oggetto di sequestro. Segnatamente, pur riconoscendo che in tema di misure cautelari reali, il termine di 10 giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto delle norme del codice di rito richiamate supra, per la decisione da parte del Tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non da quella dell'istanza di riesame, osserva la difesa come debba altresì applicarsi, contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, l'art. 309 c. 5 cod. proc. pen., poiché espressamente richiamato dall'art. 309 c. 10 cod. proc. pen., e ciò alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, del codice di rito. Rileva, altresì, come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto la presentazione dell'istanza di riesame "a ridosso della data di inizio del periodo feriale", essendo la stessa avvenuta ben due settimane prima di tale periodo, errando, altresì, nell'affermare che il procedimento in questione, relativo ad imputazione associativa transfrontaliera, fosse soggetto a sospensione feriale, in violazione dell'art. 2 L. n. 742/1969. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 292 c. 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. La difesa rileva, anzitutto, l'inammissibilità delle conclusioni del provvedimento impugnatoiche considera esaustivamente motivata l'ordinanza genetica sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla misura cautelare reale, laddove la stessa, applicativa anche della misura cautelare personale, è stata oggetto di annullamento da parte del Tribunale del Riesame di L'Aquila che ha rilevato l'assoluta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, con relativo difetto dell'obbligo di motivazione.Rileva, altresì, che l'ordinanza applicativa, diversamente da quanto descritto nel provvedimento del riesame, poggia le proprie fondamenta sull'utilizzo dei dati contenuti negli hard disk duplicati con procedura forense nell'ambito del procedimento penale n. 8/2018, Mod 39, nei confronti di RE EL, afferente a un Ordine Europeo di Indagine di Autorità Giudiziaria tedesca eseguito dalla Procura della Repubblica di L'Aquila. Posto che avverso il decreto di riconoscimento, emesso in data 16.04.2018 in conseguenza dell'ordine di indagine europea emanato il 13.03.2018 dall'autorità giudiziaria tedesca, è stata proposta rituale opposizione al GIP di L'Aquila ex art. 13 d.lgs. n. 108 del 2017 e questa è stata accolta con decisione, confermata anche in Cassazione, di annullamento del decreto di riconoscimento nel procedimento iscritto al n. 8/18, mod. 39, tutto il materiale probatorio acquisito nell'ambito di detto procedimento sarebbe, quindi, inutilizzabile. Pur condividendo le deduzioni prospettate dalla difesa in ordine alla citata inutilizzabilità, il Tribunale del riesame ne minimizza la portata, finendo per contraddire la stessa ordinanza applicativa che, invece, aveva sostenuto la fondamentale efficacia di tali risultanze.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.11.2018.
Considerato che
, attraverso la procedura contenuta nel citato regolamento, il provvedimento ablativo si è esteso anche nei confronti di società estere riconducibili al RE, la difesa contesta il mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute poiché non è stato possibile rinvenire né i certificati di confisca standard tradotti, né i decreti di riconoscimento degli Stati di esecuzione, né le notifiche al destinatario del vincolo nei paesi di esecuzione, in attuazione dell'obbligo informativo. Rileva, segnatamente, l'illegittimità del provvedimento eseguito nei confronti della Hertz Rent CZ. Di tali censure, già prospettate dalla difesa in sede di riesame, costituisce conferma la laconica motivazione del Tribunale del riesame che sul punto afferma che l'istante non ha offerto alcun documento relativo a detto sequestro - nonostante il verbale del sequestro fosse già in atti - dimostrando l'assenza dell'intera documentazione nei faldoni di indagine trasmessi per verificare il rispetto degli obblighi del regolamento europeo.
2.4. Con il quarto motivo si deduce