Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20224
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: B R, nato a Bagnara Calabra il 2/4/1973, avverso la ordinanza del 21/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. G R, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti G l e C C, che hanno esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d& medesimo Tribunale, il precedente 31 agosto, in relazione ai delitti di partecipazione (in veste direttiva) al sodalizio 'ndranghetista attivo nella costa sud-occidentale della Calabria, ed estorsioni aggravate (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (capi 19 e 20 della provvisoria imputazione).
1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il concorso negli episodi estorsivi consumati ai danni di imprenditori edili del circondario, sia la partecipazione al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale in veste dirigenziale, attese le relazioni intessute con gli altri vertici locali della associazione. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate soprattutto intra alios, ove si dà contezza del ruolo svolto dal ricorrente nella riscossione e nella coercizione al pagamento degli imprenditori estorti;
consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, per l'impegno assunto nel dirimere contrasti interni aventi ad oggetto la distribuzione degli utili illeciti e per la stessa capacità di gestire le vicende produttive di reddito che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio.
2. Avverso tale ordinanza propongono, separatamente, ricorso per cassazione i due difensori dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. L'avvocato Caroleo deduce:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis, 629 cod. pen., 273, cod. proc. pen.,, giacché non essendo ontologicamente identificabile una "locale" di 'ndrangheta a Baonara Calabra, neppure è concretamente dimostrabile che Rocco B fosse posto a capo di una tale articolazione territoriale;
l'ipotesi non è sostenuta né da azioni "sociali" concretamente distinguibili, né dai reati fine contestati in cautela, per la manifesta estraneità del ricorrente a tali episodi, neppure può dedursi una tale affectio sulla base di legami familiari equivocati dal giudice della cautela o, altrimenti, da altre condotte illecite cui il ricorrente è del tutto estraneo, tanto da essere titolare di porto d'armi per oltre un ventennio e mai attinto da vicende penalmente rilevanti;
2.2. esclusa una tale geometria mafiosa del suo agire, neppure può ritenersi integrata la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c:od. proc. pen., col risultato di lasciare al deserto dimostrativo degli atti la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari poste a sostegno del presidio carcerario imposto. L'avv. lana deduce violazione della legge penale e processuale penale, vizi esiziali di motivazione, per manifesta illogicità, mera apparenza e contraddittorietà intratestuale:
2.3. nessun elemento intercettivo induce a ritenere che il ricorrente sia rimasto interessato alla estorsione di cui al capo 19, il deserto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. G R, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti G l e C C, che hanno esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d& medesimo Tribunale, il precedente 31 agosto, in relazione ai delitti di partecipazione (in veste direttiva) al sodalizio 'ndranghetista attivo nella costa sud-occidentale della Calabria, ed estorsioni aggravate (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (capi 19 e 20 della provvisoria imputazione).
1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il concorso negli episodi estorsivi consumati ai danni di imprenditori edili del circondario, sia la partecipazione al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale in veste dirigenziale, attese le relazioni intessute con gli altri vertici locali della associazione. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate soprattutto intra alios, ove si dà contezza del ruolo svolto dal ricorrente nella riscossione e nella coercizione al pagamento degli imprenditori estorti;
consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, per l'impegno assunto nel dirimere contrasti interni aventi ad oggetto la distribuzione degli utili illeciti e per la stessa capacità di gestire le vicende produttive di reddito che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio.
2. Avverso tale ordinanza propongono, separatamente, ricorso per cassazione i due difensori dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. L'avvocato Caroleo deduce:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis, 629 cod. pen., 273, cod. proc. pen.,, giacché non essendo ontologicamente identificabile una "locale" di 'ndrangheta a Baonara Calabra, neppure è concretamente dimostrabile che Rocco B fosse posto a capo di una tale articolazione territoriale;
l'ipotesi non è sostenuta né da azioni "sociali" concretamente distinguibili, né dai reati fine contestati in cautela, per la manifesta estraneità del ricorrente a tali episodi, neppure può dedursi una tale affectio sulla base di legami familiari equivocati dal giudice della cautela o, altrimenti, da altre condotte illecite cui il ricorrente è del tutto estraneo, tanto da essere titolare di porto d'armi per oltre un ventennio e mai attinto da vicende penalmente rilevanti;
2.2. esclusa una tale geometria mafiosa del suo agire, neppure può ritenersi integrata la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c:od. proc. pen., col risultato di lasciare al deserto dimostrativo degli atti la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari poste a sostegno del presidio carcerario imposto. L'avv. lana deduce violazione della legge penale e processuale penale, vizi esiziali di motivazione, per manifesta illogicità, mera apparenza e contraddittorietà intratestuale:
2.3. nessun elemento intercettivo induce a ritenere che il ricorrente sia rimasto interessato alla estorsione di cui al capo 19, il deserto
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