Cass. civ., sez. II, ordinanza 03/09/2021, n. 23881
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la seguente Compensi ORDINANZA professionali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15947/'16) proposto da: FESTA VITTORIO (C.F.: FST VTR 42E21 A509X), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. F P ed elettivamente domiciliato presso studio dell'Avv. M R P, in Roma, alla v. A C, n. 31;- ricorrente -contro DE GIROLAMO MARCIANINA (C.F.: DGR MC NI 66H54 L062W) e AGOSTINIANO CONCETTA;- intimate - avverso la sentenza del di Napoli n. 741/2016 (pubblicata in data 24 febbraio 2016);udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. A C. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 617/2011 il Tribunale di Avellino, decidendo sulla domanda proposta da F V nei confronti di D G M e A C - diretta ad ottenere la condanna al pagamento della somma di lire 15.000.000, per l'esercizio dell'attività professionale di tenuta della contabilità e della redazione di bilanci ed attività connesse per gli anni dal 1993 al 1996 svolta in favore dell'Agostiniano, titolare dell'omonima azienda commerciale poi ceduta alla De Girolamo, con l'accollo dei relativi debiti -, l'accoglieva, condannando le convenute, in solido, al pagamento dell'importo di euro 7.230,40, oltre interessi legali dalla domanda. $ 2. Pronunciando sull'appello formulato dalla D G M e nella costituzione del solo appellato F V, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 741/2016 (pubblicata il 24 febbraio 2016), previa dichiarazione della contumacia di A C, accoglieva il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda iniziale proposta dal F, lo condannava al pagamento delle spese del doppio grado ed ordinava allo stesso la restituzione di quanto eventualmente corrisposto all'appellante in esecuzione della sentenza di prime cure. A fondamento dell'adottata decisione la Corte partenopea riteneva non provata la ragione di credito del F atteso che la mancata sottoscrizione del libro inventari da parte dell'Agostiniano, rendendo inesistente il documento, aveva determinato la compromissione della possibilità di considerare le relative risultanze quale elemento costitutivo fondante la responsabilità dell'acquirente dell'azienda De Girolamo. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, F V. Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., sul presupposto che l'appello non conteneva alcuna censura circa l'inefficacia, per gli effetti di cui all'art. 2560 c.c., del libro degli inventari per omessa sottoscrizione da parte della cedente, che, invece, la Corte di appello aveva ritenuto sussistente, dal momento che nel gravame si poneva riferimento ad un'annotazione in coda al bilancio con richiamo "dell'allegato A del libro mastro debiti non firmato né siglato". Pertanto, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto considerarsi esorbitante dai limiti di quanto devoluto con l'appello, così incorrendo nella violazione del citato art. 112 c.p.c., in base al rilievo che, con il gravame, era stato dedotto che il libro mastro debiti e gli allegati erano inefficaci per omessa sottoscrizione, nel mentre il giudice di secondo grado aveva esaminato un diverso documento - l'inventario - ed aveva d'ufficio escluso il suo valore probatorio per gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., perché difettante di sottoscrizione, la quale, però, era stata apposta nella pagina non depositata, immediatamente successiva a quella dove era richiamato il bilancio al 31 dicembre 2006 e nella quale era riportato il conto profitti e perdite che chiudeva il bilancio stesso.
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