Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2021, n. 35935
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B A, nato il 23/05/1960 a Bonito (AV) avverso la sentenza del 23/11/2020 della Corte di appello di Firenze;esaminati gli atti e letti il ricorso e la sentenza impugnata;udita la relazione del Consigliere, G D A;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore, Avv. A C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Prato in data 12 dicembre 2016, che dichiarava A B colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso in Calenzano dal 3 febbraio 2011, e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per essersi appropriato, quale amministratore della società "Las Vegas s.r.l.", delle somme - pari all'importo di euro 69.305,20 - prelevate da apparecchi da gioco gestiti dalla predetta società e telematicamente collegati ad una società concessionaria dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ("G. Matica s.r.l."): somme che avrebbero dovuto essere versate con cadenza quindicinale a tale ultima società, la quale, a sua volta, avrebbe dovuto riversarle allo Stato, trattenendo una quota del 3% quale suo compenso. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con il primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'erronea attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo alla predetta società "Las Vegas s.r.l.", atteso che il denaro incassato all'atto della puntata non è immediatamente di proprietà - pro quota - dell'erario, bensì della società che dispone del congegno da gioco, anche per la parte relativa all'importo da versare a titolo di prelievo unico erariale, sicché deve escludersi che il soggetto che incassa le somme delle giocate riceva ab origine denaro di proprietà dell'erario: tali somme, infatti, costituiscono il ricavo di un'attività commerciale, legittimamente svolta, sulla quale viene parannetrata l'obbligazione tributaria e il soggetto che incassa le somme delle giocate non ha il possesso o la disponibilità del denaro altrui, ma è debitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria in relazione ad un'obbligazione pecuniaria commisurata all'entità del denaro percepito. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in relazione al secondo motivo di appello, ove si contestava l'assenza dell'elemento oggettivo del delitto di peculato, atteso che nel caso di specie nessun danno - economico o meno - è derivato ai Monopoli dello Stato dall'omesso versamento del cd. "P.R.E.U.", con la conseguente mancata lesione dell'interesse della pubblica amministrazione tutelato dalla norma incriminatrice de qua. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 giugno 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il difensore, Avv. A C, ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte le conclusioni in data 29 giugno 2021, insistendo nell'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che le su esposte ragioni di doglianza non tengono conto di quanto affermato da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573), secondo cui integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, T.U.L.P.S., che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del prelievo erariale unico (cd. "P.R.E.U."), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. Nella motivazione di tale decisione, inoltre, questa Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano sia il gestore che l'esercente, essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario. 2. La questione della proprietà degli incassi, come evidenziato nella richiamata decisione, è già stata risolta dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, che in più occasioni hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei concessionari di rete, chiamati dal giudice contabile alla resa del conto giudiziale, ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la gestione degli incassi, in quanto originariamente appartenenti alla pubblica amministrazione concedente e gestiti dai soggetti concessionari nel ruolo di "agente contabile". In tali termini si sono espresse, in primo luogo, Sez. U. civ. n. 13330 dell'01/06/2010, Rv. 613290, secondo cui «la società contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatale, il prelievo erariale unico e ne esegue il versamento;come tale essa riveste la qualifica di agente della riscossione tenuto al versamento di quanto riscosso e, dunque, al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso del concessionario». Un'altra decisione ha precisato che la società concessionaria dell'Azienda Autonoma dei Monopoli dello Stato per la attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito assicura che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico, nonché la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale, e, inoltre, provvede a contabilizzare, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatale, il prelievo erariale unico, seguendone il versamento (così, Sez. U civ., ord. n. 14891 del 21/06/2010, Rv. 613822).Secondo queste decisioni la società concessionaria riveste la qualifica di agente della riscossione tenuto al versamento di quanto riscosso e, dunque, al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso del concessionario. Negli stessi termini sono poi intervenute Sez. U civ., n. 14697 del 29/05/2019, Rv. 653988, che hanno ritenuto espressamente la natura pubblica di tutti gli incassi degli apparecchi da gioco in questione proprio in considerazione della funzione del collegamento diretto del sistema centrale dell'Amministrazione rispetto ai singoli apparecchi da gioco ed hanno affermato che questo «sistema di collegamento diretto, rivolto in particolare al flusso di denaro, riscosso in conseguenza del gioco lecito, ed alle sue destinazioni (vincite, canone di concessione, deposito cauzionale, obbligazioni tributarie, compenso del concessionario) così come previste dalla legge, ne evidenzia la diretta appartenenza pubblica». Soprattutto, le Sezioni Unite civili hanno escluso che vi sia contrasto fra l'essere il concessionario soggetto passivo d'imposta rispetto al P.R.E.U. e l'essere gli incassi dei gioco di proprietà pubblica: il regime fiscale previsto dal legislatore non incide sull'obbligo del concessionario di assicurare, mediante la conduzione operativa della rete telematica, la contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del P.R.E.U. La natura tributaria dell'imposta (Corte cost., n. 334 del 2006) e la qualificazione del concessionario come soggetto passivo d'imposta (ex art. 1, comma 81, della legge n. 296 del 2006) operano limitatamente al rapporto di natura tributaria, senza incidere sulla funzione di agente della riscossione di denaro pubblico derivante dalla configurazione complessiva dell'attività di gioco lecito mediante apparecchi o congegni elettronici, caratterizzata dalla predeterminazione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'attività e della funzione del concessionario rispetto agli esercenti, in particolare sotto il profilo del controllo periodico della destinazione delle somme riscosse (Sez. Un. civ. n. 14697 del 2019, cit.). La soluzione recepita dalle Sezioni unite civili è in linea anche con la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, competente ad esercitare il controllo sui concessionari in virtù della loro qualificazione quali "agenti contabili". Il problema si era già ampiamente posto dinanzi al giudice contabile, sostanzialmente nei medesimi termini circa l'esatta qualificazione del P.R.E.U. come un'entrata erariale qualificabile come tale ab origine, piuttosto che come un ordinario tributo rispetto al quale il concessionario non poteva assumere il ruolo di agente contabile, ma solo quello di soggetto passivo d'imposta. Nella sentenza resa da Sez. I App., n. 1086 del 18/09/2014, la Corte dei conti ha testualmente affermato: «la società appellata è concessionaria dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito. Essa assicura, perciò, che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico, nonché la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale. La società - inoltre - contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatale, il prelievo erariale unico e ne esegue il versamento. Tanto precisato, essa riveste la qualifica di agente della riscossione (agente contabile), tenuto al versamento di quanto riscosso e, dunque, al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso del concessionario». La suddetta pronuncia si confronta espressamente anche con la presunta incompatibilità tra la qualifica di agente contabile, derivante dalla riscossione di denaro pubblico, rispetto alla disciplina tributaria del P.R.E.U., là dove argomenta che «la sottoposizione del concessionario al prelievo erariale unico (PREU) non incide sulla sua natura di agente contabile, stante che tale prelievo è solo la modalità con cui l'Amministrazione ottiene il versamento da parte del concessionario di somme dovute da calcolarsi, però, su conti da rendersi da chi rivesta la qualifica di contabile, per avere maneggio delle somme di denaro su cui anche il PREU deve calcolarsi».
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