Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2004, n. 15173

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2004, n. 15173
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15173
Data del deposito : 6 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A E, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE

13, presso lo Studio dell'avvocato C V, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato G C, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 22/00 del Tribunale di LOCRI SEZ DIST SIDERNO, emessa il 02/02/00 (R.G. 16282/99);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/04 dal Consigliere Dott. M M C;

udito l'Avvocato C V;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E A, con ricorso depositato in data 8 luglio 1999, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689 e 203 c.d.s., dinanzi al Tribunale di Locri, Sez. staccata di
Siderno, avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto della provincia di Reggio Calabria per il pagamento di lire 606.000, irrogatagli in data 9 marzo 1999, dapprima ai sensi dell'art. 181 c.d.s., e poi ai sensi dell'art. 193 c.d.s. perché il contrassegno esposto sull'auto su cui circolava era scaduto e relativo a polizza a tempo determinato (dall'11 al 28 febbraio 1999), che era perciò cessata. A fondamento dell'opposizione deduceva di aver trasferito, sull'auto acquistata l'11 febbraio 1999, la polizza di una sua precedente auto, a scadenza semestrale 28 febbraio 1999 e annuale 30 agosto 1999. Il Prefetto di Reggio Calabria eccepiva l'infondatezza dell'opposizione perché il contratto assicurativo corrispondente al contrassegno esposto al momento della circolazione dell'auto era cessato e quindi era inapplicabile l'art. 1901, secondo comma, cod. civ.. L'opponente replicava che in data 10 marzo 1999 aveva provveduto al pagamento del premio concernente la polizza trasferita da un' altra sua auto su quella su cui circolava al momento dell'infrazione e quindi aveva esibito il contrassegno per il periodo 28 febbraio - 30 agosto 1999 e dunque il nove marzo 1999, per effetto dell'art. 1901 secondo comma cod. civ., l'auto era coperta da assicurazione.
Il Tribunale di Locri, sezione staccata di Siderno, con sentenza del 14 febbraio 2000, rigettava l'opposizione perché l'A non aveva provato che il contratto di assicurazione relativo all'auto su cui circolava con contrassegno a tempo determinato, scaduto, fosse invece in corso al momento della contravvenzione, sì da poter applicare l'art. 1901, secondo comma, cod. civ., e perciò ritenere che il premio pagato fino al 28 febbraio 1999 costituisse una frazione di quello pagato il giorno dopo dell'infrazione contestata. Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione A Ettore per un motivo cui resiste il Prefetto di Reggio Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso l'A deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 193 del codice stradale, dell'art. 7 della legge 990/69 e dell'art. 1901, secondo comma, cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Al momento della contestazione egli possedeva il certificato contrassegno della polizza n. 326423355, emesso il 17 febbraio 1999, per il periodo 17 febbraio-28 febbraio 1999 e quindi, in assenza di esclusioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., secondo comma, la copertura era efficace fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del 28 febbraio 1999 e cioè fino al 15 marzo 1999. Successivamente aveva prodotto anche il contrassegno attestante il rinnovo della stessa polizza dal 28 febbraio al 30 agosto 1999 e quindi aveva assolto all'onere probatorio incombentegli al sensi dell'art. 7 legge 990/1969, che non prevede l'esibizione del contratto di assicurazione. Dunque, il 9 marzo 1999, allorché gli fu contestata la contravvenzione, il veicolo era regolarmente assicurato.
Il motivo è infondato.
1.1 - Costituiscono principi consolidati di questa Corte, che vanno qui ribaditi, quelli secondo i quali il mancato pagamento del premio del contratto di assicurazione, o della prima rata di esso, indipendentemente dal fatto che si tratti di nuova polizza o di rinnovo della precedente, determina, a norma dell'art. 1901, primo comma, cod. civ. - che costituisce applicazione del generale
principio inadimplenti non est adimplendum, codificato nell'art. 1460 cod. civ.- la sospensione immediata dell'efficacia del contratto sino
alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato effettua il pagamento di quanto dovuto, a meno che l'assicuratore abbia rilasciato al contraente l'apposito certificato indicante la copertura assicurativa pur senza che sia ancora avvenuto il pagamento del premio. Tale sospensione è invece differita al sedicesimo giorno dalla scadenza del premio, per effetto del secondo comma dell'art. 1901 cod. civ., se il mancato pagamento è relativo ad una rata di esso successiva alla prima in quanto, attenendo l'inadempimento dell'assicurato ad un contratto già in corso, il legislatore ha ritenuto di concedere detto periodo di tolleranza prima di sancire l'inoperatività del contratto.
L'art. 7, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dopo aver disposto che l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, attraverso il richiamo del precitato art. 1901, secondo comma, estende la responsabilità dell'assicuratore oltre detto tempo, per il periodo di quindici giorni successivi alla scadenza, nel caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo da parte dell'assicurato. Pertanto, mettere in circolazione un veicolo durante la sospensione dell'assicurazione significa metterlo in circolazione privo di copertura assicurativa perché non è coperto il rischio dell'evento dannoso (Corte cost. 5 febbraio 1975 n. 18) e quindi tale condotta concretizza l'illecito previsto dall'art. 193 c.d.s.. 1.2 - Quanto poi al tardivo pagamento del premio esso è inidoneo a sanare retroattivamente il periodo di non copertura del rischio derivante dalla circolazione del veicolo e perciò, salvo che l'assicuratore rinunci espressamente alla sospensione dell'efficacia del contratto normativamente stabilita, se durante il periodo di sospensione deriva un danno a terzi cagionato dalla circolazione del veicolo, egli non è obbligato a risarcirlo e dunque tale adempimento tardivo non elimina l'infrazione di cui all'art. 193 c.d.s.. 1.3 - Nella fattispecie, poiché non è controverso che il breve periodo di validità del contrassegno assicurativo esposto era scaduto al momento della contestata infrazione, ne consegue che è congrua, logica e giuridicamente corretta la motivazione del Tribunale secondo la quale, in mancanza di diversa prova, anche il relativo contratto, in relazione al quale esso era stato rilasciato, era cessato e perciò il premio pagato in data 10 marzo 1999, con decorrenza 28 febbraio - 30 agosto 1999, costituiva prima rata di un nuovo contratto, pur se con numero di polizza identico a quello cessato, con conseguente applicabilità dell'art. 1901, primo comma, cod. civ. e sussistenza dell'infrazione contestata, secondo i
principi suesposti.
Dunque il ricorso va respinto. Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio di Cassazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi