Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2003, n. 16365

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2003, n. 16365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16365
Data del deposito : 30 ottobre 2003

Testo completo

Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 163 65 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 03 LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZION

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigo - Presidente R.G.N. 500/01 Dott. V M Cron. 33332 Consigliere Dott. F L Consigliere Dott. N C Rep. Dott. A C Rel. Consigliere- 1 Ud.25/02/03 Dott. C

FADORO

Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso proposto da: DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente contro domiciliato in ROMA presso LA ROSSOMANDO ROBERTO, SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA DELLA CORTE rappresentato e difeso dall'avvocato V D, 2003 giusta delega in atti; controricorrente - 1211 -1- avverso la sentenza n. 72/99 della Sezione distaccata di Pretura di MONTECORVINO ROVELLA, depositata il 13/12/99 R.G.N. 6967/97;
: udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. " -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 13 dicembre 1999 il Vice Pretore di Salerno, sez. distaccata di Montecorvino Corvella, accoglieva l'opposizione proposta da R R, con ricorso depositato il 18 novembre 1997, avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti, per violazione dell'art. 10 del d.l. n. 7 del 1970, convertito nella legge n. 83/70, dal Direttore Provinciale del Lavoro di Salerno. Il giudice di primo grado riteneva accertato, attraverso l'istruttoria espletata, che i lavoratori indicati nella ordinanza ingiunzione non erano dipendenti dell'azienda agricola del Rossomando. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno. R R resiste con controricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso per cassazione, notificato il 19 dicembre 2000. Lasentenza impugnata, depositata il 13 dicembre 1999, non risulta notificata. E il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa all'applicazione di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge n. 689 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale (Cass., S.U., 30 marzo 2000 n. 63). Ne risulta la tempestività del ricorso, notificato dopo un anno e sei giorni dal deposito della sentenza. 3 Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 22 e 23 dela legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 101 c.p.c., la difesa della Direzione Provinciale ricorrente deduce che l'opposizione proposta dal signor Rossomando, depositata il 18 novembre 1997 presso l'fficio giudiziario, non è stata ritualmente notificata alla Direzione opposta, che non è stata, quindi, in grado di partecipare al processo. Contrariamente a quanto si legge nella sentenza, il contraddittorio non sarebbe mai stato instaurato. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti del processo, consentito alla Corte quando, come nella fattispecie, viene denunciato un error in procedendo, risulta che alla Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno fu notificato, mediante consegna, in data 12 dicembre 1997, ad una impiegata di quell'ufficio, il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere della Pretura di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, dava comunicazione dell'ordinanza emessa dal Pretore il 27.11.1997 nel procedimento promosso da Rossomando Roberto. Non risulta, invece, la notifica del ricorso in opposizione, con violazione dell'art. 23, secondo comma, ultima parte, della legge n. 689 del 1981. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Salerno, quale giudice monocratico di primo grado, ai sensi dell'art. 22 bis della citata legge n. 689/81. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione. 4

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi